CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2017, n. 21057
Trattamento pensionistico – Calcolo in regime contributivo – Riliquidazione ex art. 2, co. 2, D.L. n. 355/2001 – Esercizio dell’opzione – Percettore di pensione presso la Gestione separata – Non rileva
Fatti di causa
Con sentenza n. 531/2011 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto con decorrenza dal primo luglio 2006 la domanda di M. P. tesa ad ottenere la riliquidazione della pensione di cui fruiva dal primo agosto 2004, sempre con il calcolo in regime contributivo, conteggiando anche 657 contributi versati presso il Fondo pensioni dipendenti ai sensi dell’art. 2 comma 2 del decreto legge n. 355/2001.
La Corte territoriale ha affermato che il P. avesse il diritto reclamato in quanto il medesimo anche dopo il pensionamento aveva continuato a lavorare ed a versare i contributi nella Gestione separata, dunque, doveva considerarsi lavoratore ai fini dell’applicabilità dell’art. 1 comma 23 della legge n. 335/1995 e non assumeva carattere ostativo alla chiesta riliquidazione il fatto che egli fosse già pensionato al momento di esercizio dell’opzione per il calcolo con il sistema integralmente contributivo.
Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione l’INPS con unico motivi. Resiste M. P. con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione e o falsa applicazione degli artt. 1 commi 12,13 e 23 della legge n.335/1995, dell’art. 2 comma 2 del d.l. n. 355/2001 conv. in I. n. 417/2001 ed in sostanza denuncia l’erroneità della sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto ammissibile che il P., già pensionato presso la gestione separata, abbia esercitato l’opzione per il regime contributivo ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13 I. n. 335/1995, al fine di ottenere un’unica pensione liquidata anche sulla base dei contributi versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e sempre in regime contributivo.
2. Il motivo è fondato. L’art. 1, ai commi 12 e 13, della legge n. 335/1995 prevede : < Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. 13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.
3. Il successivo comma 23, prevede : <Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo>.
4. il D.L. n. 355 del 2001, art. 2, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 417 del 2001, ha interpretato autenticamente il predetto secondo periodo “nel senso che l’opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 (…) che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo”.
5. Questa Corte di cassazione (vd. Cass. 21244/2014; 13486/2014), come segnalato dall’Istituto ricorrente, ha già avuto modo di interpretare, sebbene ad altri fini, la portata del preciso riferimento ai <lavoratori> che si rinviene nelle disposizioni sopra riportate ed in tali occasioni si è precisato che da tali disposizioni si ricava che le anzianità contributive considerate (sia ai fini dell’applicazione del sistema misto di cui al comma 12, sia ai fini del mantenimento del sistema retribuivo di cui al comma 13) sono quelle che non hanno ancora dato origine al trattamento pensionistico, riferendosi espressamente dette disposizioni ai “lavoratori iscritti” e non già ai pensionati. Ne discende che, proprio in applicazione del criterio di interpretazione letterale, non possono venire in rilievo quei periodi di anzianità contributiva in relazione ai quali sia stato già liquidato il relativo trattamento pensionistico. Il che è del resto conforme alla ratio legis, individuabile nell’esigenza avvertita dal legislatore di garantire un passaggio graduale dal previgente sistema retributivo a quello contributivo e che non poteva avere ragion d’essere con riferimento a quelle posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, avevano dato causa all’erogazione di un distinto trattamento pensionistico.
6. E’, dunque, errata l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale che, invece, ha ritenuto che anche chi avesse già conseguito un trattamento pensionistico ma fosse anche lavoratore dipendente alla data di esercizio dell’opzione prevista dal comma 23 dell’art. 1 della legge n. 335/1996 potesse rientrare nel novero dei <lavoratori> indicati quali soggetti ai quali riferire i commi 12 e 13 della legge n. 335/1995 e, quindi, anche nel successivo comma 23.
7. Non può, peraltro, accogliersi la richiesta del contro ricorrente di procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata attraverso l’applicazione dell’art. 3 del d. m. n. 282 del 1996, secondo cui : < Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 >.
8. Questa disposizione è collocata all’interno del Regolamento relativo all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l’iscrizione in apposita gestione separata presso l’INPS, in favore dei soggetti che svolgono abitualmente ancorché non in via esclusiva, le attività di cui all’art. 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Anche in questo caso la platea dei destinatari del diritto di opzione è limitata testualmente agli iscritti alla gestione separata e, quindi, si ripropone la questione se tra tali destinatari possa annoverarsi anche il soggetto che ha già avuto liquidato- come nel caso di specie- il trattamento pensionistico.
9. Ritiene questa Corte che la risposta debba essere negativa dal momento che il riferimento agli < iscritti > lascia intendere in modo in equivoco che la posizione assicurativa di riferimento debba essere attiva e tale non è quella dalla quale ha tratto origine il riconoscimento e la erogazione della pensione, oggetto dell’assicurazione stessa. Inoltre, il computo della contribuzione esistente presso la gestione generale obbligatoria nella gestione separata è reso possibile solo < ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa >, dunque, ai fini del raggiungimento del diritto a pensione e non per un mero incremento della stessa.
10. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi relativi alla corretta individuazione dei soggetti destinatari della norma invocata dal pensionato sopra indicati, va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione che alla luce dei medesimi principi valuterà la complessiva domanda proposta da Miche P. e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
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