CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 aprile 2017, n. 9440
Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza – Mancata sottoscrizione del presidente del collegio – Sentenza nulla
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 20/07/2009 (dep. il 22/09/2009) la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pronunciando sugli appelli (riuniti) proposti avverso la sentenza del 09/07/2007 (dep. il 17/09/2007) della CTP di Pavia, ha accolto quello dell’Ufficio e ha respinto quello dei contribuenti.
1.1. Nello specifico, la CTP, in parziale accoglimento del ricorso proposto dai sigg.ri C. A., M. P. e C., nonché G. G. e L. A. M., avverso gli avvisi di accertamento IRPEF per l’anno di imposta 2001, aveva rideterminato il valore delle aree cedute al corrispettivo dichiarato di £. 250.000.000 attribuendo al terreno edificabile quello di € 25,00/ mq. e a quello a verde il valore di € 12,50/mq, confermando, nel resto, l’atto impugnato.
1.2. Nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, la CTR ha invece ritenuto congruo il valore attribuito ai terreni dall’Agenzia delle Entrate (£. 1.166.681.000), respingendo la tesi dei contribuenti che avevano eccepito l’eccessivo valore attribuito dalla CTP alla porzione di terreno edificabile.
2. Per la cassazione della sentenza ricorrono A. C., G. G., M. P. C., A. M. L. e C. C. articolando sei motivi.
3. L’Avvocatura Generale, per conto dell’Agenzia delle Entrate, si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione del presidente del collegio.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Modificando l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale sottoscritta solo dal presidente (non in qualità di estensore) o dall’estensore, rende la predetta sentenza viziata da nullità insanabile ex art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. che può essere fatta valere anche in sede di giudizio di cassazione e, ove non allegata dalla parte, rilevata anche d’ufficio dalla Corte, con annullamento del provvedimento impugnato e remissione della causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione priva di sottoscrizione (così, da ultimo, Sez. 6-L, Ord. n. 22705 del 08/11/2010, Rv. 615100), Sez. U, n. 11021 del 20/05/2014, Rv. 630706, ha affermato iI principio secondo il quale la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata (nello stesso senso, cfr Sez. L, n 523 del 22/01/1981, Rv. 411008).
1.3. Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata sottoscritta esclusivamente dal giudice estensore, ma non dal presidente del collegio, con conseguente nullità della sentenza stessa che deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR di Milano.
1.4. E’ superfluo l’esame degli altri motivi.
1.5. Le spese della presente fase di giudizio saranno liquidate in sede di rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, in esso assorbiti gli altri. Cassa in relazione al primo motivo e rinvia anche per le spese alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 ottobre 2021, n. 29912 - La scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 luglio 2019, n. 17963 - In tema di contenzioso, la mancata sottoscrizione della copia del ricorso consegnata o spedita per posta all'Amministrazione finanziaria ne comporta la mera irregolarità se l'originale,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 novembre 2021, n. 35057 - Nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell'atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 marzo 2020, n. 6698 - L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 giugno 2021, n. 18359 - L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 25336 depositata il 28 agosto 2023 - La comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla CONSOB, ai sensi dell'art. 149, comma 3, T.U.F., riguarda tutte le irregolarità che tale collegio riscontri…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…