CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2018, n. 3322
Contributi versati alla Gestione separata – Pensione supplementare – Decorrenza della prestazione alla data della domanda amministrativa – Non sussiste – Introduzione del regime delle “finestre” – Regime dell’età pensionabile individuato con riferimento alla data in cui è presentata la domanda amministrativa
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 5.4.2012, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a B. B. e G. P. la pensione supplementare maturata in relazione ai contributi da costoro versati alla gestione separata, fissando la decorrenza della prestazione alla data della domanda amministrativa.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che dovesse in specie operare la c.d. clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 3, I. n. 243/2004, di talché, pur avendo gli assicurati proposto la domanda amministrativa in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 1, I. n. 247/2007, che introducendo il regime delle c.d. “finestre” aveva differito la data di conseguimento della prestazione pensionistica rispetto a quella di maturazione dei requisiti, la loro situazione soggettiva andava riguardata alla stregua della disciplina precedente, sia con riguardo alla maturazione dell’età anagrafica utile per il conseguimento della pensione che con riferimento alla data della sua decorrenza.
Contro tali statuizioni ricorre l’INPS, formulando un motivo di censura. Gli assicurati resistono con controricorso. L’INPS ha inoltre depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 5-6, I. n. 247/2007, 1, comma 3, I. n. 243/2004, e 5, I. n. 1338/1962, per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda di pensione supplementare proposta dagli odierni controricorrenti andasse disciplinata dal regime previgente alla legge n. 247/2007, sia con riguardo alla maturazione dell’età anagrafica utile per il conseguimento della pensione che con riferimento alla data della sua decorrenza.
Il motivo è fondato.
Come già chiarito da questa Corte con la sentenza n. 9293 del 2016, la pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo rispetto alla pensione principale, sia per ciò che concerne la decorrenza, individuata con riguardo al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (art. 5, comma 2°, lett. a), l. n. 1338/1962), che con riferimento alle modalità di computo, differenziate in relazione agli aumenti per i familiari (art. 5, comma 2°, lett. b) e c), I. n. 1338/1962, cit.), con la conseguenza che l’età anagrafica utile per conseguirla va determinata avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione, che nella specie è la gestione separata.
Ora, con riguardo a quest’ultima, l’art. 1, comma 2, d.m. n. 282/1996, recante attuazione dell’art. 2, comma 32, I. n. 335/1995, nel prevedere che qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’art. 5, I. n. 1338/1962, sempreché in possesso del requisito di età di cui all’art. 1, comma 20, I. n. 335/1995, contiene un rinvio al regime proprio della gestione in relazione alla quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo. Ne deriva che il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, con conseguente inconfigurabilità di una cristallizzazione del relativo diritto in epoca precedente (cosi ancora Cass. n. 9293 del 2016, cit.; nello stesso senso, Cass. nn. 15393, 15500 e 25669 del 2017).
Contrari argomenti non possono trarsi, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, dalla previsione dell’art. 1, comma 3, I. n. 243/2004, che – come noto – ha previsto, per quanto qui rileva, che l’elevazione dell’età pensionabile per i trattamenti di anzianità e di vecchiaia non si applicasse ai lavoratori che avessero maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della sua entrata in vigore: come esattamente rilevato dall’INPS, codesta clausola di salvaguardia opera testualmente «ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità» (art. 1, comma 3, I. n. 243/2004) e, trattandosi di un’eccezione alla regola generale, non può estendersi oltre i casi da essa disciplinati (art. 14 prel. c.c.).
Segue da quanto sopra che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che gli odierni ricorrenti potessero invocare la clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 3, I. n. 243/2004, sia con riguardo alla determinazione dell’età anagrafica utile per il conseguimento della pensione supplementare che ai fini della sua decorrenza: avendo essi presentato la domanda di pensione supplementare in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 1, I. n. 247/2007, che ha ulteriormente modificato i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, è a tale ultima disciplina che occorreva far riferimento per stabilire se essi avessero maturato o meno i requisiti per la liquidazione della prestazione.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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