CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 novembre 2016, n. 22951
Compenso avvocati – Tabelle B e D allegate al d.m. n. 127/2004 – Compenso per l’esame del dispositivo di ogni provvedimento giudiziale, anche se emesso in udienza – Compenso per corrispondenza, attività che si presume espletata iuris tantum – Compenso per la presenza in udienza, composto da onorari e indennità di trasferta
Fatto e diritto
La Corte di appello di Roma ha parzialmente accolto il ricorso proposto da A.M.Z. ed ha riliquidato le spese di primo grado in € 1.332,00 in luogo di € 2.327,00 chiesti avuto riguardo al minimo tariffario previsto dal d.m. 8.4.2004 n. 127 per lo scaglione di riferimento (da € 25.900,01 ad € 51.700,00) in considerazione della minima complessità della controversia, detraendo l’importo chiesto a titolo di onorari per la discussione orale e per i diritti di procuratore le voci relative all’esame della documentazione di controparte (€ 39,00), l’esame di tre ordinanze non risultando altra ordinanza se non quella di nomina del ctu già presente in udienza (€ 57,00), quella relativa alla corrispondenza informativa con il cliente mancando documentazione al riguardo (€ 77,00) e le somme chieste a titolo di indennità di trasferta per tre udienze (€ 90,00) mancandone la prova necessaria.
Infine la Corte territoriale ha compensato tra le parti le spese del giudizio di appello in considerazione del suo solo parziale accoglimento.
Per la cassazione della sentenza ricorre A.M.Z. ed articola due motivi cui resiste con controricorso l’Inps.
Tanto premesso il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Il tenore letterale della voce n. 15 dell’allegato B al d.m. n. 127 dell’8 aprile 2004, applicabile al caso in esame, è chiaro nel disporre che è dovuto un compenso “‘per l’esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza”.
Ne consegue che alla ricorrente devono essere liquidati gli importi indicati nella tabella per ciascun provvedimento anche emesso in udienza, escluse le ordinanze di mero rinvio nella specie insussistenti. Ugualmente sono dovuti i compensi chiesti a titolo di corrispondenza informativa (voce n. 22 della Tabella B del citato decreto) alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che afferma che in tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, l’espletamento dell’attività di corrispondenza informativa con il cliente, nel corso del procedimento di primo grado svolto con il rito del lavoro, è oggetto di una vera e propria presunzione iuris tantum, in ragione della natura del procedimento che impone la comparizione personale della parte interessata all’udienza di discussione.
E’ quindi da ritenere per ciò stesso assolto da parte del difensore il dovere di informare il cliente per invitarlo a parteciparvi, con la conseguenza che per la liquidazione della corrispondente voce non è richiesta la prova.
L’attribuzione di ulteriori competenze per tale titolo è subordinata, invece, alla documentazione e, comunque, alla prova certa dell’effettività della prestazione professionale come specificamente indirizzata a tenere informato il cliente di eventi processuali rilevanti (v. tra le altre Cass. 17.10.07 n. 8152).
Facendo applicazione di questo principio, avendo l’assicurato fatto richiesta della sola voce generale (corrispondenza informativa con il cliente) e non anche di ulteriori competenze, deve ritenersi che il diritto corrispondente, pari ad € 77,00 fosse effettivamente dovuto. Quanto all’indennità di trasferta chiesta in misura forfetaria con riguardo a tre udienze va rilevato che la voce n. 57 della citata tabella prevede che Per il trasferimento fuori dal proprio domicilio sono dovute le spese e l’indennità così come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali”.
L ’art. 8 della Tabella D prevede che “All’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno – pernottamento in albergo 4 stelle e vitto – rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio è dovuta un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante a litro, oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio. Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un’indennità di trasferta da un minimo di Euro 10,00 a un massimo di Euro 30,00 per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di otto ore giornaliere”.
E’ tale ultimo compenso che è stato chiesto e deve essere riconosciuto quanto meno nella misura minima in relazione a due delle tre udienze tenute alle quali ha partecipato personalmente il legale della Z., come si evince dalla lettura del verbale dell’udienza. E’ provato infatti il trasferimento presso il Tribunale e la presenza in udienza. La valutazione della misura tra il minimo ed il massimo per ogni ora o frazione di ora, poi, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Quanto alla censura che investe l’integrale compensazione delle spese di appello in ragione del suo parziale accoglimento, si osserva che per effetto dell’accoglimento integrale dei primi due motivi di ricorso e della parziale fondatezza della censura che investe la decisione della Corte di rigettare la domanda di liquidazione del compenso per la trasferta dell’avvocato il gravame risulta accolto in misura pressoché integrale. La cassazione della sentenza travolge la statuizione sulle spese che deve essere oggetto di una nuova delibazione per effetto del nuovo assetto determinatosi da rimettersi al giudice del rinvio al quale è demandata la nuova decisione della controversia alla luce dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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