CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 dicembre 2017, n. 29962
Ricorso al lavoro temporaneo – Mancata indicazione dei motivi – Sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Genericità del contratto – Esigenze di carattere temporaneo – Categorie specificate nella L. n. 196/1997
Rilevato
che con sentenza del 23.3.2012, la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato sussistente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra D.R. e P.M. e P. s.p.a. (società utilizzatrice delle prestazioni di lavoro), con decorrenza 18.12.2002, ai sensi dell’art. 10, comma 1, legge n. 196 del 997, in considerazione della mancata indicazione dei motivi di ricorso al lavoro temporaneo nel contratto stipulato tra società somministratrice (A. s.p.a.) e prestatori di lavoro;
che avverso questa pronuncia ricorre la società P. s.p.a. per cassazione prospettando tre motivi di ricorso;
che i lavoratori, originari ricorrenti, resistono con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, cui resiste la società A. s.p.a. con controricorso;
Considerato
che il ricorrente principale lamenta la violazione del regime sanzionatorie previsto dalla legge n. 196 del 1997, art. 10, in quanto la mancata indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) della medesima legge nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo non determina la sanzione di cui al comma 1 dell’art. 10 citato; invoca, con il secondo motivo, l’applicazione anche al lavoro temporaneo della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7, sulla compensazione indennitaria del danno risarcibile; denunzia, con il terzo motivo, omessa pronuncia in relazione alla domanda di manleva nei confronti della società fornitrice A. s.p.a. in ordine alla condanna risarcitoria (trascrive memoria di costituzione in appello);
che i lavoratori originari ricorrenti denunziano, con ricorso incidentale, omessa pronuncia in ordine alla domanda di versamento dei contributi previdenziali;
che ritiene il Collegio si debba respingere il primo motivo del ricorso principale avendo questa Corte affermato che ove il contratto di lavoro temporaneo non specifichi la causale all’interno delle categorie consentite dalla legge, la genericità rende il contratto illegittimo, per violazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, commi 1 e 2, disposizione che consente la stipulazione solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate nel comma 2, esigenze che né il contratto di fornitura né il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo possono quindi omettere di indicare (oppure indicare in maniera generica e non esplicativa), visto il collegamento negoziale sussistente tra i suddetti contratti che si risolve in una interdipendenza funzionale, interdipendenza nota alle parti contraenti e, in particolare, perseguita dall’utilizzatore che soddisfa, in tal modo, l’interesse di acquisire la disponibilità di prestazioni di lavoro (cfr. Cass. 23 novembre 2010 n. 23684; Cass. 24 giugno 2011 n. 13960; Cass. 5 luglio 2011 n. 14714; Cass. 14 settembre 2016, n. 17997);
che, pertanto, i motivi di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), ossia quelli del ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, la cui indicazione è richiesta con riguardo al contenuto del contratto intercorrente tra impresa fornitrice e singolo lavoratore, sono requisiti essenziali del contratto ed hanno una valenza autonoma, e concorrono ad integrare il disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) concernente il richiamo (da parte del contratto di fornitura, sottoscritto tra impresa fornitrice ed impresa utilizzatrice) dei casi previsti dagli accordi collettivi nazionali;
che l’illegittimità del contratto di lavoro temporaneo comporta – in considerazione del collegamento causale tra contratto di fornitura e contratto per prestazioni di lavoro temporaneo – le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e quindi l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo, in quanto l’art. 10, comma 1, collega alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 (cioè specifiche violazioni di legge concernenti proprio il contratto di fornitura o, in virtù del collegamento negoziale, il contratto di lavoro temporaneo), le conseguenze previste dalla legge n. 1369 del 1960, consistenti nel fatto che “I prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”;
che è stato altresì affermato che, quando il contratto di lavoro che accompagna il contratto di fornitura è a tempo determinato, alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal d.Lgs. n. 368 del 2001, o dalle discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore (cfr. Cass. 23 aprile 2015, n. 8286; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1148);
che il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato, dovendosi dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale, espresso da Cass. 17 gennaio 2013, n. 1148 e Cass. 29 maggio 2013, n. 13404 (cfr., da ultimo, nello stesso senso, Cass. 17 giugno 2016, n. 12609), che hanno ritenuto applicabile l’indennità prevista dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (nel significato chiarito dalla legge n. 92 del 2012, art. 1, comma 13) a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della nullità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della legge n. 196 del 1997, art. 3, comma 10, lett. a), contratto convertito in uno a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione.
che il terzo motivo di ricorso è fondato, avendo la Corte distrettuale omesso la valutazione della responsabilità contrattuale della società fornitrice nei confronti della società utlizzatrice in ordine alla violazione dell’obbligo della prima di tutelare gli interessi dell’utilizzatore provvedendo alla conclusione di un patto valido con il lavoratore;
che il ricorso incidentale va rigettato non spettando – ai lavoratori ai quali è riconosciuta la ricostituzione del rapporto di lavoro avente un termine illegittimo nonché l’indennità omnicomprensiva ex art. 32, comma 5 della legge n. 183 del 2010 – alcun diritto al versamento dei contributi previdenziali;
che, in conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e rigettati il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che dovrà provvedere – oltre che sulle spese del presente giudizio di legittimità – sulle domande della società P. s.p.a. di applicazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 e di manleva nei confronti della società A. s.p.a.;
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 agosto 2020, n. 17164 - In tema di lavoro interinale, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 196 del 1997 consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le esigenze di carattere temporaneo…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 29337 depositata il 23 ottobre 2023 - Ai fini del giustificato, per il licenziamento a seguito rifiuto del lavoratore di trasformazione del contratto a tempo parziale in un contratto a tempo pieno, motivo oggettivo,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 luglio 2022, n. 25301 - Per i Consorzi di bonifica siciliani, sulla base della normativa regionale, vi è l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo…
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 36197 depositata il 28 dicembre 2023 - La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 agosto 2019, n. 20785 - Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto della illegittima apposizione al contratto di un…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 maggio 2022, n. 17697 - Per la proroga del contratto a termine è richiesto l'indicazione, da parte del datore di lavoro, delle 'specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…