CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2018, n. 3319
Pubblico impiego – Accertamento del diritto al trattamento di dirigente di seconda fascia – Svolgimento di mansioni quale incaricato della reggenza in via provvisoria
Fatti di causa
1. D.M.L., dipendente dell’Agenzia delle Dogane, adiva il Giudice del lavoro di Venezia per ottenere l’accertamento del suo diritto a percepire, relativamente al periodo 1.8.2006-15.10.2006, lo stipendio di dirigente di seconda fascia e per la rideterminazione dell’indennità di buonuscita calcolata sulla base della retribuzione spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro, comprensiva della retribuzione di posizione. La ricorrente conveniva in giudizio l’Agenzia delle Dogane, datrice di lavoro, e l’INPDAP.
2. Il Tribunale, accertato che la D. non aveva rivestito la qualifica formale di dirigente, ma aveva svolto le relative mansioni quale incaricata della reggenza in via provvisoria, rilevava che le relative differenze retributive erano state erogate in corso di causa, mentre la pretesa di vedere computate tali differenze nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita era infondata.
3. La Corte d’appello di Venezia, sull’appello proposto dalla D., respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva reiterata dall’Agenzia delle Dogane, ha confermato il rigetto della domanda diretta l’accertamento del diritto a vedere riconosciuta l’indennità di buonuscita calcolata sulla base dell’ultima retribuzione effettivamente percepita, comprensiva della retribuzione di posizione. Ha osservato, al riguardo, che nella determinazione dell’indennità di buonuscita a favore dei dipendenti statali non possono essere compresi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dal combinato disposto degli artt. 3 e 38 d.P.R. 1032/1973, per cui non potevano essere computati emolumenti aggiuntivi corrisposti alla D. a titolo di remunerazione per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, non facenti parte della retribuzione tabellare spettante secondo l’inferiore livello di inquadramento posseduto.
4. Per la cassazione di tale sentenza la D. propone ricorso affidato ad un motivo. Resiste l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un motivo. L’INPS, subentrato all’INPDAP, resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con unico motivo di ricorso la D. denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, richiamando, a fondamento dell’impugnazione, l’orientamento interpretativo espresso da Cass. 9646/2012, che aveva affermato la fondatezza della domanda dell’ex dipendente nominato a ricoprire funzioni dirigenziali a vedersi liquidata l’indennità di buonuscita prendendo a base di calcolo la retribuzione percepita al momento del collocamento a riposo e non invece quella della qualifica di appartenenza.
2. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha eccepito la tardività del ricorso principale ed ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale con cui, premesso di svolgere solo compiti istruttori nel procedimento per la liquidazione dell’indennità di buonuscita, che è di competenza esclusiva dell’INPS, quale successore dell’INPDAP, ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Preliminarmente, è infondata l’eccezione di tardività del ricorso principale, che risulta avviato alla notifica (nei confronti dell’Agenzia delle Dogane) in data 28 ottobre 2012, tempestivamente rispetto a termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di appello, avvenuta in data 3 settembre 2012. Tanto premesso, il ricorso principale è infondato, in quanto sulla questione giuridica oggetto del ricorso sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che, con sentenza n. 10413 del 2014, hanno chiarito che, nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella base di calcolo dell’indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente (conforme, Cass. n. 24099 del 2016). E’ stato così superato l’orientamento interpretativo (Cass. n. 9646 del 2012), richiamato dal ricorrente a sostegno del gravame.
4. Detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ..
5. La decisione impugnata è conforme alle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta e merita quindi di essere confermata.
6. Il ricorso incidentale va qualificato come condizionato ed il relativo esame resta assorbito nel rigetto dell’impugnazione principale. In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale. (Cass. S.U. n. 7381 del 2013). Tale principio è stato anche successivamente ribadito. Si è infatti, affermato che, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. n. 4619 del 2015, n. 23271 del 2014).
7. In conclusione, il ricorso principale va respinto e quello incidentale condizionato resta assorbito. L’onere delle spese del giudizio di legittimità resta a carico di parte ricorrente, in applicazione della regola generale della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS, che liquida, in favore di ciascuna delle parti, in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito quanto all’Agenzia delle Dogane ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, quanto all’INPS.
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