CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 giugno 2017, n. 14408
Reddito d’impresa – Accertamento – Falsità e inesattezza delle dichiarazioni – Errata valutazione magazzino
Fatti di causa
L’impresa individuale D.L. di B.L., impugnò, innanzi alla Ctp di Pavia, un avviso d’accertamento avente ad oggetto un maggior reddito d’impresa, con recupero a tassazione di Irpef, Irap e Iva (oltre contributi Inps), redatto sulla base di una verifica presso i locali della ricorrente, da cui era emersa l’incompletezza, la falsità ed inesattezza delle dichiarazioni presentate dalla contribuente.
La Ctp accolse parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito accertato.
La Ctr accolse l’appello dell’ufficio, accertando la legittimità dell’avviso impugnato dal contribuente ritenendo, in particolare, corretta la percentuale di ricarico sulla merce depositata in magazzino.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi.
Resiste l’Agenzia con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La ricorrente ha altresì depositato memoria, in replica al controricorso.
Ragioni della decisione
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo, la ricorrente ha denunziato l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la sproporzione tra le dimensioni dell’organizzazione aziendale e la posizione economica della stessa impresa con la capacità di produrre un reddito quale quello accertato dall’ufficio fiscale.
Il motivo è infondato, in quanto la motivazione è esauriente e chiara.
Al riguardo, la Ctr ha rilevato che le operazioni per la valutazione del magazzino si svolsero in contraddittorio tra le parti e che quest’ultime concordarono la percentuale di sconto medio per ogni singolo prodotto, determinando altresì la percentuale di ricarico del 36%.
Il giudice di secondo grado ha soggiunto che: dall’applicazione dello studio di settore per il 2005 era emersa la non coerenza dell’indice di rotazione del magazzino, come risultava dai prospetti allegati al processo verbale di constatazione redatti dalla G.d.f.; la percentuale di ricarico fu determinata sulla base dei dati dichiarati dalla contribuente; quest’ultima non apportò alcun elemento in grado di contrastare l’accertamento dell’ufficio, atteso che il riferimento al metodo adottato per l’inventario della merce non fu supportato da un concreto sviluppo.
Pertanto, la motivazione è immune da censure, non risultando né insufficiente, né contraddittoria.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunziato la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., in quanto l’Agenzia delle entrate non aveva dimostrato l’effettiva capacità contributiva attraverso i calcoli allegati. Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’adeguatezza dell’accertamento, adducendo che la Ctr non avesse considerato una possibilità di calcolo alternativo.
Con il quarto motivo, la ricorrente ha denunziato la violazione dell’art. 92 della legge n. 917/86 in ordine ai criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino.
I tre ultimi motivi sono da esaminare congiuntamente, poiché connessi tra loro.
Il secondo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, essendo formulato in maniera del tutto generica, in riferimento alla capacità contributiva della ricorrente, senza sussumere la fattispecie di fatto in una coerente fattispecie di diritto.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto contiene una generica censura al percorso logico-argomentativo adottato dalla Ctr, non essendo stati allegati i calcoli che la ricorrente ha invocato per contestare l’accertamento induttivo.
Il quarto motivo è del pari inammissibile, per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto i calcoli che assume di aver allegato nei gradi di merito, al fine di contrastare l’accertamento dell’ufficio, e non avendo altresì indicato gli specifici criteri di legge contemplati dal richiamato art. 92 Tuir che sarebbero stati violati.
Il motivo è comunque infondato, in quanto la Ctr ha indicato i criteri seguiti dai verificatori circa la stima della merce in magazzino e la determinazione della percentuale di ricalcolo, diversi dal metodo di cui all’art. 92, 4°c., Tuir, non avendone la ricorrente dimostrato i presupposti applicativi, ovvero il metodo della media ponderata o del “primo entrato, primo uscito” o con varianti di quello di cui al 3° comma.
Con il quinto motivo, infine, la ricorrente ha denunziato la violazione o falsa applicazione dell’art. 10 della I. n. 212/2000, in quanto la contribuente non fu portata a conoscenza che le sue dichiarazioni, rese ai verificatori, potessero divenire incontestabili.
Tale motivo è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza, non riportando la parte del verbale richiamato, afferente alle dichiarazioni rese, sia perché non coglie la ratio decidendi, che riguarda i presupposti dell’accertamento induttivo e le concrete difese espresse dal contribuente.
Le spese seguono la soccombenza; sussistono altresì i presupposti applicativi dell’art. 13, 1° c. quater, del d.p.r. n.115/02, considerata la data in cui il giudizio fu introdotto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 7290,00, oltre la maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali, e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, 1° c. quater del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
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