CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2017, n. 26472
Pensione integrativa – Calcolo – Voci retributive utili – Indennità di buonuscita – Mansioni superiori di livello dirigenziale – Rinunzia al ricorso – Accettazione della controparte – Non rileva
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1264/2011, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata accolta la domanda proposta da M.L. nei confronti dell’INPS, tesa all’ottenimento della inclusione, nelle voci retributive utili ai fini del calcolo della pensione integrativa e dell’indennità di buonuscita, delle differenze retributive erogategli a seguito dell’espletamento di mansioni superiori di livello dirigenziale, nonché alla condanna dello stesso Istituto al pagamento delle differenze tra il trattamento di pensione integrativa e di indennità di buonuscita corrisposti e quello spettante.
La sentenza ha osservato che, contrariamente all’assunto del primo giudice, l’articolo 5, l’art. 27 e l’art. 33 del Regolamento di previdenza e quiescenza del personale dell’Inps prevedevano che gli elementi da prendere in considerazione dovevano essere solo lo stipendio e le competenze di carattere fisso e continuativo tra le quali non rientravano le maggiori competenze percepite per l’espletamento di mansioni superiori.
Avverso tale sentenza M.L. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi e con successiva memoria ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese. Resiste l’INPS con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Osserva la Corte che a seguito della instaurazione del presente giudizio il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con allegata istanza di rinunzia al ricorso notificata ai difensori dell’istituto intimato. All’udienza odierna, presenti i difensori dell’Inps, il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
2. Deve rilevarsi che col suddetto atto il ricorrente ha espressamente rinunziato al ricorso e a tutti i motivi in esso contenuti.
Né occorre l’accettazione delle parti intimate, dal momento che “l’art. 306 cod. proc. civ., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio dev’essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.” (Cass. Sez. 5, n. 9857 del 5.5.2011)
3. Ne consegue che il presente giudizio va dichiarato estinto per avvenuta rinuncia al ricorso.
4. Si reputa equo disporre la compensazione delle spese del presente giudizio atteso che non vi è stata alcuna opposizione alla rinunzia da parte dei difensori dell’istituto intimato e considerato, altresì, che si è trattato di una questione dibattuta e dagli esiti alterni.
P.Q.M.
Dichiara estinto il ricorso e compensate le spese di giudizio.
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