CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 dicembre 2016, n. 25270
Incentivi all’esodo -Pagamento – Prescrizione quinquennale
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 3.9.10 la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame di R.S., G.D.V., A.A. e L.S. contro la sentenza del Tribunale di Crotone che ne aveva respinto, per intervenuta prescrizione quinquennale, la domanda intesa ad ottenere il pagamento di somme (incentivi all’esodo) a loro dire indebitamente trattenute da F. S.r.l. all’atto della corresponsione del TFR e a parziale compensazione di esso.
Per la cassazione della sentenza ricorrono i predetti lavoratori affidandosi ad un solo articolato motivo.
S. S.p.A. – Attività diversificate (società incorporante la F. S.r.l.) resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.
Nelle more i ricorrenti hanno conferito procura speciale agli avv.ti M.B. e M.M. in sostituzione dei precedenti difensori.
Motivi della decisione
1 – Con unico articolato motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2946 e 2948 n. 5 c.c., oltre che di travisamento dei fatti di causa, perché la sentenza impugnata non ha qualificato quella dei ricorrenti come azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. d’un indebito oggettivo e, per l’effetto, non ha applicato il relativo regime di prescrizione decennale. Il datore di lavoro – prosegue il ricorso – ha trattenuto, all’atto della corresponsione del TFR, propri pretesi contro crediti per incentivi all’esodo che erano stati pagati nel 1992 ai lavoratori, incentivi il cui diritto sarebbe venuto meno nel 1993 a seguito della reintegra dei ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro disposta dall’allora Pretore di Crotone nei confronti di F. S.r.l., società subentrata alla precedente datrice di lavoro (che aveva erogato gli incentivi suddetti). Attraverso la compensazione ex art. 1241 c.c. – conclude il ricorso – il datore di lavoro non ha fatto altro che trattenere arbitrariamente (in base ad un asserito venir meno del titolo legittimante) importi pari alle somme a suo tempo versate, donde l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. da parte dei lavoratori, esperibile (nell’ordinario termine di prescrizione decennale e non in quello quinquennale applicato dai giudici di merito) anche a fronte d’una indebita compensazione.
2 – Il ricorso è infondato.
Si premetta che nel caso di specie non di compensazione ex art. 1241 c.c. si è trattato, bensì di c.d. compensazione impropria, ossia d’un semplice accertamento contabile di dare e avere, stante l’unicità del rapporto fra le parti (cfr., ex aliis, Cass. n. 5024/09), tra il debito della società per trattamento di fine rapporto e quello dei ricorrenti, tenuti (secondo la prospettazione della società intimata) a restituire gli incentivi all’esodo loro erogati ormai indebitamente, per il venir meno del relativo titolo legittimante.
Ciò detto, correttamente i giudici di merito hanno preliminarmente accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società, essendo quella degli odierni ricorrenti non già un’azione ex art. 2033 c.c., bensì una domanda di pagamento di differenze sugli importi loro liquidati a titolo di TFR, decurtati – in via, appunto, di compensazione c.d. impropria – di importi pari agli incentivi all’esodo.
Osta, infatti, alla qualificazione dell’azione come di ripetizione di indebito la circostanza che essa presuppone pur sempre una prestazione positiva (un tacere o un dare) in precedenza indebitamente eseguita dal solvens, vale a dire da chi agisce ex art. 2033 c.c., mentre nel caso di specie la situazione è esattamente opposta: è il solvens (ossia la società, che ebbe ad erogare gli incentivi all’esodo) ad avvalersi, mediante compensazione impropria operata all’atto del pagamento del debito per TFR, dell’asserito diritto di ottenere la restituzione delle erogazioni incentivanti.
Dunque, quella esercitata dagli odierni ricorrenti è un’azione di inesatto adempimento del debito per TFR gravante sul datore di lavoro, azione assoggettata al termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2948 n. 5 c.c., correttamente applicato dalla pronuncia impugnata.
Né valga in contrario la giurisprudenza invocata in ricorso, che – anzi – postula, per configurare un’azione ex art. 2033 c.c., che l’attore chieda la restituzione della prestazione di dare da lui indebitamente eseguita (cfr. Cass. n. 6747/14) o, semmai, anche d’una prestazione consistente in un tacere (cfr. Cass. n. 2029/82), ma pur sempre una prestazione positiva già effettuata dall’attore che agisca per la sua ripetizione.
Nel caso in esame – giova ribadire – la prestazione controversa (quella relativa agli incentivi all’esodo) è stata, invece, a suo tempo eseguita dal datore di lavoro, l’unico eventualmente legittimato a ripeterla dimostrandone il carattere indebito.
Ma la disamina del carattere indebito o meno del pagamento degli incentivi de quibus è questione ormai assorbita dalla già maturata prescrizione del credito per differenze di TFR oggetto del presente giudizio.
3 – In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2359 depositata il 25 gennaio 2023 - La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2044 depositata il 24 gennaio 2023 - In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 31260 depositata il 9 novembre 2023 - L'IMU/ICI, TARSU e per quei tributi locali aventi natura di obbligazione periodica o di durata soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Il termine…
- INPS - Messaggio 05 maggio 2020, n. 1863 - Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", e successive modifiche ed integrazioni - Prestazione in favore di lavoratori…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25270 - La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 ottobre 2022, n. 29832 - Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…