CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 agosto 2017, n. 19787
Iscrizione elenchi agricoli – Sussistenza di rapporto di lavoro agricolo – Termine di decadenza dell’impugnativa della cancellazione dagli elenchi – Abrogazione disciplina normativa ex art. 22 D.L. n. 7/1970
Svolgimento del processo
Con sentenza del 29/9 – 6/10/2010 la Corte d’appello di Salerno ha accolto l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che l’aveva condannato a reiscrivere D. F. N. negli elenchi agricoli del Comune di residenza (Giffoni Valle Piana) per l’anno 2005, dopo aver accertato la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo con l’azienda “Agriflor” di Ruggiero Sabatino e, per l’effetto, ha riformato tale statuizione, rigettando la domanda di reiscrizione del D. F. in conseguenza dell’intervenuta decadenza prevista dall’art. 22 della legge n. 83/1970.
Per la cassazione della sentenza ricorre Di F. N. con quattro motivi.
Il difensore dell’Inps, comparso all’udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 24 del D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito nella legge n. 133/2008, nonché la falsa applicazione dell’art. 22 del D.L. n. 7/70, convertito nella legge n. 83/70, assumendo che nel caso di specie non poteva ritenersi operante il termine di decadenza di cui all’art. 22 del d.l. n. 7/70, trattandosi di norma abrogata dall’art. 24 del decreto legge n. 112/08 a far data dal centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore del 25.6.2008, per cui alla data del 22.12.2008, in cui non era ancora decorso il termine di 120 giorni per la proposizione dell’azione giudiziale (nella fattispecie sarebbe maturato il 12.2.2009), risultava già abolita la stessa norma di cui al citato art. 22 sulla decadenza.
2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs n. 375/1993, assumendo che la Corte d’appello di Salerno ha errato nel calcolare i termini amministrativi, concessi dal legislatore prima dei 120 giorni per l’inoltro dell’azione giudiziaria, in quanto ha omesso di computare il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo in seconda istanza alla Commissione centrale.
3. Col terzo motivo, proposto per violazione dell’art. 11, comma secondo, del d.lgs n. 375/1993, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha errato nell’individuare la data di inizio del computo del termine di 90 giorni previsto in tale norma, avendo considerato come termine iniziale per il compimento del silenzio rigetto la data del 12.6.2008, che era la data di spedizione per raccomandata del ricorso amministrativo, mentre la decorrenza esatta era dal 17.6.2008, data di ricevimento della stessa da parte della competente commissione amministrativa.
4. Col quarto motivo, proposto per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 11 del d.lgs n. 375/1993 e dell’art. 22 del d.l. n. 7/1970, convertito nella legge n. 83/1970, il ricorrente rileva che la Corte di merito non ha considerato che l’Inps, il quale aveva eccepito la decadenza e che era pertanto onerato della prova della conoscenza da parte dell’interessato del formarsi del silenzio-rigetto, non ha fornito una tale dimostrazione, per cui il destinatario del contestato provvedimento non è stato messo nella condizione di individuare la decorrenza del termine per proporre l’azione.
5. Osserva la Corte che il primo motivo è fondato.
In effetti, il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato su G.U. n. 147 del 25.6.2008 – Suppl. ordinario n. 152), entrato in vigore il 25.6.2008 e convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto all’art. 24 (Taglia leggi), comma 1, che “a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato A e salva l’applicazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. “
Tra le disposizioni normative abrogate di cui al predetto allegato “A” risulta quella della legge n. 83 dell’11.3.1970 di conversione, con modificazioni, del decreto – legge n. 7 del 3.2.1970, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli che all’art. 22 contemplava la causa di decadenza di cui trattasi.
A sua volta, la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del predetto decreto-legge (pubblicata su G.U. n. 195 del 21.8.2008 – Suppl. ordinario n. 196) ha previsto all’art. 1, comma 2, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge. Quindi, alla data del 21.12.2008 non operava più la causa di decadenza oggetto del contendere e, in ogni caso, la stessa, che i giudici d’appello hanno ritenuto essersi perfezionata alla data del 12.1.2009, non era nemmeno maturata allorquando si manifestavano gli effetti della norma che l’aveva abrogata.
6. Né è condivisibile il ragionamento dell’Inps, volto a sostenere l’assunto della permanenza in vigore della norma speciale sulla decadenza di cui trattasi, secondo il quale l’art. 24 del d.l. n. 112/08, pur contemplando nell’allegato “A” l’espressa abrogazione della legge n. 83 dell’11/3/1970 a far data dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore dello stesso decreto, fa salva l’applicazione dell’art. 14 della legge 28.11.2005, n. 246, il cui comma 17 alla lettera e) espressamente statuisce che restano in vigore le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale (qual è sicuramente l’art. 22 del d.l. n. 7/70 conv. nella legge n. 83/70): invero, la norma di cui all’art. 24 del d.l. n. 112/2008, nel far salva l’applicazione dell’art. 14 della legge n. 246/2005 non richiama affatto, come erroneamente affermato dall’Inps, la disposizione di cui al diciassettesimo comma, lettera e), dello stesso art. 14, bensì i commi 14 e 15 dell’art. 14 della legge n. 246/2005. Orbene, i commi 14 e 15 dell’art. 14 (semplificazione della legislazione) di quest’ultima legge contengono semplicemente la delega al Governo per l’adozione dei decreti legislativi atti ad individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 (quindi in epoca precedente alla norma oggetto di disputa), anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e i criteri direttivi che lo stesso comma 14 stabilisce.
7. Al riguardo, in caso analogo, questa Corte (Cass. sez. lav. n. 26161 del 19.12.2016) ha, infatti, precisato che “in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall’impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla I. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall’art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla I. n. 133 del 2008, che fa salva l’applicazione dei commi 14 e 15 dell’art. 14 della I. n. 246 del 2005, ma non del comma 17, la cui lettera e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.”
8. In ogni caso sono fondati anche i restanti motivi del ricorso.
Invero, pur considerando la precedente disciplina sulla decadenza, il termine non è stato individuato correttamente dalla Corte d’appello, posto che, tenendo conto del ricorso amministrativo del 12.6.2008, ricevuto dalla competente Commissione il 17.6.2008, nonché dei 90 giorni per il compimento del silenzio rigetto, avutosi il 15.9.2008, oltre che dei successivi 30 giorni per la proposizione del ricorso di seconda istanza e dei 120 giorni per la proposizione dell’azione giudiziaria ex art. 22 D.L. 7/70, il termine ultimo sarebbe venuto a cadere il 12.2.2009, per cui l’avvenuto deposito del ricorso in Tribunale in data 9.2.2009 era da ritenersi tempestivo.
Al riguardo è sufficiente ricordare che questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. sez. lav. n. 813 del 16.1.2007) che “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall’art. 11 del d.lgs.n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dall’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato, al verificarsi della descritta evenienza.” (in senso conforme v. pure Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 29070 del 27/12/2011).
In definitiva, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con conseguente rinvio della causa per la trattazione del merito alla Corte d’appello di Salerno che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
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