CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2018, n. 262
Inquadramento contrattuale superiore – Mansioni svolte – Declaratoria contenuta nella contrattazione aziendale
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1017 in data 13 febbraio – 7 giugno 2012, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale giudice del lavoro il 16 maggio 2008, impugnata dall’attore R.S.A., dichiarava che quest’ultimo aveva diritto ad essere inquadrato nel primo livello super quadri del C.C.N.L. industria alimentare con decorrenza 1° gennaio 1994 e condannava per l’effetto la convenuta S.p.A. A. ad inquadrare l’appellante in tale profilo professionale, con l’anzidetta decorrenza, nonché a corrispondergli le differenze retributive tra quanto previsto dal suddetto profilo e quanto percepito in base all’inquadramento di provenienza, a far data dal 26 ottobre 2000, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese di lite così come ivi liquidate.
Secondo la Corte distrettuale, il giudice di primo grado non aveva considerato la specifica declaratoria contenuta nella contrattazione aziendale, decisiva per comprendere come la società convenuta avesse ritenuto di accogliere, nel contesto della sua organizzazione, la disciplina della classificazione del personale, enunciata in termini generali dalla contrattazione di settore. In particolare, il manuale di inquadramento e di organizzazione aziendale della società stabiliva che la sezione costituiva una unità organizzativa ed operante elementare, cui era affidata la realizzazione di una parte degli obiettivi impresa. La sezione aveva responsabilità economica dimensionata nel rispetto di norme codificate, parametri standard e non aveva rilevanza contabile. La conduzione era affidata ad un impiegato con funzioni direttive di elevata capacità tecnico organizzativa, che in presenza di comprovata discrezionalità e autonomia e continuità di risultato sarebbe stato inserito nell’area quadri. A sua volta, la funzione veniva definita dall’anzidetto manuale come una unità organizzativa elementare di variabile complessità disciplinare, in relazione alle competenze tecnico-professionali richieste e al peso attribuito alle specifiche attività rispetto agli obiettivi aziendali ed altro. La sua conduzione andava affidata ad un impiegato di provata professionalità specifica e, in presenza di funzioni direttive di ampia discrezionalità e autonomia e continuità di risultato nello svolgimento dei compiti primari che richiedevano elevata complessità disciplinare, il responsabile della funzione sarebbe stato inserito nell’area quadri.
Secondo la Corte territoriale, era provato, alla luce della citata documentazione, e sostanzialmente non contestato, che l’attore aveva svolto ambedue le attività: la prima dal 1994 e la seconda dal 1996. Mentre il ricorrente aveva allegato e provato significativi elementi, anche indiziari e comparativi, tali da dimostrare la presenza nell’attività da egli svolta dei suddetti requisiti, così da giustificare l’inserimento nell’area quadri, secondo il manuale, la convenuta si era invece limitata a contestazioni generiche, senza dare una contro-chiave di lettura delle declaratorie contrattuali, che consentisse di comprendere quando potessero dirsi integrati i requisiti in questione e perché viceversa quanto provato dall’attore sarebbe stato insufficiente come mezzo al fine.
In particolare, le deposizioni testimoniali, richiamate dalla Corte di merito, avevano fornito un quadro piuttosto preciso delle mansioni svolte dall’appellante e del grado di importanza di autonomia delle stesse all’interno della struttura aziendale. Le risultanze documentali e testimoniali avevano acclarato che il R.S.: riceveva solo direttive indicazioni di massima sia sugli obiettivi che sui programmi ed in merito agli aggiornamenti professionali, che poi riversava sui vari ispettori da lui coordinati; organizzava e gestiva le ispezioni nell’ambito di direttive di massima; era il punto di riferimento degli ispettori, anche per la risoluzione delle loro problematiche; sovrintendeva ai risultati delle ispezioni mediante archiviazione o denuncia; partecipava alle riunioni con i dirigenti e con gli altri quadri aziendali.
Considerate poi le caratteristiche strutturali della società, la quale operava nel campo del controllo sul territorio nazionale dell’utilizzo dei finanziamenti comunitari ai coltivatori di olive e produttori dell’olio di oliva e riguardo a tutta la relativa filiera, nonché l’ampiezza della struttura con oltre 100 ispettori, doveva convenirsi sul fatto che l’attività di gestione di controllo degli ispettori, svolta dal medesimo appellante, era di fondamentale importanza nell’economia dell’azienda, per cui, tenuto conto anche delle modalità di svolgimento, poteva ritenersi necessaria una elevata capacità tecnico-amministrativa con significativo grado di autonomia e discrezionalità nella sua esecuzione, in armonia con la declaratoria contrattuale rivendicata. D’altra parte, la circostanza pacifica per cui altri capi sezione risultavano inseriti nella categoria quadri significava almeno presuntivamente che questo doveva ritenersi l’inquadramento corretto di una certa attività professionale.
Avverso l’anzidetta pronuncia di appello proposto ricorso per cassazione A. S.p.A. con atto in data otto – 9 gennaio 2013, affidato a quattro motivi, cui ha resistito R.S.A. mediante controricorso in data 15 – 18 febbraio 2013, in seguito illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 del C.C.N.L. settore alimentari, nonché dell’articolo 2095 c.c.; con il secondo motivo, invece, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti.
Infatti, la Corte di Appello non aveva tenuto conto del ragionamento seguito dal giudice di prime cure, che aveva preso le mosse proprio dalle declaratorie contrattuali (quella posseduta e quella rivendicata dal ricorrente, che una volta esaminate dettagliatamente erano state messe a confronto con le risultanze istruttorie). Pertanto, il tribunale aveva ritenuto la qualifica di quanto poteva riconoscersi soltanto ai lavoratori che erano preposti al coordinamento di unità organizzative o operative di fondamentale importanza per l’azienda e di rilevante complessità ed articolazione; svolgevano funzioni direttive con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite ai dirigenti o ai titolari dell’azienda.
Correttamente, il primo giudicante aveva osservato come il ricorrente non avesse affatto dimostrato di essere stato preposto al coordinamento di importanti unità organizzative di rilevante complessità e articolazione. Non poteva dubitarsi che le mansioni di coordinamento svolte dal ricorrente nel periodo considerato avevano interessato unità organizzative elementari, e non già importanti e di rilevante complessità e articolazione, il cui coordinamento è invece affidato ai quadri.
<<Il capo di sentenza impugnato relativo al non corretto inquadramento del R.S. è, al contrario, viziato per violazione dell’articolo 2095 c.c., nella parte in cui prevede che il lavoratore per essere Quadro deve “avere ampia discrezionalità e autonomia”>>. La sentenza d’appello anche sotto detto profilo andava censurata, in quanto non aveva tenuto in debito conto delle testimonianze riportate nei verbali di causa di primo grado. Il ricorrente non aveva mai goduto di ampia discrezionalità e autonomia nello svolgimento delle mansioni affidategli, posto che, come tutti i testi avevano confermato, ogni attività del R.S. era stata sempre svolta sotto la direzione del responsabile dell’ufficio operativo, che era appunto un quadro, il quale aveva anche la responsabilità di tutte le decisioni adottate nell’ambito dell’ufficio stesso. La definizione delle caratteristiche della categoria dei quadri era contenuta nel contratto collettivo, mentre il manuale operativo poteva avere soltanto l’efficacia limitata di offrire un contributo per la precisazione dei concetti generali e astratti contenuti nel contratto collettivo ai fini della descrizione dei caratteri delle unità organizzative. Peraltro, anche in base al manuale, la conduzione della sezione era normalmente attribuita ad un lavoratore inquadrato come impiegato, in conformità alle caratteristiche di tale ridotta unità organizzativa. Di conseguenza, quanto previsto dal manuale aveva la limitata efficacia di attribuire al datore di lavoro la facoltà, ma non certo l’obbligo, di riconoscere, anche a prescindere dalle caratteristiche dell’unità organizzativa, la qualifica di quadro al dipendente che assumeva la conduzione della stessa unità. Soltanto nell’ipotesi in cui tale impiegato avesse operato con comprovata ampia discrezionalità e autonomia di continuità di risultato poteva essergli riconosciuta la qualifica di quadro. Invece, in base all’istruttoria espletata era stato dimostrato che l’attore non aveva mai goduto di ampia discrezionalità e autonomia. Lo stesso ragionamento valeva anche per la conduzione della funzione.
Con il terzo motivo la ricorrente ha poi reiterato la doglianza di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 2095 c.c.); con il quarto motivo, invece, si è doluta dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, ossia l’esatto inquadramento dell’appellante.
La Corte di Appello aveva omesso di seguire il corretto procedimento logico-giuridico per la definizione della questione controversa, citando Cass. lav. n. 5942 del 24/03/2004 (in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche; b) accertamento delle concrete mansioni di fatto; c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative. In senso analogo Cass. lav. n. 17561 – 01/09/2004).
In proposito la società ricorrente richiamava nuovamente quanto deciso dal giudice di primo grado, mentre la Corte territoriale aveva omesso di valutare la rilevanza dell’istruttoria raccolta da tale giudice. In particolare, era stato dimostrato che il lavoratore non era in possesso delle prerogative proprie della qualifica di quadro, poiché era subordinato gerarchicamente ad un quadro e tutti i testi avevano riferito che egli aveva sempre operato in base alle direttive impartite dal suo diretto superiore gerarchico (coordinatore di progetto, prima, e responsabile dell’ufficio operativo poi). Tutti i testi, inoltre, avevano confermato che il responsabile dell’ufficio operativo si assumeva la responsabilità verso l’esterno dell’attività svolta dall’ufficio, anche mediante le firme apposte alle note dì archiviazione delle pratiche, ovvero alle comunicazioni rivolte all’esterno (il ricorrente era un capo sezione).
La società convenuta aveva opposto, altresì, specifiche contestazioni – violazione degli artt. 23 e 26 c.c.n.I.nonché 205 c.c.- dunque vi era anche vizio di motivazione dovuto ad errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
Tanto premesso, va rilevata in via preliminare l’improcedibilità del ricorso, laddove i relativi motivi si fondano in buona sostanza sulla ritenuta errata applicazione della contrattazione collettiva di riferimento, il cui testo, integrale, non risulta invece prodotto dalla istante A., in violazione quindi di quanto previsto, a pena d’improcedibilità appunto, dall’art. 369 co. II n. 4 c.p.c.(v. tra l’altro pure quanto eccepito al riguardo anche dal controricorrente con la sua memoria ex art. 378 c.p.c. sul punto; cfr. inoltre l’assenza di precisi riferimenti circa l’allocazione, nella produzione di parte, del testo del c.c.n.I. menzionato nel ricorso, senza neanche indicazione della data o dell’anno, ricorso che peraltro nel suo indice, assolutamente sommario, a pag. 13 si limita ad elencare come documentazione depositata: 1) la copia autentica della sentenza di II grado, 2) i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, 3) il doppio originale dell’istanza di trasmissione atti, debitamente vistata dalla cancelleria della Corte di Appello di Roma).
Ed invero, nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. civ.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (Cass. lav. n. 4350 del 04/03/2015. V. altresì Cass. lav. n. 195 – 11/01/2016, secondo cui l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 40 del 2006, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’art. 369, comma 3, c.p.c., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366. n. 6. c.p.c.. degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.
V. pure Cass. civ. sez. 6 – 3, n. 22607 del 24/10/2014: al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicché, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ..
Inoltre, cfr. Cass. sez. 6 – L, n. 21358 del 15/10/2010, secondo cui l’art. 369, secondo comma, n, 4, cod. proc. civ., nella parte in cui onera il ricorrente – principale o incidentale, a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis, secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale.
In senso conforme, tra le altre, Cass. sez. un. civ. n. 20075 del 23/09/2010).
Peraltro, il ricorso de quo, che accomuna i quattro motivi in due coppie di doglianza, ciascuna censurando contemporaneamente asserite errate violazioni dell’art. 2095 c.c. e pretese omissioni di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 co. I, rispettivamente nn. 3 e 5, c.p.c., non chiarisce con precisione in cosa sarebbe consistita l’errata applicazione dell’art. 2095 (che si limita ad elencare le categorie dei prestatori di lavoro), visto poi che neanche risulta formalmente dedotta una mancata osservanza della disciplina di cui all’art. 2103 c.c. (secondo il testo vigente dal 30-04-1986 al 24-06-2015, nella specie ratione temporis operante), norma invece dettata per regolare la corrispondenza tra l’attività svolta ed il pertinente dovuto inquadramento. Quanto, al preteso vizio motivazionale, il ricorso finisce con l’investire, anche qui inammissibilmente, le valutazioni di competenza operate in punto di fatto dalla Corte di merito, riproponendo una diversa ricostruzione, avvalorata da quanto opinato dal giudice di primo grado, con la sentenza a suo tempo gravata, però del tutto irrilevante per quanto qui d’interesse processuale, una volta accertata la ritualità dell’appello, di guisa che l’unica decisione, oggetto del conseguente ricorso per cassazione, è soltanto quella di secondo grado, che abbia riformato quella appellata.
Orbene, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge, mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, ma non consentito, terzo grado di merito (così, tra le più recenti, si è pronunciata questa S.C., sez. III civ. – 3, come da ordinanza n. 8758 del 04/04/2017).
Va poi ricordato che in tema di ricorso per cassazione una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. VI civ. – L. n. 27000 del 27/12/2016. Cfr. parimenti Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016). Invero, è di tutta evidenza come, tanto con riguardo alle sopra indicate violazioni di legge quanto con riguardo al preteso malgoverno delle risultanze istruttorie, parte ricorrente non abbia rappresentato altro che mere questioni di merito, il cui esame è per definizione escluso in questa sede di legittimità.
Comunque, anche con riferimento ai denunciati vizi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., pure nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”), nella specie applicabile, mancando qualsiasi riferimento ad un preciso accadimento o a una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”, le censure stesse appaiono così irritualmente formulate, avuto riguardo alle argomentazioni sulle quali si fonda la decisione adotta con la sentenza di appello (cfr. del resto Cass. I civ. n. 14267 del 20/06/2006 ed altre di segno analogo, secondo cui in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità).
Dunque, a fronte degli anzidetti motivati accertamenti ed apprezzamenti, in punto di fatto non è ammissibile alcun sindacato in sede di legittimità da parte di questa Corte. Ed invero, come è noto, pure la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. un. civ. n. 13045 del 27/12/1997. In particolare, alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. V. Cass. III civ. n. 20322 del 20/10/2005, conformi Cass. n. 2222 e n. 12467 del 2003, n. 7073 del 28/03/2006, n. 12362 del 24/05/2006, n. 11039 del 12/05/2006, n. 6264 del 21/03/2006, n. 4001 del 23/02/2006, n. 1120 del 20/01/2006, nonché n. 15805 del 28/07/2005, n. 11936 del 2003 e n. 15693 del 2004.
V. in senso analogo inoltre Cass. I civ. n. 1754 del 26/01/2007, Cass. lav. n. 15489 del g. 11/07/2007 conformi Cass. n. 91 del 07/01/2014, n. 5024 del 2012, n. 18119 del 02/07/2008, n. 23929 del 19/11/2007 – Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011, Cass. sez. un. civ. n. 24148 del 25/10/2013, Cass. IlI civ. n. 17037 del 20/08/2015, nonché Cass. lav. n. 25608 del 14/11/2013 conforme Cass. n. 14973/2006). Del resto, la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., richiede soltanto che l’esposizione dei fatti di causa riassuma concisamente il contenuto sostanziale della controversia e che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico giuridico seguito, sicché è sufficiente che la sentenza consenta di desumere la ragione per la quale ogni istanza proposta dalle parti sia stata esaminata e di ricostruire l’esatto ragionamento posto a base della decisione (v. in tal sensi Cass. lav. n. 21420 del 21/10/2015. Parimenti, secondo Cass. III civ. n. 20112 del 18/09/2009).
Pertanto, nemmeno appaiono ravvisabili i vizi ex art. 360 c.p.c. dedotti dalla ricorrente, a parte quanto già in via preliminare ed assorbente osservato circa la rilevata carenza di completa produzione e di esaurienti allegazioni ex artt. 369 e 366 c.p.c..
Il ricorso va dunque respinto con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle spese liquidate come da seguente dispositivo a favore del controricorrente. Tuttavia, visto che il ricorso è stato notificato il 9 gennaio 2013, per effetto dell’apposito regime transitorio previsto dalla legge, non va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13, comma I quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile; norma, che infatti, per espressa previsione dell’art. 1, co. 18, I. cit., si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta il primo gennaio 2013.
P.Q.M.
Dichiara IMPROCEDIBILE il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore del controricorrente, in complessivi #4000,00# euro per compensi professionali ed in #200,00# euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
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