CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 maggio 2017, n. 11613
Accertamento – Recupero ricavi – Violazione art. 12, co. 7, L. n. 212/2000
Considerato in fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo nei confronti di I. M., che non ha resistito, per la cassazione della sentenza n. 232/44/10 del 24 settembre 2010 con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento per recupero ricavi per gli anni di imposta 2004 e 2005 – la CTR di Napoli, rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Caserta che, con sentenza n. 377/13/2009, aveva accolto integralmente il ricorso della contribuente in considerazione della ritenuta violazione dell’art. 12, c. 7 legge n. 212/2000, stante l’avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento prima del termine ivi previsto di sessanta giorni dalla comunicazione del processo verbale di accesso, non giustificata, in motivazione, dalla particolare urgenza, nonché per carenza di motivazione, concernente la ritenuta irregolarità di alcune fatture.
Ritenuto in diritto
Il ricorso è infondato.
La L. n. 212 del 2000, art. 12, in tema di “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”, giusta la previsione di cui al comma 1) prevede al comma 7, che “nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. Tale norma collega pertanto alla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni al contribuente la decorrenza del suddetto termine di sessanta giorni, nel caso di specie pacificamente non osservato. Sulla natura e valenza di tale termine si sono le SU di questa Corte affermando, con la sentenza n. 18184 del 2013, che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, “poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo in applicazione del seguente principio di diritto ” In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212″. (Sez. 5, Sentenza n. 7843 del 17/04/2015, Rv. 635300 -01).
Considerato che la giurisprudenza in materia in tema di contraddittorio procedimentale tra amministrazione e contribuente è stata ed è in parte ancora in evoluzione ed in particolare che il sopra richiamato arresto delle sezioni unite risale al 2013 (ed è quindi di molto successivo alla emissione degli avvisi opposti ed allo svolgimento del giudizio di merito), si dispone la compensazione delle spese dei gradi di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
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