CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 luglio 2017, n. 17292
Tributi – TARSU – Accertamento d’ufficio – Iscrizione a ruolo – Validità anche per gli anni successivi
Esposizione dei fatti di causa
1. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino accoglieva parzialmente il ricorso presentato da R.P. avverso i ruoli riguardanti la Tarsu per gli anni dal 2000 al 2005 notificati da Equitalia Nomos s.p.a., concessionaria per la riscossione del Comune di Chivasso, limitando l’importo delle sanzioni irrogate, e rigettava il ricorso nel resto. Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale del Piemonte lo rigettava e condannava l’appellante alla rifusione delle spese processuali.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso il Comune di Chivasso.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ.. Sostiene che i ruoli relativi agli anni 2000, 2001, 2002, 2003 sono stati resi esecutivi tardivamente in quanto l’avviso di accertamento è stato notificato in data 27 dicembre 2003 mentre l’esecutività dei ruoli è stata data il 10 ottobre 2005, oltre il termine previsto dall’articolo 72, comma 1, del decreto legislativo numero 507/1993.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 62 e 72 del decreto legislativo numero 507/93. Sostiene che, con riguardo ai ruoli relativi agli anni 2004 e 2005, il Comune aveva omesso di notificare previamente l’avviso di accertamento.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., in quanto, a fronte della sottoscrizione da parte di soggetto del quale si era contestata l’assenza di qualifica dirigenziale, il Comune aveva omesso di assolvere l’onere probatorio di allegazione del ruolo ai sensi dell’articolo 2697 cod. civ. e si era limitato a produrre un documento che conteneva l’attribuzione della qualifica dirigenziale, con la conseguenza che non era dato verificare chi avesse sottoscritto il ruolo.
6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., in quanto, a fronte di ruoli consegnati al consorzio nazionale dei concessionari della riscossione in data 25 ottobre 2005 e 10 dicembre 2005, la cartella esattoriale era stata notificata in data 8 marzo 2007, oltre il termine del 31 dicembre del quarto mese successivo a quello della consegna dei ruoli, avvenuta in data 28 febbraio 2006 e 30 aprile 2006.
7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., per aver i giudici di appello condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali in misura superiore alla somma dei singoli addendi calcolati secondo il minimo della tariffa.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero la notifica dell’avviso di accertamento relativo agli anni 2000, 2001, 2002, 2003, effettuata a mezzo posta, si è perfezionata in data 2 gennaio 2004 con il ritiro del plico da parte del destinatario, come si evince dalla copia dell’avviso notificato depositata dal comune nel giudizio di primo grado e prodotta in allegato al controricorso. Ne consegue che il comune non è incorso in decadenza poiché, essendosi avvalso del sistema di riscossione tramite ruolo, ha rispettato il termine annuale di cui all’art. 72, del Dlgs. n. 507/93, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o l’avviso di accertamento è stato notificato (cfr. Cass. n. 1503 del 27 gennaio 2016).
2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Ciò in quanto la Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende uniformarsi, secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30/10/2015). Ne consegue che l’iscrizione a ruolo della Tarsu per gli anni 2004 e 2005 non necessitava della previa notifica di avviso di accertamento, considerata la già avvenuta iscrizione a ruolo per gli anni precedenti.
3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto i giudici d’appello hanno accertato che il Comune ha prodotto documentazione consistente nel decreto sindacale attributivo della qualifica dirigenziale alla dottoressa P., responsabile del servizio tributi, titolare di posizione organizzativa e di funzioni dirigenziali. Non ha dedotto, poi, il ricorrente, di essersi doluto nei precedenti gradi di giudizio della mancata sottoscrizione dei ruoli né ha indicato in quale atto avrebbe formulato una censura di tale tenore.
4. Il quarto motivo è infondato. Ciò in quanto l’art. 25, comma 1, lett. c., del d.p.r. 602/73 prevede che il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio. Nel caso che occupa il ricorrente non ha dedotto che, in relazione ai tributi di cui si tratta, difettasse la definitività dell’accertamento, unica condizione ostativa alla notifica della cartella.
5. Il quinto motivo è inammissibile. Ciò in quanto il ricorrente deduce la violazione di legge per non aver la CTR liquidato le spese processuali attenendosi ai valori minimi della tariffa senza dedurre che siano stati superati i valori massimi previsti per lo scaglione di riferimento, sola ipotesi in cui sarebbe stata censurabile la decisione sotto il dedotto profilo.
6. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il contribuente a rifondere al Comune di Chivasso le spese processuali che liquida in euro 400,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
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