CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2018, n. 270
Pensione di anzianità secondo il sistema retributivo – Retribuzioni percepite dall’assicurato in Svizzera – Convenzione tra Italia e Svizzera del 4 luglio 1969 – Minore aliquota contributiva applicata in Svizzera – Retribuzione svizzera da riparametrare alla retribuzione italiana secondo un calcolo proporzionale – Interpretazione autentica dell’art. 5 del D.P.R. n. 488/1968
Fatti di causa
Con sentenza n. 1533/2008 la Corte d’appello di Lecce accoglieva l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza con la quale era stato riconosciuto il diritto di M.F.C. a percepire la pensione di anzianità secondo il sistema retributivo, come previsto dall’articolo 5 del d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, ai sensi dell’accordo aggiuntivo alla convenzione tra l’Italia e la Svizzera del 4 luglio 1969, ratificato e reso esecutivo con la legge 18 maggio 1973 n. 283; tenuto conto, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, delle retribuzioni percepite dall’assicurato in Svizzera, a nulla rilevando che per la legislazione svizzera l’aliquota contributiva fosse stata minore rispetto a quella prevista dalla legislazione italiana.
A fondamento della decisione di riforma la Corte osservava che il richiamato art. 5 del d.p.r. n. 488/1968 era stato interpretato autenticamente con l’articolo 1 comma 777 della legge n. 297 del 27 settembre 2006 il quale era chiaro nel senso che per l’assicurato la retribuzione corrisposta in Svizzera non potesse essere conteggiata per intero ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, perché minore era stata l’aliquota contributiva applicata in Svizzera rispetto a quella vigente in Italia nello stesso periodo; pertanto, secondo la norma, la retribuzione Svizzera doveva essere parametrata alla retribuzione italiana secondo un calcolo proporzionale che tenesse conto delle diverse aliquote, moltiplicando per cento i contributi versati secondo l’aliquota svizzera e dividendo tale importo per l’aliquota italiana e ciò al fine di equiparare le retribuzioni ai contributi versati.
Osservava inoltre la Corte d’appello che la Corte Costituzionale con sentenza n. 172 del 6-19 maggio 2008 aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, proposta sul presupposto che la norma potesse avere introdotto un nuovo criterio contabile non ricavabile dalla disposizione asseritamente interpretata, in contrasto anche con il diverso significato univocamente attribuito dalla stessa Corte di Cassazione all’art. 5 del D.P.R. n. 488/1968.
In definitiva, secondo la Corte d’Appello, il sistema retributivo di calcolo della pensione di anzianità era principio di generale applicazione, a parità di aliquote contributive, dovendosi, invece, riparametrare la retribuzione per il lavoro prestato all’estero, se differenti le aliquote contributive e ciò al fine di consentire identiche prestazioni pensionistiche a parità di contributi versati.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.F.C. con un motivo di censura nel quale formula questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 777 legge 27.12.2006 in relazione all’art. 117 Cost.
L’INPS ha resistito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata formulazione di motivi e del quesito di diritto. In realtà entrambi i requisiti devono ritenersi insiti nel contenuto del ricorso con il quale il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 1, comma 777 della legge 296/2007, pur essendo la norma sospettata di illegittimità costituzionale; talchè lo stesso quesito di diritto si sostanzia nella pretesa applicabilità alla fattispecie della disciplina precedentemente in vigore e sulla quale è intervenuta quella asseritamente incostituzionale.
2. Nel merito il ricorso è infondato atteso che la censura mira a sostenere che la norma non abbia natura interpretativa bensì innovativa, secondo una tesi che è stata confutata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 172/08 nella quale è stato osservato che la norma in questione ha reso invece esplicito un precetto già contenuto nelle disposizioni oggetto dell’interpretazione autentica, nell’ambito di un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza fra le risorse disponibili e le prestazioni erogate.
3. Non è privo di rilievo osservare inoltre che con successiva pronuncia (sent. n. 264 del 2012 ) la stessa Corte Costituzionale ha affermato che, nel bilanciamento tra la tutela dell’interesse sotteso all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, e la tutela degli altri interessi costituzionalmente protetti complessivamente coinvolti nella disciplina recata dall’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006, sussistevano quei preminenti interessi generali che giustificavano il ricorso alla legislazione retroattiva, trattandosi in specie di assicurare che il sistema previdenziale risponda a criteri di corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate e di impedire alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri, così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà che occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali, ha dapprima rilevato come l’art. 1, comma 777, cit., sia ispirato ai principi di uguaglianza e di proporzionalità, in quanto, tenendo conto della circostanza che i contributi versati in Svizzera sono notevolmente inferiori a quelli versati in Italia, si limita ad operare una riparametrazione diretta a rendere i contributi proporzionati alle prestazioni, in modo da livellare i trattamenti per evitare sperequazioni e rendere sostenibile l’equilibrio del sistema previdenziale a garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni.
4. Inoltre con recente pronuncia (sent. n. 166/2017) la Corte Costituzionale ha pure dichiarato inammissibile l’ulteriore questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame, sollevata da questa Corte, con ordinanza n. 4881 del 2015, per contrasto con l’art. 117, comma 1°, Cost. in relazione all’art. 6, par. 1, e all’art. 1, Protocollo n. 1 allegato alla CEDU, per come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 15.5.2014 (Stefanetti ed altri c/ Italia): ha osservato, infatti, il giudice delle leggi che la citata sentenza della Corte EDU non evidenzia «un profilo di incompatibilità, con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che sia riferito, o comunque riferibile, alla disposizione nazionale in esame, in termini che ne comportino, per interposizione, il contrasto – nella sua interezza – con l’art. 117, primo comma, Cost.», quanto piuttosto «l’esistenza di una più circoscritta area di situazioni in riferimento alle quali la riparametrazione delle retribuzioni percepite in Svizzera, in applicazione della censurata norma nazionale retroattiva, può entrare in collisione con gli evocati parametri convenzionali e, corrispondentemente, con i precetti di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione», e – dato atto che tale area non è stata delineata in termini generali nella sentenza della Corte EDU, il cui giudizio tiene invece conto, «quali “elementi pertinenti”, dei lunghi periodi da quei soggetti trascorsi in Svizzera, della entità dei contributi ivi versati, della loro categoria lavorativa di appartenenza e della qualità dei rispettivi stili di vita» – ha concluso nel senso che «l’indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità delle “pensioni svizzere” […] come pure l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo essenziale del diritto leso, […] presuppongono, evidentemente, la scelta tra una pluralità di soluzioni rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore».
5.- La proposta questione di costituzionalità deve essere quindi ritenuta manifestamente infondata ed il ricorso deve essere rigettato. In considerazione della novità e straordinaria complessità della questione trattata, per il cui esito ultimo è stato necessario attendere il citato pronunciamento del giudice delle leggi, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- LEGGE n. 83 del 13 giugno 2023 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 851 depositata il 9 gennaio 2024 - Il diritto alla pensione di anzianità per gli iscritti alla Gestione commercianti matura al raggiungimento del coefficiente 96, risultante dalla somma dell’anzianità anagrafica e…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 29247 depositata il 20 ottobre 2023 - La pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo, sicché il regime dell'età pensionabile va determinato avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti…
- Trattamento fiscale IRPEF di un soggetto residente in Svizzera che svolge attività di lavoro dipendente in modalità agile per una società italiana - Applicazione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni - Risposta…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 15612 depositata il 1° giugno 2023 - In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…