CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2016, n. 22772
Tributi – Accertamento in base agli studi di settore – Inversione dell’onere della prova a carico del contribuente – Domanda di definizione – Pagamento – Estinzione del giudizio
Svolgimento del processo
Nei confronti di V.C. venne emesso per l’anno d’imposta 2001 avviso di accertamento con cui, mediante l’applicazione degli studi di settore, si determinavano maggiori ricavi e reddito d’impresa. Il ricorso del contribuente venne disatteso dalla CTP. Anche l’appello venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sulla base della seguente motivazione.
L’incongruenza accertata fra reddito dichiarato e reddito accertato mediante l’applicazione degli studi di settore costituisce di per sé presunzione sufficiente a sostenere l’accertamento, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Quest’ultimo non ha assolto il proprio onere probatorio: “l’appellante sostiene (anche in questa sede con il proposto atto di appello) di lavorare solo con appalti pubblici, ma nello studio di settore non ha indicato di avere concluso appalti per enti pubblici (rigo D29 pag. 5) e né di aver sostenuto spese per la partecipazione a gare d’appalto (rigo D45 pag. 6); il contribuente ha indicato sempre nello studio di settore il costo per personale per £ 305.423.00 (a pag. 8) ma non ha specificato di quanto personale trattasi e nemmeno le mansioni svolte (pag. 9); sempre nello studio di settore sono stati indicati beni strumentali per £ 67.849.000 (pag. 8) senza però alcuna specificazione degli stessi (pag. 7)”.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 62 bis e 62 sexies d. I. n. 331 del 1993, 39, comma 1, lett. d) d.p.r. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva il ricorrente che gli studi di settore non integrano da soli la presunzione semplice ma richiedono ulteriori elementi per supportare l’accertamento.
Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Osserva il ricorrente di avere dimostrato che la prevalente attività era svolta nei confronti di un ente pubblico, sicché nessun margine di evasione o sottofatturazione era consentito, e che la motivazione della sentenza impugnata non dà conto del passaggio dal giudizio statico e dalla iniziale condizione di ignoranza allo stato di conoscenza finale in ordine ai fatti di causa.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 62 bis e 62 sexies d. I. n. 331 del 1993, 39, comma 1, lett. d) d.p.r. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva il ricorrente che l’individuazione dei processi logico-matematici alla base degli studi di settore non è sufficiente, essendo necessario che lo studio venga ogni volta calato nella realtà aziendale del singolo caso.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato comunicazione attestante il pagamento integrale di quanto dovuto in base alla domanda di definizione. Segue l’estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
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