CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 gennaio 2018, n. 351
Cessazione del rapporto di lavoro – Rapporto di lavoro ripreso con il medesimo datore di lavoro il giorno successivo – Revoca della pensione di anzianità – Domanda di restituzione dei ratei di pensione – Indebito previdenziale ex art. 52 L. n. 88/1989 e art. 13 L. n. 412/1991 – Irripetibilità sia per mancanza del diritto che in relazione al quantum della pensione – Assenza del dolo dell’interessato e di omessa od incompleta segnalazione all’Ente
Fatti di causa
Con sentenza n. 260/2012 la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame dell’Inps avverso la sentenza che aveva accolto la domanda avanzata da V.T.A. dichiarando irripetibili le somme richieste dall’Istituto.
A fondamento della sentenza la Corte rilevava che le somme in questione erano costituite dai ratei di pensione di anzianità che l’Inps aveva erogato a seguito di domanda di pensione (del 12 aprile 2001) nella quale il V.T. dichiarava la cessazione del rapporto di lavoro in data 31 marzo 2001 mentre in realtà esso era ripreso nelle identiche modalità con il medesimo datore di lavoro il giorno successivo; aggiungeva che in data 13 marzo 2006 l’appellato aveva presentato domanda di supplemento della pensione in godimento in forza dei contributi versati in seguito al pensionamento e che, dopo i conseguenti accertamenti, l’Inps aveva revocato la pensione di anzianità.
Ciò posto, la Corte dichiarava l’irripetibilità delle somme in oggetto in forza della normativa in tema di indebito previdenziale, vale a dire ex artt. 52 legge 88/1989 e 13 l. 412/1991, essendo pacifico che l’Inps fosse stato messo a conoscenza della prosecuzione del rapporto di lavoro, poiché gli era stato regolarmente comunicato così come erano stati versati i relativi contributi.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo. V.T.A. si è costituito col rilascio di procura al fine di partecipare l’udienza di discussione.
Ragioni della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 52, comma 2, della I. n. 88/1989 e dell’art. 13 I. n. 412/1991 (in relazione all’articolo 360 n.3 c.p.c.). Secondo l’Inps, data l’inesistenza del titolo e del diritto a pensione, i ratei indebitamente versati al pensionato erano da dichiarare ripetibili, dovendo applicarsi in via analogica la stessa soluzione che la giurisprudenza (Sezioni Unite n. 12194 del 13/8/2002) aveva individuato per il lavoratore licenziato che percepisca la pensione e poi venga reintegrato a seguito di dichiarazione di illegittimità del licenziamento ex art. 18 della legge n. 300/1970, essendo egli tenuto a restituire quanto percepito medio tempore a titolo di pensione.
L’Inps dava atto che sotto il vigore dell’articolo 52 della legge 88/1989 la giurisprudenza aveva applicato la disciplina dell’irripetibilità dell’indebito anche a casi di insussistenza del diritto a pensione, ma solo (Cass. 4085/2009) in quanto rispondente alla necessità della tutela del minimo vitale, intesa come funzione posta a base della disciplina dell’indebito pensionistico all’indomani dell’introduzione dell’articolo 52 cit.; condizione che nel caso in esame era insussistente avendo il pensionato continuato a percepire la retribuzione.
2.- Il motivo di ricorso è infondato. Anzitutto va rilevato secondo la disciplina applicabile alla fattispecie, costituita dall’art.13 I. 412/1991, l’irripetibilità delle somme è prevista anche nel caso in cui l’indebito si produca per mancanza del diritto a pensione e non soltanto in relazione al quantum della pensione.
Non si può quindi estendere al caso di specie la soluzione individuata nell’ipotesi in cui il diritto a pensione venga meno insieme al licenziamento, a seguito di reintegra ex art. 18 l. 300/1970, la quale non può essere considerata espressione di un principio di carattere generale o comunque idoneo a sovrapporsi sulla speciale disciplina di settore in discorso.
3.- Inoltre la medesima normativa non consente la ripetibilità dell’indebito in quanto manchi il dolo dell’interessato; al quale è equiparata l’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente.
4.- Nel caso in esame, secondo la sentenza impugnata, la continuazione del rapporto era stata regolarmente comunicata all’Inps ed erano stati versati i relativi contributi; tutti fatti incompatibili con il diritto a pensione. Talchè il pensionato non aveva omesso di comunicare nulla. Né la sentenza è stata impugnata in fatto, in relazione alla individuazione del dolo del pensionato che consente in ogni caso la totale ripetibilità dell’indebito. Si tratta perciò di un indebito dovuto ad errore imputabile all’Istituto, posto a conoscenza dei fatti relativi alla insussistenza dei requisiti per il diritto a pensione.
5. Quanto al fatto che il pensionato in questione abbia pure percepito la retribuzione nello stesso periodo di tempo, va rilevato che l’art.13 I. 412/1991 (come prima l’art. 52, comma 2, della I. n. 88/1989) non attribuisce alcuna rilevanza alle condizioni reddituali del pensionato percettore di prestazioni pensionistiche non dovute. Alle quali invece il legislatore ha attribuito rilievo con le leggi 23 dicembre 1996, n. 662 e 28 dicembre 2001, n. 448, attraverso una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella prevista dalle disposizioni sopra richiamate, da applicarsi in via transitoria soltanto ai pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali anteriori al 1996 ed al 2001.
Talchè per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 10 gennaio 2001 trova di nuovo applicazione la disciplina di regime di cui all’art. 13, I. 412/1991 in base alla quale non è consentito rendere incondizionata la ripetibilità dell’indebito per la sola presenza di determinate soglie di reddito del pensionato.
6. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato e la parte ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 2200, di cui € 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.