CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2018, n. 3313
Agevolazione contributiva personale imbarcato su navi iscritte al registro internazionale ex art. 6, D.L. n. 457/1997 – Navi adibite esclusivamente a traffici commerciali – Adibizione del natante per uso personale o commerciale in modo intermittente – Requisito dell’esclusività dell’adibizione a trasporti internazionali – Non sussiste
Fatti di causa
Si controverte della sussistenza o meno del diritto alle agevolazioni contributive previste per le navi adibite a traffico internazionale, pretese da E.D.M. in relazione all’attività svolta con lo “Yatch” di proprietà della omonima ditta individuale, rispetto alla quale l’Inps ha intrapreso azione di recupero contributivo per l’importo complessivo di € 231.838,94 concernente il periodo luglio 2006 – aprile 2008.
Il Tribunale di Genova, innanzi al quale si svolse il giudizio di opposizione al pagamento delle relative cartelle esattoriali, dichiarò dovuta dal D.M. la contribuzione, richiesta in forza del verbale di accertamento n. 507 del 2008, limitatamente al periodo luglio 2006 – agosto 2007, mentre annullò le cartelle emesse per il periodo fino ad aprile del 2008, per cui condannò l’opponente al pagamento del minor importo di € 148.310,56.
La Corte d’appello di Genova, investita dall’impugnazione principale dell’Inps e da quella incidentale del D.M., ha riformato sia la sentenza non definitiva n. 1257 del 2009 che quella definitiva n. 388 del 2011 e, per l’effetto, ha confermato i ruoli e le cartelle opposti, condannando il D.M. al pagamento delle spese di lite.
Ha osservato la Corte d’appello che l’art. 6 del d.l. n. 457/97, convertito nella legge n. 30/1998, nel prevedere gli sgravi contributivi faceva riferimento al personale imbarcato su navi iscritte al registro internazionale, cioè navi adibite esclusivamente a traffici commerciali, mentre nella fattispecie l’adibizione del natante era stata personale o commerciale in modo intermittente, per cui mancava il requisito dell’esclusività previsto dalla legge. Ne conseguiva che la fruizione del beneficio in mancanza dei suddetti requisiti integrava l’ipotesi della più grave violazione dell’evasione contributiva.
Per la cassazione della sentenza ricorre la ditta individuale “D.M.E.” con due motivi articolati in più punti.
Resiste con controricorso l’Inps.
Successivamente D.M.E. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. attraverso la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione dei ruoli di riscossione.
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per la cessazione della materia del contendere, rimettendosi alla Corte per la definizione delle spese di lite.
Ragioni della decisione Osserva la Corte che con memoria ex art. 378 c.p.c. D.M.E. ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dopo aver spiegato di aver aderito alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle esattoriali” e, quindi, alla definizione agevolata dei ruoli dall’1.1.2000 al 31.12.2016, che ha interessato anche le somme oggetto del presente giudizio, provvedendo al pagamento integrale di quanto dovuto alla controparte. Il ricorrente ha, inoltre, allegato alla memoria la copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, unitamente alla copia dell’estratto di ruolo, della comunicazione di Equitalia di determinazione dell’importo da versare e della documentazione bancaria attestante il relativo pagamento. Orbene, il suddetto atto, nel quale è fatto espresso riferimento alla cessazione della materia del contendere, si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
Invero, l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 2578, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Il riferimento espresso, attuato dal difensore del ricorrente, alla cessazione della materia del contendere nella memoria depositata in atti unitamente alla suddetta documentazione intercorsa con la società esattrice delle somme induce questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
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