CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 giugno 2017, n. 14303
Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Accertamento – Licenziameno – Impugnazione – Notifica
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Civitavecchia rigettava la domanda proposta da R.D. volta ad ottenere la condanna della società A. al pagamento della somma di €. 81.951,22 a titolo di differenze retributive, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1.7.2000 al 2.5.2005, nonché l’accertamento della illegittimità del licenziamento che lo stesso deduceva essergli stato intimato in tale ultima data.
Avverso tale sentenza proponeva appello il D., censurando la valutazione del materiale istruttorio effettuata dal primo giudice.
Resisteva al gravame la A. s.r.l., chiedendone il rigetto; in via preliminare eccepiva l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dell’impugnazione per inesistenza della notifica, atteso che il ricorso in appello era stato notificato nel domicilio eletto in primo grado dagli avv. C. e P.R., già difensori della A., s.r.l. – poi revocati nel corso del primo giudizio – e non già presso il domicilio eletto dal nuovo difensore della società, ritualmente costituitosi in primo grado in data 9.11.07.
Con sentenza depositata il 30 aprile 2014, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’eccezione ritenendo fondato il detto vizio di notifica ed improcedibile l’appello.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il D., affidato ad unico motivo.
Resiste la società con controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. – Il ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 156, 157, 160, 330 e 350 c.p.c.
Lamenta che la sentenza impugnata non considerò che la notifica avvenuta presso i precedenti difensori della società era stata provocata dall’errore, contenuto nella sentenza impugnata (non prodotta) nella quale i difensori della società risultavano ancora i precedenti avvocati R., poi revocati e sostituiti; che tali difensori non potevano ritenersi del tutto estranei al destinatario dell’atto, sì da determinare non già l’inesistenza ma solo la nullità della notifica, sanabile dal raggiungimento dello scopo, tanto che la società si costituì tempestivamente in appello.
Il motivo è infondato.
Ed invero (cfr. ex aliis, Cass. n. 13477\12) la notifica dell’impugnazione, eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da altro procuratore, deve considerarsi inesistente – e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione – una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale di tale sostituzione; in tal caso, infatti, la notifica effettuata al precedente difensore si compie presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto, giacché, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando la proroga che si accompagna alla semplice revoca del mandato senza la nomina di nuovo difensore. Nello stesso senso Cass. n. 759\2016, secondo cui, parimenti, la notifica eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da un altro è inesistente – come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 291 c.p.c. – una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale della sostituzione.
Da ciò discende, a tutela del generale ed imprescindibile diritto di difesa, che ancorché nell’intestazione (non avente carattere vincolante, cfr. Cass. n. 16365\04) della sentenza impugnata sia stato erroneamente indicato il nome o il domicilio di difensore ormai revocato dalla parte e sostituito con altro difensore che siasi ritualmente costituito in giudizio al posto del precedente, circostanza di cui il notificante ha avuto in ogni caso conoscenza legale, essa non è idonea a rendere semplicemente nulla e non già inesistente la notifica, con conseguente impossibilità di rinnovazione dell’atto ex art. 291 c.p.c., essendo peraltro ben diverso il caso, invocato dall’odierno ricorrente, in cui il precedente difensore non sia stato espressamente revocato ma successivamente affiancato da nuovo difensore (Cass. n. 2959\12).
Né rileva, pertanto, la circostanza, peraltro non documentata, della tempestiva costituzione in appello da parte della società, che comunque ebbe ad eccepire sin dall’inizio l’inesistenza della notifica. Ed invero trattasi di violazione di norme processuali aventi natura pubblicistica, rilevabili d’ufficio e non sanabili ad opera delle parti.
2. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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