CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 novembre 2016, n. 23056
Credito tributario comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria – Notifica
Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria disposta dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario; il ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza di tale iscrizione solo a seguito d’istruttoria bancaria per l’affidamento di un credito; il medesimo contribuente ha evidenziato come non risultasse chiaro, dall’esame delle relate se la notifica fosse avvenuta ex art. 143 c.p.c. o ex art. 140 c.p.c., ed eccepiva, ad ogni buon conto la prescrizione dei crediti.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva fin dal primo grado, mentre il concessionario della riscossione rimaneva contumace.
La CTP accoglieva integralmente il ricorso, annullando l’atto impugnato, mentre a seguito della costituzione del concessionario in appello, la CTR dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, avendo le cartelle per oggetto contravvenzioni al codice della strada ovvero recupero per spese di giustizia.
Avverso quest’ultima sentenza, la parte contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre il concessionario ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, la parte contribuente ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 1 c.p.c., in quanto ben quattro delle cartelle sottese al provvedimento d’iscrizione ipotecaria, riguardavano tributi IVA, per i quali è pacifica la giurisdizione delle commissioni tributarie, per cui erroneamente la CTR aveva declinato la propria giurisdizione sull’intera controversia.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, il concessionario per la riscossione ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92, e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi e, quindi, di motivare, sulla tardività dell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, in quanto il ricorrente pur avendo impugnato l’ipoteca iscritta in data 26.7.2006,aveva notificato il ricorso solo nell’aprile 2007, iscrivendolo a ruolo il 15.5.2007, quindi oltre il termine di 60 gg di cui alla norma indicata in rubrica, evidenziando contestualmente come l’eccezione sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
È fondato l’unico motivo del ricorso principale, infatti, dall’esame delle cartelle e degli estratti di ruolo allegati al presente ricorso in Cassazione, può facilmente evincersi come le quattro cartelle indicate dal contribuente incorporano crediti IVA, che sono pacificamente crediti tributari, rispetto ai quali la CTR non poteva declinare la sua giurisdizione.
Va, pertanto, accolto il ricorso principale ed assorbito l’incidentale, cassata l’impugnata sentenza e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale per la Campania, affinché in diversa composizione valuti il merito della controversia, tenendo conto che quattro delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria incorporano crediti tributari sui quali è stata erroneamente declinata la giurisdizione tributaria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale ed assorbito l’incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per la Campania.
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