CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 maggio 2017, n. 11312
Infortunio sul lavoro – Addetto al controllo ed alla sicurezza della linea ferrata – Inail – Domanda di regresso
Fatti di causa
Con sentenza del 20/27.10.2010, la Corte d’appello di Genova ha dichiarato improponibile la domanda di regresso svolta dall’Inail nei confronti della società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e di A.P., quale addetto al controllo ed alla sicurezza della linea ferrata, per il rimborso delle somme erogate ad O.M. a titolo di indennizzo a causa dell’infortunio da questi subito l’8.10.1995 mentre era in servizio.
In particolare la Corte di merito ha ritenuto fondato il motivo di improcedibilità riconducibile al fatto che la domanda di regresso era stata introdotta quando la sentenza penale di condanna penale dell’addetto al controllo ed alla sicurezza della linea ferrata era stata appellata e non era, quindi, ancora definitiva.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inail con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
Ragioni della decisione
Con un solo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, l’Inail lamenta che la Corte di merito, nel dichiarare l’improponibilità della domanda di regresso esercitata nei confronti della società ferroviaria e del dipendente P.A. per l’infortunio indennizzato occorso al lavoratore O.M. mentre era in servizio, non ha tenuto conto della piena autonomia di tale azione rispetto al processo penale, indipendentemente dal fatto che questo sia o meno pendente, dato il venir meno del principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello civile per effetto della nuova formulazione dell’art. 295 cod. proc. civ.
Il ricorso è fondato.
Invero, questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav n. 2952 dell’1.3.2001) che “in base alla regola generale di cui all’art. 295 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’art. 33 legge 26 novembre 1990 n. 353, giudizio instaurato dall’Inail nei confronti del datore di lavoro per il rimborso delle prestazioni economiche erogate a lavoratore infortunato, ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell’esito del processo penale pendente per gli stessi fatti, atteso che, in applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen., l’efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà mai fare stato nei confronti dell’Inali, che non è parte nel giudizio penale; nè, d’altra parte, in tale ipotesi possono trovare applicazione le regole speciali di sospensione previste dall’art. 75 cod. proc. pen., in relazione all’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, posto che l’azione di regresso esercitata dall’Inail è diversa da quella restitutoria o risarcitoria che legittima la costituzione di parte civile nel processo penale.”
Nello stesso senso si è, altresì, affermato (Cass. sez. lav. Ordinanza n. 13790 del 9.6.2010) che “in base alla regola generale di cui all’art. 295 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, il giudizio di regresso instaurato dall’Inail nei confronti del datore di lavoro per il rimborso delle prestazioni economiche erogate al lavoratore infortunato, ex art. 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965, non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell’esito del processo penale pendente per gli stessi fatti; ove, poi, l’INAIL eserciti la facoltà di costituirsi parte civile (ex art. 2 della legge n. 123 del 2007, poi sostituito dall’art. 61, primo comma, del dlgs. n. 81 del 2008) nel processo penale pendente contro il datore di lavoro per i medesimi fatti, la sospensione del giudizio civile è esclusa, ex art. 75, secondo comma, cod. proc. civ, in caso di proposizione dell’azione nella sede civile prima della sentenza penale di primo grado “.
Pertanto, alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa, per la trattazione del merito, alla Corte d’appello di Genova che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.
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