CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 ottobre 2017, n. 23800
Tributi – ICI – Agevolazioni per coltivatori diretti e imprenditori agricoli – Condizioni
Fatti di causa
Comproprietaria di due terreni edificabili in Monterenzio, R.B. impugnava l’avviso di accertamento n. 16750 notificatole per omessa dichiarazione e omesso versamento dell’ICI per le annualità 2002-2005.
L’impugnazione era respinta in primo grado, con sentenza confermata in appello.
La soccombente ricorre per cassazione con cinque motivi.
Il Comune di Monterenzio resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizio logico, il secondo ancora vizio logico e violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b, 9 d.lgs. 504/1992, art. 58, comma 2, d.lgs. 446/1997, il terzo illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 446/1997.
I motivi vanno scrutinati unitariamente per connessione logica, tutti attenendo all’esenzione fiscale reclamata da R.B. quale imprenditore agricolo, esenzione che illegittimamente sarebbe stata ignorata dall’avviso di accertamento e poi negata dal giudice d’appello per il solo dato formale della mancata iscrizione previdenziale della contribuente.
1.1. I motivi sono infondati.
Subordinando le agevolazioni ICI per coltivatori diretti e imprenditori agricoli all’iscrizione negli elenchi INPS (già elenchi SCAU), l’art. 58, comma 2, d.lgs. 446/1997 ha introdotto pro futuro un requisito a garanzia del sistema fiscale (Cass. 17 dicembre 2003, n. 19375, Rv. 569034; Cass. 2 aprile 2010, n. 8092, Rv. 612680), corrispondente a un’opzione discrezionale del legislatore, non manifestamente irragionevole nella misura in cui esclude dal beneficio chi non risulta avere nel lavoro agricolo la propria esclusiva fonte di reddito (Corte cost. 7 novembre 2003, n. 336; Corte cost. 2 marzo 2005, n. 87).
Con valutazione probatoria insindacabile nella sede di legittimità, il giudice d’appello ha stabilito che R.B. non era iscritta negli elenchi INPS dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, ma solo nella gestione dei titolari di «aziende agricole con dipendenti»: ella non aveva titolo al beneficio fiscale, quindi, per effetto di una norma che correla tale beneficio a uno status previdenziale indicativo di una determinata condizione reddituale (condizione personale ben differente da quella del titolare di «azienda agricola con dipendenti»); poiché siffatta correlazione esprime una ragionevole discrezionalità legislativa, la questione di legittimità sollevata dalla contribuente in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. si rivela manifestamente infondata.
2. Il quarto motivo di ricorso denuncia vizio logico e violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, art. 7 I. 448/2001, per aver il giudice d’appello ritenuto legittima ai fini ICI la determinazione dell’imponibile sulla base di due perizie giurate redatte ai fini IRPEF, oltre che non coincidenti con le annualità d’imposta 2002-2005 (aprile 2002 e settembre 2004).
2.1. Il motivo è inammissibile.
Pur dovendo essere determinato in base ai parametri vincolanti dell’art. 5 d.lgs. 504/1992, l’imponibile ai fini ICI può essere desunto dalla perizia giurata di stima redatta ex art. 7 I. 448/2001 ai fini IRPEF, purché questa applichi i criteri indicati nell’art. 5 cit. (Cass. 27 febbraio 2015, n. 4093, Rv. 634677).
Nella specie, pur avendo il giudice d’appello affermato che le perizie giurate redatte dal tecnico di fiducia della contribuente hanno tenuto conto di tutti i parametri stabiliti dall’art. 5 d.lgs. 504/1992, la contribuente non ha inteso specificare quale tra gli indici di legge sarebbe stato pretermesso, né la ragione per cui la stima peritale non riflettesse la corretta applicazione di quegli indici per uno tra gli anni d’imposta accertati, il che esclude in radice la decisività del mezzo.
3. Il quinto motivo di ricorso denuncia vizio logico e violazione dell’art. 59, comma 1, lett. g, d.lgs. 446/1997, per aver il giudice d’appello dichiarato legittima la determinazione dell’imponibile in deroga al valore regolamentare di zona omogenea.
3.1. Il motivo è infondato.
La determinazione regolamentare dei valori venali per zone omogenee ha natura presuntiva, sottraendo all’accertamento il contribuente che vi aderisca, con funzione analoga agli studi di settore (Cass. 3 maggio 2005, n. 9135, Rv. 583459; Cass. 7 maggio 2010, n. 11171, Rv. 612834; Cass. 13 marzo 2015, n. 5068, Rv. 635340): il giudice d’appello ha ritenuto che R.B. non potesse beneficiare dell’esenzione dall’accertamento poiché non aveva versato l’imposta sul valore predeterminato, avendo anzi mancato di dichiarare valore alcuno; conforme alla lettera dell’art. 59, comma 1, lett. g, d.lgs. 446/1997 («qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato») e coerente alla sua dichiarata ratio legis («ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso»), la motivazione è logicamente congrua e giuridicamente corretta.
4. Il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.