CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 giugno 2017, n. 14774
Licenziamento – Società di intermediazione assicurativa – Reintegrazione – Risarcimento del danno biologico ed esistenziale
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6207, depositata il 3 settembre 2014, rigettava l’appello principale proposto da E. Limited, Rappresentanza per l’Italia, nei confronti di M.R., e l’appello incidentale proposto da quest’ultimo nei confronti della società, entrambi proposti avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 2287/2012.
2. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda proposta dal M. e aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimatogli il 21 settembre 2010, con condanna della datrice di lavoro alla reintegra e al risarcimento del danno, liquidato in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dal momento del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, oltre accessori e versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Rigettava la domanda di risarcimento del danno biologico ed esistenziale.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre E. Limited, società di intermediazione assicurativa, prospettando tre motivi di ricorso.
4. Resiste con controricorso il lavoratore.
5. In prossimità dell’udienza pubblica la società E. Limited ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., dando atto che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo che prevedeva la rinuncia al ricorso, come da verbale di conciliazione in sede sindacale dell’Il febbraio 2016 che allegava.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione in sede sindacale prodotto in copia, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della parte datoriale, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la totale definizione della controversia in esame.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
2. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato la sussistenza di tale interesse (Cass., S.U., n. 25278 del 2006; ex multis, Cass., n. 24956 del 2014).
3. Le spese vanno compensate in conformità alle pattuizioni intervenute al riguardo. La natura della pronuncia rende inapplicabile la sanzione di cui all’art. 13 c. 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
Dichiara cessata la contesa e compensa tra le parti le spese del giudizio.
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