Riscossione – Tassa automobilistica – Auto d’epoca
In fatto
A.B. impugnava la cartella esattoriale con la quale il Concessionario per la riscossione della provincia di Viterbo aveva chiesto il pagamento della tassa automobilistica evasa nell’anno 2002, oltre sanzioni, interessi e spese, deducendo la non debenza del tributo trattandosi di auto d’epoca e comunque eccependo la prescrizione del credito.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna accoglieva il ricorso, con compensazione della spese di lite, ed a seguito dell’ appello proposto dalla Regione Emilia Romagna, la Commissione tributaria regionale di Bologna, con sentenza n. 98, depositata il 22/9/2011, confermava la sentenza di primo grado e dichiarava prescritto, alla data del 31/12/2005, il credito per l’anno d’imposta 2002, essendo decorso il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la Regione Emilia Romagna con due motivi.
Il contribuente non ha spiegato difese.
Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
In diritto
Con il primo motivo di ricorso la Regione lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c), in quanto il giudice di appello ha erroneamente ritenuto prescritto il credito.
Evidenzia che il legislatore ha accordato all’Amministrazione la facoltà di irrogare, senza previa contestazione, mediante iscrizione a ruolo, le sanzioni per mancato o ritardato pagamento dei tributi per cui, ai fini della prescrizione triennale di cui all’art. 5, D.L. n. 953 del 1982, momento rilevante è l’iscrizione a ruolo, essendo viceversa da escludersi quello della comunicazione di quest’ultima al contribuente, alla luce dell’ art. 17, del D.Lgs. n. 472 del 1997, ed essendo sufficiente la notifica della cartella di pagamento nel termine biennale di cui all’art. 25, lett. c), del D.P.R. n. 602 del 1973.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 63, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, in quanto il giudice di appello ha omesso di confutare le ragioni, svolte nel gravame, concernenti la dedotta non spettanza dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, in assenza di una determinazione dell’ASI sul particolare interesse storico e collezionistico dell’autoveicolo, nella specie, il Range Rover tg. (…) ed immatricolato nell’anno 1980.
La ricorrente assume di avere promosso l’azione per il recupero della tassa automobilistica entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (e cioè l’anno 2005), avendo provveduto all’adozione, in data 14/11/2005, del provvedimento definitivo di iscrizione a ruolo del tributo evaso, con l’apposizione del visto di esecutività sul ruolo n. 2005/4271, data a decorrere dalla quale risulta essere stata anche tempestivamente eseguita la notifica della cartella di pagamento che, a mente dell’ art. 25 lettera c), del D.P.R. n. 602 del 1973, deve avvenire, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”.
La questione posta con il primo motivo ha trovato soluzione nella recente ordinanza n. 315/2014 secondo la quale “non è … coerente con il disposto della lettera c) dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 assumere che deve considerarsi tempestiva la notifica della cartella di pagamento per il fatto che essa è avvenuta entro i due anni dalla data dell’iscrizione a ruolo, nel mentre la norma ora indicata prescrive che la notifica debba essere effettuata “entro il 31 dicembre …. del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”, così stabilendo un collegamento necessario tra la notifica della cartella di pagamento e l’adozione di un atto di accertamento che nella specie risulta pacificamente carente. Nella sentenza n. 667 del 2007 la Suprema Corte ha chiaramente evidenziato che, per effetto della novella introdotta dall’art. 1 del D.L. 17/06/2005 n. 106, il menzionato art. 25 del DPR n. 602 del 1973 distingue ora tre diversi termini per la notifica delle cartelle a seconda che le stesse siano originate da attività di liquidazione (nei suoi due tipi) o da accertamenti, distinzione che in precedenza non aveva ragione di esistere proprio perché il termine di decadenza della notificazione della cartella (prima della sua soppressione ad opera del D.Lgs. n. 193 del 2001) veniva posto, in ogni caso, in rapporto alla consegna del ruolo al concessionario, senza alcun riferimento alla natura dell’attività propedeutica alla sua formazione. Il difetto di una qualunque delle relazioni cronologiche tra adozione della cartella di pagamento e condotta dell’Amministrazione procedente previste dall’anzidetta norma, nella lettera vigente al momento dell’adozione del provvedimento qui impugnato, è sintomo già di per sé sufficiente della inidoneità della procedura seguita dalla Regione Emilia Romagna ad evitare la estinzione del diritto di agire per la riscossione del tributo che, a mente dell’art. 5 del D.L. n. 953/1982, “si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, termine la cui maturazione non può certo considerarsi evitata per effetto della notificazione (in epoca successiva alla scadenza del termine medesimo) di una cartella di pagamento non tempestivamente preceduta dall’atto prodromico necessario a mettere al corrente il destinatario della pretesa dell’ente pubblico” (confr. anche Cass. n. 14301/2009).
Il suesposto principio di diritto si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame atteso che, producendosi l’effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2934 c.c., solo in forza di un atto che valga a costituire in mora il debitore, all’uopo non bastando la sola iscrizione a ruolo del tributo, la notifica al contribuente della cartella di pagamento, che risale al 15/12/2006, è intervenuta quando ormai il credito tributario, concernente la tassa automobilistica evasa nell’anno 2002, si era già prescritto.
Il rigetto del primo motivo rende superfluo l’esame della doglianza oggetto del secondo motivo di ricorso.
Nulla per le spese del giudizio di legittimità non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.