CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 luglio 2017, n. 17512
Tributi – Imposta di registro – Determinazione della base imponibile – Scioglimento della comunione ereditaria – Assegnazioni e conguagli pari al valore delle quote – Liquidazione dell’imposta – Aliquota prevista per gli atti di vendita – Esclusione – Aliquota prevista per gli atti di divisione – Applicazione
Fatti di causa
La Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto da S.V. s.a.s. contro il rigetto dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso nei confronti della società riguardo al verbale di conciliazione intervenuto l’il ottobre 2006 in un giudizio di divisione immobiliare fra la società stessa e i tre soci.
Ritenuta idonea la motivazione dell’avviso, il giudice d’appello ne convalidava anche la sostanza, dichiarando legittima l’applicazione dell’aliquota di vendita alla concentrazione delle quote in natura dell’immobile in testa alla società verso conguagli da questa pagati ai soci.
L’accomandita S.V. ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
L’Agenzia delle entrate si è riservata di partecipare alla discussione.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, per aver il giudice d’appello dichiarato idonea la motivazione dell’avviso di liquidazione.
1.1. Il motivo è infondato.
La motivazione dell’avviso di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio finanziario nell’eventuale contenzioso, permettendo al contribuente l’esercizio della difesa (Cass. 3 agosto 2012, n. 14027, Rv. 623653; Cass. 8 novembre 2013, n. 25153, Rv. 628985).
Nella specie, per quanto scarna, la motivazione dell’avviso raggiunge lo scopo, poiché qualifica e tassa il negozio divisorio come «trasferimento», così definendo la pretesa tributaria in punto di aliquota e sul punto attivando la difesa del contribuente.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 34 d.P.R. 131/1986, art. 728 cod. civ., per aver il giudice d’appello ritenuto legittima l’applicazione dell’aliquota di vendita a una divisione con assegnazione dell’intero in natura e pattuizione di conguagli.
2.1. Il motivo è fondato.
In tema d’imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l’aliquota di divisione e non quella di vendita, giacché quest’ultima, a norma dell’art. 34 d.P.R. 131/1986, si applica solo nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza (Cass. 30 luglio 2010, n. 17866, Rv. 615015; Cass. 16 novembre 2012, n. 20119, Rv. 624176).
Il giudice d’appello ha violato questo principio di diritto, sostenendo che la pattuizione di conguagli in danaro contro assegnazione dell’intero in natura sia sufficiente a qualificare il negozio divisorio in termini traslativi – o parzialmente traslativi -, mentre a tal fine è necessario che a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante, in tal caso soltanto configurandosi un’alterazione della natura dichiarativa dello scioglimento di comunione e una metamorfosi in senso traslativo.
3. Il ricorso deve essere accolto nel secondo motivo, respinto il primo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nel secondo motivo, respinto il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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