CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 gennaio 2018, n. 332
Contratto a progetto – Domanda di conversione del rapporto in uno subordinato a tempo indeterminato – Sufficiente specificità del progetto – Inesistenza del progetto per mancata sottoscrizione del lavoratore – Non rileva – Sufficiente l’indicazione a fini probatori del progetto e del programma di lavoro – Non necessaria una forma obbligata di dichiarazione
Fatti di causa
Con sentenza 19 luglio 2012, la Corte d’appello di Napoli rigettava le domande di C. P. di nullità del contratto a progetto sottoscritto con Italia Lavoro s.p.a. per il periodo 15 febbraio 2005 – 15 febbraio 2006 in difetto di uno specifico progetto, di conversione del rapporto in uno subordinato a tempo indeterminato e di conseguente condanna della società datrice alla ricostituzione del rapporto e al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dalla notificazione del ricorso in misura pari alla retribuzione globale di fatto spettantegli in base all’inquadramento al IV livello, corrispondente alle mansioni svolte, di cui previamente aveva richiesto l’accertamento: così riformando la sentenza di primo grado, che invece le aveva accolte.
In via preliminare, la Corte territoriale disattendeva, per infondatezza, le eccezioni di inammissibilità dell’appello e di cessazione della materia del contendere, ravvisando l’interesse della società all’impugnazione, avendo riammesso il lavoratore in servizio in esecuzione mera della sentenza del Tribunale, con riserva della sua impugnazione.
Nel merito, essa riteneva la sufficiente specificità del progetto (SIOG, con obiettivo di incremento dei posti di lavoro e miglioramento dell’occupazione giovanile, attraverso una serie di specifiche azioni), in funzione del quale il lavoratore aveva svolto attività di accoglienza, informazione ed assistenza degli utenti: sicché risultavano adempiuti gli oneri sostanziale e formale posti dagli artt. 61 e 62 d. Ig. 276/2003.
Infine, la Corte partenopea escludeva l’ipotesi di conversione del rapporto a progetto, ai sensi dell’art. 69, secondo comma d.lg. cit., per inesistenza dei presupposti della subordinazione, alla luce delle scrutinate risultanze istruttorie. Con atto notificato il 22 dicembre 2012 (3 gennaio 2013) il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui resisteva la società con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. da cui risultava la sua nuova denominazione di ANPAL Servizi s.p.a.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 100 c.p.c.e 1230 c.c., anche sotto il profilo di error in procedendo, per la non considerata novazione del rapporto di lavoro tra le parti, costituito non per mera esecuzione della sentenza del Tribunale, ma in virtù di un nuovo contratto, istitutivo di un rapporto a tempo indeterminato non più parziale ma pieno, e pertanto connotato da nuove obbligazioni sostitutive delle precedenti, di carattere appunto novativo, comportanti cessazione della materia del contendere e quindi la sopravvenuta carenza di interesse della società datrice all’impugnazione.
2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 61, 62 d.lg. 276/2003, 115 e 116 c.p.c., anche sotto il profilo di error in procedendo e del vizio di motivazione, per insussistenza o comunque genericità del progetto, inesistente in mancanza di sottoscrizione del lavoratore per sua presa visione, nell’inosservanza dei requisiti formali prescritti dall’art. 62 d.lg. 276/2003: progetto invece ritenuto specifico, sulla base di prove inidonee (per la detta assenza di firma) e con motivazione viziata, per il non pertinente richiamo alla possibilità di indicazione anche indiretta (per relationem a documenti esterni al contratto) della specificità della sua causale, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità nella diversa materia dei contratti di lavoro subordinato a termine.
3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 69, primo comma d.lg. 276/2003 e 1, comma 24 I. 92/2012, anche sotto il profilo di error in procedendo, per la conversione automatica del rapporto, in difetto di un progetto specifico, nell’insufficienza di uno soltanto generico (invece ritenuto idoneo dalla Corte territoriale, per richiamo ad elementi extratestuali non consentito), in uno subordinato a tempo indeterminato.
4. Con il quarto, il ricorrente deduce violazione degli artt. 69, secondo comma d.lg. 276/2003, 2094, 2222 c.c., 115 e 116 c.p.c., sotto il profilo di error in procedendo e del vizio di motivazione, per erronea valutazione delle prove (in particolare della circolare interna n. 5 del 21 luglio 2005 ed omesso esame delle mails in date 25 e 26 maggio 2005, 13 febbraio 2006, nonché delle dichiarazioni dei testi G. L. B. e M. F.), ai fini della dimostrazione della subordinazione del lavoratore al potere direttivo della società.
5. Il primo motivo, relativo a violazione degli artt. 100 c.p.c.e 1230 c.c., anche sotto il profilo di error in procedendo, per novazione del rapporto di lavoro tra le parti comportante la sopravvenuta carenza di interesse della società datrice all’impugnazione per cessazione della materia del contendere, è inammissibile.
5.1. Al di là della mera enunciazione nella rubrica del vizio ai sensi anche dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., tuttavia in assenza di alcuno sviluppo argomentativo nella formulazione del motivo, il mezzo contiene una censura erroneamente formulata alla stregua di error in iudicando della mancata rilevazione da parte del giudice del merito della “cessazione della materia del contendere”; anziché correttamente alla stregua di error in procedendo, per la sua riconducibilità tra le fattispecie di estinzione del giudizio, per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione (Cass. 30 aprile 2012, n. 6617; Cass. s.u. 11 dicembre 2003, n. 18956).
Ed infatti, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa consegue pertanto, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass. 4 giugno 2009, n. 12887).
5.2. Tuttavia, il vizio così riqualificato non si configura per l’assoluta mancanza di riferimento alla nullità della sentenza, che costituisce il proprium sostanziale della denuncia di omessa pronuncia. E ciò pur senza accedere al più rigoroso indirizzo di deduzione, anche formale, di censura dell’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello e in genere su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass. 16 marzo 2017, n. 6835); ma piuttosto aderendo a quello più flessibile, che esclude la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma c.p.c.: con la conseguenza che, ove il ricorrente lamenti l’errore processuale consistito nell’aver ritenuto ammissibile una domanda in violazione delle preclusioni processuali ovvero in un’omessa pronuncia, non è indispensabile l’esplicita menzione della fattispecie prevista dall’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., con riguardo alla norma processuale violata, purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione (Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553; Cass. 28 settembre 2015, n. 19124; Cass. 29 novembre 2016, n. 24247).
5.3. In ogni caso, il profilo di (non corretta) denuncia di error in iudicando è generico, per omessa confutazione della ravvisata assenza (all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) di “alcuna dismissione o rinuncia alle pretese ed alle contestazioni reciprocamente avanzate dalle parti con riferimento al periodo pregresso di attività lavorativa” nell’interpretazione della missiva di riammissione in servizio 10 novembre 2008 e con debita valutazione anche della trasformazione del rapporto “da tempo parziale a tempo pieno, a seguito di specifica richiesta del Pugliese del 16/10/2009” (per le ragioni esposte all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza). Né l’interpretazione della missiva è stata denunciata in modo pertinente per un’eventuale violazione dei criteri interpretativi di ermeneutica contrattuale (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728; Cass. 4 giugno 2007, n. 12936), nei limiti di compatibilità con la natura e la struttura degli atti unilaterali (Cass. 20 gennaio 2009, n. 1387; Cass. 14 novembre 2013, n. 25608; Cass. 6 maggio 2015, n. 9127).
In luogo dell’appropriata confutazione, il ricorrente ha piuttosto introdotto il tema nuovo della novazione del rapporto.
5.4. Sicché, ricorre pure la violazione del requisito di specificità del motivo, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).
6. Il secondo motivo (violazione degli artt. 61, 62 d.lg. 276/2003, 115 e 116 c.p.c., anche sotto il profilo di error in procedendo e del vizio di motivazione, per insussistenza o genericità del progetto, inesistente per mancata sottoscrizione del lavoratore per presa visione) può essere congiuntamente esaminato, per ragioni di stretta connessione, con il terzo (violazione degli artt. 69, primo comma d.lg. 276/2003 e 1, comma 24 I. 92/2012, anche sotto il profilo di error in procedendo, per la conversione automatica del rapporto, in difetto di un progetto specifico, in uno subordinato a tempo indeterminato).
6.1. Essi sono infondati.
6.2. La questione dell’inesistenza del progetto per mancata sottoscrizione del lavoratore per presa visione non risulta essere stata trattata dalla sentenza impugnata, né il ricorrente ha allegato la sua avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, né tanto meno, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, indicato in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione: sicché essa risulta nuova e pertanto inammissibile (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; 11 gennaio 2007, n. 324).
6.3. Per il resto, la Corte territoriale ha correttamente applicato le norme denunciate (per le ragioni illustrate dal secondo capoverso di pg. 7 al penultimo di pg. 8 della sentenza), in conformità all’insegnamento giurisprudenziale di legittimità: secondo cui, in particolare, l’art. 61 d.lg. 276/2003 ha introdotto un nuovo tipo contrattuale, il lavoro a progetto, volto a disciplinare le collaborazioni coordinate e continuative previste nell’art. 409, n. 3 c.p.c., prevedendone la stipulazione con un atto scritto, dal quale devono emergere la durata, determinata o determinabile, della collaborazione e la sua riconducibilità a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale, determinati dal committente ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione (Cass. 31 agosto 2016, n. 15922; Cass. 25 giugno 2013, n. 15922 e 29 maggio 2013, n. 13394). E l’art. 62 d.lg. cit., che ne richiede la stipula in forma scritta e prescrive l’indicazione a fini probatori del progetto e del programma di lavoro, non impone anche una forma obbligata di dichiarazione, sicché il contenuto della prestazione oggetto del contratto può anche desumersi dal testo complessivo del documento con cui le parti hanno regolato il loro rapporto e dal richiamo anche ad elementi extratestuali (Cass. 19 aprile 2016, n. 7716, in termini con riferimento allo stesso progetto).
6.4. Sicché, la valutazione della Corte territoriale in ordine alla ravvisata sussistenza nel caso di specie di un progetto, sussistente con i requisiti prescritti dalle suindicate norme, congruamente argomentata (per le ragioni diffusamente esposte dall’ultimo capoverso di pg. 8 al terzo di pg. 11 della sentenza), costituisce un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (Cass. 11 maggio 2017, n. 11572; Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785).
7. Il quarto motivo, relativo a violazione degli artt. 69, secondo comma d.lg. 276/2003, 2094, 2222 c.c., 115 e 116 c.p.c., sotto il profilo di error in procedendo e del vizio di motivazione per erronea valutazione delle prove sulla subordinazione del lavoratore al potere direttivo della società, è inammissibile.
7.1. Non sussiste, se non per il formale tenore della rubrica, la denuncia di violazione di norme di diritto, siccome non integrata dagli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).
7.2. Esso si risolve piuttosto in una contestazione della valutazione probatoria della Corte d’appello, tendente ad un riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità, quando la motivazione sia corretta, logicamente congrua ed esente da vizi giuridici (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), come appunto nel caso di specie.
Bene la corte territoriale ha infatti escluso, sulla base di diffuse e argomentate ragioni (esposte dal penultimo capoverso di pg. 12 al quarto di pg. 16 della sentenza), la ricorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con attento e critico esame in particolare della circolare n. 5 del 21 luglio 2005, di cui ha criticamente scrutinato il contenuto ed apprezzato il valore ai fini della qualificazione del rapporto (per le ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 14 al secondo di pg. 15), senza necessità di ulteriori dati integrativi; e così pure delle deposizioni dei testi La Brusco e Fini (al secondo capoverso di pg. 14 e al penultimo di pg. 15 della sentenza).
7.3. Sicché, si tratta di una valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 aprile 2017, n. 9157; Cass. 27 maggio 2016, n. 11015; Cass. 10 luglio 2015, n. 14434; Cass. 4 marzo 2015, n. 4346; Cass. 27 luglio 2009, n. 17455; Cass. 11 febbraio 2004, n. 2622).
8. Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Carmine Pugliese alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
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