Accertamento fiscale – Accertamenti bancari sempre motivati – Il contribuente è tenuto a dimostrare i dati ricavabili dai movimenti bancari si riferiscono ad operazioni imponibili non sono rilevanti fiscalmente
Ritenuto in fatto
1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 67/05/09, depositata il 01.06.2009 e non notificata, ha confermato la decisione di primo grado che, preso atto dell’annullamento parziale da parte dell’Ufficio dell’avviso di accertamento n. R1T010300309 per l’anno di imposta 2002 emesso nei confronti di Pagani Emilio sulla scorta di accertamenti bancari, aveva ritenuto legittima la residua ripresa per voci di spesa non giustificate pari ad €. 3.296,37.
2. Il secondo giudice ha ritenuto che “la documentazione prodotta dal contribuente … non è sufficiente a giustificare le spese che lo stesso ritiene di aver sostenuto e, quindi, a dimostrare la fondatezza delle censure allo stesso mosse alla sentenza impugnata.”.
3. Il contribuente ricorre per cassazione su quattro motivi. L’intimata Agenzia delle entrate non svolge difese.
Considerato in diritto
1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
1.1. Con il primo motivo si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.) per avere la CTR omesso di illustrare le ragioni in base alle quali la documentazione giustificativa fornita dal contribuente era stata ritenuta non sufficiente, precisando che la controversia non aveva riguardato voci per “spese”- come erroneamente denominate in sentenza- ma alcuni dei versamenti confluiti sul conto corrente bancario oggetto di accertamento.
1.2. Il motivo, circoscritto con il quesito alle riprese per €.600,00 ed €.1.500,00, è fondato. Invero la statuizione sul punto è assertiva e non è svolto alcun argomento motivazionale a sostegno della ritenuta insufficienza probatoria degli affidavit prodotti dal contribuente.
2.1. Il secondo motivo, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché dell’art. 2697 cc, in rei. all’art. 62 del DLGS n. 546/1992 (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.), per avere la CTR fondato la sua decisione unicamente sulle risultanze isruttorie fornite dall’Ufficio e non avere adeguatamente posto a base le prove contrarie proposte dal contribuente (art. 115 c.p.c.) e, nel contempo, per aver omesso di rilevare che l’Ufficio non aveva provato in alcun modo l’inefficacia degli elementi probatori addotti dal contribuente a sostegno delle proprie difese, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo perché, sostanzialmente, sollecita un riesame del merito in termini favorevoli al ricorrente.
2.2. La censura prospettata ai sensi dell’art. 115 c.p.c. ripropone la doglianza oggetto del primo motivo, censurando la inadeguata valutazione da parte della CTR delle prove offerte dalla parte privata.
2.3. Ne consegue anche l’assorbimento della denuncia relativa alla violazione dell’art. 2697 cc, anche se va rimarcata l’errata prospettazione interpetativa di tale norma da parte del ricorrente.
2.4. Secondo il dettato normativo, infatti, quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 51 cit. e non sono fornite adeguate giustificazioni, soccorre una presunzione legale che può essere vinta solo dal contribuente con la prova liberatoria.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn. 15857/2016, 4829/2015); ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dall’art. 51, secondo comma, numero 2, del DPR n.633/1972 (Cass. sent. n.21303/2013).
Ne consegue che l’Amministrazione non è gravata da ulteriori oneri probatori dal momento in cui il contribuente svolge le sue difese, potendo anche limitarsi a contestarne la valenza, poiché è rimessa al giudice la valutazione del complessivo materiale probatorio sottopostogli e la disamina ponderata dello stesso.
3.1. Il terzo motivo, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n.2, del DPR n. 600/1973 (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.) sulla considerazione che la CTR non aveva rilevato la falsa applicazione data dall’Ufficio al sistema delle presunzioni, in quanto quest’ultimo non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni addotte dalla parte privata in merito agli accrediti contestati, è inammissibile per difetto di autosufficienza.
3.2. Invero la parte non ha fornito gli elementi necessari a verificare la tempestiva introduzione della questione nel giudizio, atteso che non vi è trascrizione degli atti processuali sul punto e la sintesi dell’atto di appello (fol.3/4 del ricorso) non ne contiene menzione, per cui la stessa appare nuova.
4.1. Il quarto motivo, con il quale è denunciata la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di gravame (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.) relativo alla richiesta del contribuente di accertare la mancata applicazione della deduzione forfettaria per l’IRAP prevista dall’art. 11, comma 4 bis, del DLGS n. 446/1997 vigente all’epoca dei fatti, a suo dire applicabile in ragione della base imponibile di €. 5.227,00, e di pronunciare, in conseguenza, la nullità dell’avviso per la parte relativa all’IRAP, è fondato, poiché sul punto, pur riprodotto nella parte narrativa della sentenza, non si rinviene alcuna pronuncia.
5.1. In conclusione, fondati i motivi primo e quarto, assorbito il secondo motivo ed inammissibile il terzo, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR della Lombardia in altra composizione per il riesame nei limiti dei motivi accolti ed in applicazione dei principi espressi e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso, fondati i motivi primo e quarto, assorbito il secondo, inammissibile il terzo;
– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in altra composizione per il riesame nei limiti dei motivi accolti e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità