CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2018, n. 264
Licenziamento ingiustificato – Tutela indennitaria prevista per i dirigenti – Mancata applicazione dell’art. 18, L. n. 300/1970 – Lavoratore con qualifica di impiegato
Fatti di causa
1. Con sentenza del 22 giugno 2013, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad A.A. nel febbraio 2006 e – per quanto qui interessa – ha ordinato alla datrice di lavoro A. spa di corrispondere al medesimo un importo pari a diciassette mensilità dell’ultima retribuzione effettivamente percepita quale indennità prevista dalla contrattazione collettiva di settore per il dirigente in caso di licenziamento ingiustificato.
Al cospetto di uno specifico motivo di gravame formulato dall’A. con cui si lamentava la “mancata applicazione della tutela reale di cui all’art. 18 della I. n. 300 del 1970”, la Corte territoriale ha osservato che “la disciplina operante per il dirigente nel rapporto di lavoro privato non prevede l’applicazione del predetto art. 18, essendo unicamente prevista una tutela indennitaria supplementare di mancato preavviso nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile”.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva A. Spa in liquidazione.
3. La sesta sezione della Corte, all’udienza camerale del 19 maggio 2015, ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica, in prossimità della quale parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale riconosciuto la tutela indennitaria prevista per i dirigenti, nonostante che l’A., al momento del recesso, fosse un impiegato.
Si lamenta che detta Corte avrebbe “totalmente omesso qualsiasi indagine e motivazione” sul fatto che l’A. fosse o meno dirigente, limitandosi ad affermare che “la disciplina operante per il dirigente nel rapporto di lavoro privato non prevede l’applicazione dell’art. 18”, I. n. 300 del 1970, questione quest’ultima mai posta in discussione.
Si indicano i contenuti degli atti processuali e dei documenti depositati in giudizio dai quali risulta che l’A., sin dall’atto introduttivo, aveva richiesto, sul presupposto dell’invalidità del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute e, solo “in via subordinata, in caso di mancata applicazione della tutela reale, in quanto ritenuto dirigente”, la corresponsione di quanto previsto per legge e dal CCNL per i Dirigenti delle Aziende Pubbliche locali; che una volta che il Tribunale adito aveva accertato la legittimità del recesso, senza affrontare la questione, la stessa era stata riproposta con specifico motivo di appello; che era stato dedotto, anche con riferimento a documenti depositati, che l’A., inquadrato come impiegato, era stato designato il 21 luglio 2004 “direttore facente funzioni” della società, senza che fosse necessaria la relativa qualifica dirigenziale e percependo solo il relativo trattamento economico, sino al 17 ottobre 2004, allorquando il Presidente dell’A. aveva inviato una comunicazione di servizio con cui lo aveva invitato “a non svolgere la funzione precedente e a sospendersi il relativo trattamento economico”, sicché al momento del licenziamento, intervenuto solo nel febbraio 2006, il lavoratore era da ritenersi a tutti gli effetti un impiegato.
Il motivo è fondato.
2. Come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che la riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., applicabile alla controversia, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in Cassazione, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”.
In particolare si è ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza per mancanza del requisito prescritto dall’art. 132, n. 4, c.p.c., solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016).
Quanto al nuovo testo dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. – secondo SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 cit. – esso introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia), senza che l’omesso esame di elementi istruttori possa integrare di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie.
3. Tanto premesso, nella specie dalla sentenza impugnata emerge che la Corte di Appello ha omesso di esaminare i fatti storici determinanti l’appartenenza o meno dell’A. alla categoria dirigenziale, nonostante gli stessi fossero stati ritualmente introdotti nel giudizio e sottoposti all’attenzione della Corte, oggetto di discussione tra le parti, con influenza decisiva sul contendere per il dipendere dalla loro delibazione il tipo di tutela applicabile.
Infatti la Corte territoriale sul punto, a fronte di uno specifico motivo di impugnazione che devolveva la questione, si è limitata ad affermare che “la disciplina operante per il dirigente nel rapporto di lavoro privato non prevede l’applicazione del predetto art. 18, essendo unicamente prevista una tutela indennitaria supplementare di mancato preavviso nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile”.
Con il che non ha preso alcuna posizione sulle circostanze di fatto che determinassero la riconduzione del rapporto di lavoro in controversia all’inquadramento o meno nella categoria dirigenziale.
L’omessa giustificazione per il mancato esame dei fatti rilevanti ai fini di una tale riconduzione, con una risposta contenuta nella sentenza che non è congruente rispetto alla questione posta dal mezzo di impugnazione, si traduce in una motivazione della Corte di Appello meramente “apparente”, nel senso che, pur formalmente esistente, essa non rende percepibili le ragioni della decisione, perché priva di argomentazioni idonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento sulla questione, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito dal giudice per affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro dirigenziale.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, ferma la declaratoria di illegittimità del licenziamento, rinvio al giudice indicato in dispositivo affinché prenda in esame i fatti posti a fondamento della negazione da parte dell’A. dell’appartenenza alla categoria dirigenziale, adottando le conseguenti decisioni in punto di tutela applicabile; al giudice del rinvio è altresì rimessa la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.