CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 novembre 2016, n. 23019

Tributi – Riscossione – Accettazione di eredità con beneficio di inventario – Cartella di pagamento per debiti del de cuius – Notificata all’erede – Legittimità

Fatti di causa

R.S., erede di S.L., ha impugnato la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle entrate aveva chiesto il pagamento di quanto dovuto da S.L. per essere divenuti definitivi gli avvisi di accertamento Irpef per gli anni dal 1983 al 1985. Il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della cartella, in quanto l’Ufficio non aveva considerato che egli aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario e, quindi, non poteva essere considerato obbligato verso l’erario per tutte le somme pretese in forza di obbligazioni alle quali egli era del tutto estraneo.

La CTP ha accolto il ricorso e la CTR di Bologna, con sentenza 26 maggio 2009, ha rigettato il gravame dell’Agenzia, rilevando che la cartella impugnata faceva ritenere erroneamente che R.S. fosse l’unico soggetto tenuto all’obbligazione per intero.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo; il contribuente non ha svolto difese.

Ragioni della decisione

L’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 35, terzo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo la sentenza impugnata annullato integralmente la cartella di pagamento con l’effetto di far venir meno qualsiasi obbligazione del contribuente, mentre avrebbe dovuto limitarsi a precisarne l’effettiva rideterminandola, a norma dell’art. 490 c.c.

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, annullando in via definitiva la cartella, cioè il titolo della pretesa creditoria dell’Agenzia delle entrate, ha fatto venire meno qualsiasi obbligazione di R.S. verso l’erario, con la conseguenza che egli potrebbe ricevere in eredità l’attivo risultante dall’inventario integralmente depurato del debito erariale. Questa conclusione non è coerente con la giurisprudenza di legittimità la quale ha ribadito il principio secondo cui colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede, come stabilito dall’art. 490, primo comma, c.c., con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall’art. 490, secondo comma, c.c. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, cioè al di là dei beni lasciati dal de cuius (Cass. n. 6488/2007). L’erede nei cui confronti il creditore faccia valere la propria pretesa creditoria illimitata – come nel caso di specie, con la notifica della cartella per l’intero importo del debito tributario – ha interesse a far valere la limitazione della propria esposizione debitoria mediante un accertamento giudiziale in mancanza del quale il titolo non sarebbe più contestabile in sede esecutiva (v. Cass. n. 4633/1992, n. 2442/1987); a tale interesse corrisponde quello

del creditore di fare accertare la sussistenza del debito tributario del de cuius che diventerà esigibile nei confronti dell’erede quando sarà chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede (Cass. n. 14847/2015, 4419/2008).

Alla tutela di entrambi gli interessi provvede la giurisdizione tributaria, la quale ha ad oggetto sia l’an che il quantum della pretesa tributaria, cioè l’esistenza e la consistenza dell’obbligazione tributaria, sicché spetta al giudice tributario l’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’imposta e dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti (Cass., sez. un., n. 7805/2006 e 7792/2005).

In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR Bologna, in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi sopra indicati e provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.