CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 novembre 2016, n. 23098
Personale di volo – Fondo di previdenza – Pensione – Riliquidazione – Prescrizione
Fatto
Con sentenza depositata il 7.9.2009, la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato, per intervenuta prescrizione, la domanda di M.C. volta alla riliquidazione della quota di pensione corrispostagli in forma capitale dall’INPS, quale gestore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, con l’applicazione dei coefficienti della tabella-tariffa di cui al d.m. 19.2.1981, ovvero, in subordine, alla riliquidazione della pensione in godimento in misura corrispondente alla quota di capitale non percepita.
Contro questa statuizione ricorre M.C. con cinque motivi, illustrati con memoria. Resiste l’INPS con controricorso.
Diritto
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2944 e 2946 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che il diritto azionato fosse prescritto, nonostante la sussistenza di tre provvedimenti di liquidazione della pensione successivi a quello iniziale del 2.4.1984, a suo avviso idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 n. 8 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale escluso che ricorresse in specie la fattispecie della sospensione del termine prescrizionale per dolo del debitore in ragione del fatto che nessuna richiesta di dati concernenti i criteri e le modalità della liquidazione della prestazione pensionistica era stata inoltrata all’INPS e che la consapevolezza di quest’ultimo di violare la legge non poteva desumersi dal diverso avviso che, in ordine alla questione dei coefficienti per la liquidazione della pensione degli iscritti al c.d. Fondo volo, era stato espresso dal Ministero del lavoro con nota del 21.1.1988.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito ritenuto che egli, al fine di evitare il decorso del termine di prescrizione, potesse e dovesse impugnare il provvedimento di liquidazione della pensione del 2.4.1984.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 34, I. n. 859/1965, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale omesso ogni pronuncia sul merito della vicenda, concernente l’illegittima applicazione di coefficienti di capitalizzazione differenti da quelli di cui al d.m. 19.2.1981.
Da ultimo, con il quinto motivo, il ricorrente si duole di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione colpisse anche la domanda svolta in via subordinata.
Considerato che, in termini generali, l’esame di una questione preliminare di merito presenta valenza sua propria solo se la sua decisione può condurre al rigetto di una domanda che, altrimenti, andrebbe accolta, onde vieppiù per tali questioni vale il c.d. principio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo dell’evidenza della questione a quello dell’ordine delle questioni da trattare per come fissato dall’art. 276 c.p.c., giusta una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio indicate dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. in tal senso, tra le più recenti, Cass. n. 12002 del 2014), reputa il Collegio che le censure di cui al quarto motivo, involgendo la fondatezza o meno della domanda di riliquidazione della quota in capitale della pensione o, in via subordinata, della pensione in godimento, debbano essere esaminate con priorità rispetto a quelle dei primi tre motivi e del quinto, che concernono invece le statuizioni della Corte circa la loro avvenuta prescrizione.
Esse sono infondate. Questa Corte ha infatti avuto modo di chiarire che, ai fini della liquidazione della quota di pensione in capitale prevista dall’art. 34, I. n. 859/1965, l’art. 2, comma 503, I. n. 244/2007, recante sanatoria dell’autodeterminazione, ad opera dell’INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo, impone di utilizzare, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1°.1.1980, non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 302 del 4.8.2005, pur senza il parere del Comitato amministratore, ma anche quelli determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione dell’8.3.1988, in quanto comunque recepiti nella citata delibera del Consiglio di amministrazione dell’INPS, dovendo conseguentemente escludersi dal novero dei coefficienti di capitalizzazione in uso, richiamati dall’art. 34 cit., tanto quelli previsti dal d.m. 19.2.1981 per il calcolo della riserva matematica di cui all’art. 13, comma 6°, I. n. 1338/1962, quanto quelli contemplati nelle tabelle allegate al r.d. n. 1403/1922 (in termini Cass. S.U. n. 11907 del 2014, seguita da ult. da Cass. n. 22268 del 2015).
Pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso va rigettato. La complessità della questione trattata, che ha visto plurime e discordanti pronunce di questa Corte, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
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