CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 maggio 2017, n. 11569
Assegno per il nucleo familiare – Coniuge separato – Art. 211, L. n. 151/1975
Fatti di causa
Con sentenza 608/2011 la Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello dell’INPS avverso la sentenza del tribunale che dichiarava il diritto di L.M. all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare per i figli V. e G. affidati alla madre in sede di separazione tra i coniugi.
A sostegno del decisum la Corte territoriale osservava che il coniuge separato non affidatario è titolare del diritto alla corresponsione dell’assegno in base alla lettera dell’art. 211 della I. 19.5.1975 n. 75 (ndr art. 211 della I. 19.5.1975 n. 151) ed alla luce della giurisprudenza di legittimità (SU 5135/1989).
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS con un motivo corredato da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. L.M. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il motivo proposto l’INPS allega la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 69 del 1988, art. 2 commi 2 e 6, convertito con modificazione dalla I. 153/1988, e art. 211 L. 19 maggio 1975 n. 151; in quanto al fine di accertare la spettanza del diritto occorreva considerare sia il tenore letterale della disposizione che si riferisce testualmente al “coniuge cui i figli sono affidati”, sia che la contraria interpretazione accolta dai giudici di merito non si armonizzava con la logica dell’assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. n. 69/1988 sostitutivo della disciplina degli assegni familiari di cui al TU DPR n. 567/1955.
2. Il motivo appare infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide pienamente e secondo cui la L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, prevede che “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.
3. La lettera della norma, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, porta a ritenere che il coniuge affidatario dei figli, quando non possa percepire l’assegno in questione in virtù di un proprio rapporto di lavoro, ha diritto di percepirlo per il tramite di quello non affidatario.
4. Si tratta di un principio affermato nella sentenza delle Sez. Unite di questa Corte n. 5135/1989; poi ribadito con sentenze n. 24204/2004 e 5060/2003; e di recente richiamato anche nella sentenza 6351/2015.
5. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza impugnata che ha fatto buon governo delle regole di diritto applicabili alla fattispecie. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 2200, di cui € 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.
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