CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 agosto 2017, n. 20104
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Illegittimità – Riduzione del budget assegnato alla struttura – Erronea od omessa valutazione di un documento da parte del giudice di merito – Onere di specificare nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo si trovi il documento – Evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini
Svolgimento del processo
La corte d’Appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di P.C. diretta a far accertare l’illegittimità del licenziamento intimatole dalla società odierna ricorrente per giustificato motivo oggettivo, con condanna al pagamento di euro 34.260,38 per differenze retributive, nonché al risarcimento del danno per le condotte tenute dalla società in violazione degli artt. 2013 e 2087 c.c.
La corte territoriale ha accolto il motivo di gravame in punto di insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, rilevando che la ragione addotta dalla datrice di lavoro nella lettera di comunicazione del recesso del 30.6 2008, consistente nella riduzione del budget assegnato alla struttura dalla Regione per l’anno 2008 rispetto al 2007 era smentita dalla documentazione in atti dalla quale era emerso invece che il Budget del 2007 era stato di 93.564,50 e quello del 2008 di euro 109.451.
La Corte ha quindi accertato l’illegittimità del licenziamento condannando il Centro medico al risarcimento del danno liquidato in sei mensilità globali di fatto, oltre al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, confermando nel resto la sentenza appellata.
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Ha resistito la C. con controricorso.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione art. 115 e 116 c.p.c. in relazione art. 360 n. 1 n. 5 c.p.c. per avere la corte di merito effettuato un’arbitraria ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie, omettendo di valutare correttamente le prove. In particolare avrebbe errato nel ritenere inesistente la diminuzione del Budget nel 2008 rispetto agli anni precedenti, errore dovuto ad una non corretta indicazione delle somme indicate come budget assegnato, rispetto a quanto effettivamente poi corrisposto dalla Regione, che aveva assegnato anche per il 2007 un budget di euro € 109,000 come per il 2008, ma corrispondendo effettivamente solo la somma di 93564,50.
La corte non avrebbe quindi esaminato correttamente i documenti, tra cui i bilanci del 2007 e del 2008, dai quali emergeva che nel 2007 vi era stata una perdita di esercizio, non colmata nell’anno successivo in cui il leggero aumento degli utili sarebbe scaturito proprio dalla minore incidenza per costo delle retribuzioni in relazione alla riduzione di orari di lavoro dei dipendenti.
2) Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 122 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., per avere la corte accolto un motivo di appello che faceva riferimento ad una domanda non formulata in primo grado. La Corte avrebbe condannato la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, voce non richiesta dalla C. in primo grado.
3) il ricorso non può trovare accoglimento. Quanto al primo motivo, non possono escludersi profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, perché non sono stati trascritti in ricorso i punti essenziali dei documenti cui la società ricorrente fa riferimento (budget regionale assegnato per il 2007 e per il 2008 e relativi bilanci ), ma neanche è stata indicata la loro precisa collocazione nel fascicolo di parte.
Questa Corte ha più volte statuito che il ricorrente che lamenta un’erronea od omessa valutazione di un documento da parte del giudice di merito ha il duplice onere imposto a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.1 n.6 c.p.c. di “indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte” ( cfr tra le tante Cass. n. 26174/2014, Cass. n. 14017/2017).
Comunque il motivo è infondato perché la Corte di merito, sia pure succintamente ma esprimendo il punto essenziale della sua ratio decidendi, ha esaminato il punto controverso e cioè la dedotta riduzione del budget assegnato alla struttura per il 2008, rispetto al 2007, indicando l’ammontare delle cifre da cui non si ricavava alcuna riduzione. Tanto è sufficiente per ritenere che la Corte non sia incorsa nel vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., secondo l’orientamento espresso dalle SSUU di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014.
4) Deve ritenersi poi l’inammissibilità del secondo motivo di gravame, sempre per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente riportato nel proprio ricorso solo uno stralcio delle conclusioni di primo grado del ricorso di primo grado della lavoratrice e non ha riportato il relativo motivo di appello riferito all’indennità di preavviso.
Non è invero desumibile dalle sole poche righe trascritte nell’esposizione in fatto del ricorso di legittimità della società, se avesse o meno la C. fatto riferimento, nel corpo del proprio ricorso introduttivo, all’indennità di preavviso poi richiesta implicitamente nelle conclusioni o se effettivamente tale voce fosse mancante.
Ciò in quanto dall’unica parte del ricorso trascritto dalla società nel proprio atto di gravame emerge solo la richiesta della C. di condanna ad una somma complessiva pari ad euro 34260, che potrebbe essere inclusiva anche dell’indennità in esame.
Deve quindi ritenersi violato l’art. 366 c. 1 n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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