CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 luglio 2017, n. 16996

Pensione di reversibilità – Perequazione automatica ez art. 10, L. n. 160/1975 – Maggiorazioni per le c.d. quote fisse – Prescrizione

Fatti di causa

Con sentenza depositata il 7.3.2011, la Corte d’appello di Cagliari-sez. distaccata di Sassari confermava la statuizione di primo grado che aveva accolto la domanda di T.L. volta alla riliquidazione della propria pensione di reversibilità, liquidata in regime internazionale, con il computo, nella relativa base di calcolo, degli aumenti in quota fissa di cui all’art. 10, I. n. 160/1975.

La Corte, per quanto qui ancora rileva, rigettava, l’eccezione di prescrizione sollevata sul punto dall’INPS, avallando il ragionamento seguito dal primo giudice secondo cui la prescrizione non poteva investire le quote fisse, trattandosi non di un diritto autonomo del pensionato, ma di una parte del trattamento previdenziale percepito, non soggetto come tale a prescrizione se non per i singoli ratei.

Contro tale pronuncia ricorre l’INPS, affidando le proprie censure ad un unico motivo, illustrato con memoria. T.L. resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 2934 c.c. in relazione agli artt. 10, I. n. 160/1975, e 21, I. n. 730/1983, per avere la Corte di merito confermato la statuizione di primo grado anche in punto di infondatezza dell’eccezione di prescrizione, così avallando il ragionamento del primo giudice secondo cui le c.d. quote fisse dovevano ritenersi parte del trattamento previdenziale e non già oggetto di un diritto autonomo.

Il motivo è fondato, avendo questa Corte già consolidato il principio secondo cui il diritto al conseguimento delle maggiorazioni per le c.d. quote fisse previste per la perequazione automatica delle pensioni dall’art. 10, I. n. 160/1975, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e, in considerazione dell’avvenuta abrogazione della norma da parte dell’art. 21, I. n. 730/1983, che ne ha determinato il venir meno a decorrere dal 30 aprile 1984, non può essere riconosciuto ove la domanda amministrativa sia proposta decorsi dieci anni da tale data (Cass. n. 20507 del 2015).

Non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo incontroverso che la domanda amministrativa volta al conseguimento degli aumenti in cifra fissa sulla pensione di reversibilità dell’odierna controricorrente sia stata presentata il 2.8.2005 (così la sentenza di prime cure, allegata al ricorso per cassazione e trascritta nella sua parte dispositiva ivi, pagg. 2-3), la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da T.L.

Tenuto conto che il consolidamento del principio di diritto anzidetto è avvenuto in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale e dello stesso ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di T.L. Compensa le spese dell’intero processo.