CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2017, n. 29777
Licenziamento disciplinare – Applicazione di sconti non autorizzati – Violazione del principio del “ne bis in idem” – Tardività dell’irrogazione della sanzione – Inammissibilità del ricorso – Eccezioni già sottoposte al vaglio della Corte territoriale – Argomentazioni del giudice di merito non confutate sul piano logico e giuridico
Fatti di causa
Con sentenza del 3 giugno 2015, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da F.S. nei confronti della L.P. S.p.A., avente ad oggetto avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per irregolarità consistite nell’applicazione di sconti non autorizzati e comunque per l’omesso controllo sulle operazioni effettuate a lui facente capo in qualità di responsabile del punto vendita, con applicazione del regime di tutela reale.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondate le eccezioni proposte dalla società appellata in relazione all’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi ex art. 434 c.p.c. nonché con riferimento all’art. 436 c.p.c., infondate le eccezioni dell’appellante relative alla genericità, tardività ed immutabilità della contestazione, né configurabile la violazione del principio del “ne bis in idem” o la tardività dell’irrogazione della sanzione, di contro provati tutti gli addebiti mossi ed irrilevante la scarsa entità del danno subito dalla Società.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione a quattro motivi cui resiste, con controricorso, la Società. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, e 111 Cost., 115 e 116 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 232, 244 e 421 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., 7 I. n. 300/1970, 2119 c.c., 24 e 111 Cost., I. n. 604/1966, art. 2119 c.c. e 18 I. n. 300/1970 nonché la nullità della sentenza impugnata, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di rigetto resa dalla Corte territoriale in ordine alle eccezioni relative alla genericità, immutabilità e tardività della contestazione nonché all’inosservanza delle regole sul procedimento disciplinare.
Il difetto di motivazione è dedotto nel secondo motivo in relazione all’omessa considerazione da parte della Corte territoriale della tempestiva e specifica contestazione delle allegazioni in fatto di cui alla memoria con riconvenzionale della Società.
La nullità della sentenza impugnata e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. è predicata nel terzo motivo in ordine all’omessa pronunzia sulla domanda, riproposta in sede di appello, dell’assunzione di mezzi istruttori.
Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002 e dell’art. 132, n. 4 Cost., si deduce la non conformità a diritto della mancata esenzione dal contributo unificato.
I primi tre motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono qui trattarsi congiuntamente, devono ritenersi, inammissibili, prima ancora che infondati, risolvendosi le censure mosse nel riproporre in questa sede i rilievi posti a base delle eccezioni già sottoposte al vaglio della Corte territoriale, senza farsi carico di confutare sul piano logico e giuridico le diffuse argomentazioni – attinte da un accertamento istruttorio, che, contrariamente a quanto qui sostenuto dal ricorrente, appare con tutta evidenza tener conto di quanto contestato, risultando perciò esaustivo, così da rendere ineccepibile l’implicita esclusione della richiesta integrazione probatoria – in base alle quali la Corte medesima aveva puntualmente motivato il rigetto di ciascuna di esse.
Infondato, di contro, risulta il quarto motivo, atteso che, quella che nello stesso dispositivo emesso dalla Corte territoriale risulta essere una mera presa d’atto della sussistenza delle condizioni oggettive legittimanti il raddoppio del contributo unificato, non competendo alla Corte alcuna decisione sul punto, è comunque subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di esenzione dal versamento del medesimo.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200, 00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.