CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 luglio 2017, n. 17534
Inail – Infortunio sul lavoro – Azione di regresso nei confronti del datore di lavoro – Variazioni dell’ammontare del credito
Fatti di causa
La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza 1245/2010 rigettava l’appello dell’Inail avverso la sentenza di primo grado che pur accogliendo l’azione di regresso promossa dall’Istituto aveva condannato i convenuti R.P., titolare dell’impresa edile, ed A.D. in qualità di responsabile dei lavori, al pagamento della somma di euro 125.454,29 ed accolto la loro domanda di garanzia svolta nei confronti della M. Assicurazioni S.p.A., senza tener conto del costo aggiornato delle prestazioni documentato dall’Inail ed in subordine degli interessi e della rivalutazione.
La Corte d’Appello a sostegno della decisione affermava che, pur essendo vero che in sede di regresso le variazioni dell’ammontare del credito dell’Inail non costituiscano domande nuove, nel caso in esame l’Inail non aveva mai dedotto e precisato il maggior importo maturato in corso di causa e non aveva richiesto in primo grado il rimborso dell’ammontare complessivo e superiore delle prestazioni erogate.
Contro la sentenza ricorre l’Inail con tre motivi illustrati da memoria; P.R. e D.A. sono rimasti intimati. U.S. incorporante M. assicurazioni ha depositato procura.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso l’INAIL deduce la violazione degli articoli 10 e 11 del d.p.r. n. 1124/65; l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per non avere la sentenza tenuto conto che già in primo grado l’INAIL aveva depositato in cancelleria, in data 21 ottobre 2008 unitamente alle proprie note conclusive, l’attestazione a firma del direttore della sede di Pescara, contenente il costo degli oneri sostenuti dall’Istituto ed aggiornato al 5 settembre 2008 per complessivi euro 272.406,69.
2.- Il secondo motivo deduce la violazione degli articoli 10 ehi. del d.p.r. n. 1124/65; l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 nn. 3 e c.p.c. in quanto anche con il proprio ricorso in appello l’INAIL, rettificando il petitum della domanda originaria, aveva richiesto la condanna dei convenuti al rimborso della somma di euro 272.406,69 o quella diversa maggiore o minore somma di giustizia, con gli interessi, in conseguenza dell’aumento del costo sostenuto per le prestazioni previdenziali erogate in favore del signor G..
3.- Con il terzo motivo di ricorso l’INAIL deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 11 DPR 1124/1965, nonché dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 1224 c.c.. Omessa pronuncia; il tutto in relazione all’articolo 360, comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. perché la sentenza non si era nemmeno pronunciata sulla domanda subordinata relativa agli interessi e rivalutazione.
4.- I primi due motivi di ricorso, aventi portata assorbente, possono trattarsi unitariamente per l’evidente connessione che li correla. Essi sono fondati.
Risulta infatti riprodotto in giudizio, in ossequio al principio di autosufficienza, il contenuto dell’attestazione depositata dall’INAIL nel giudizio di primo grado, nella quale si afferma che la somma erogata dall’Istituto a seguito dell’infortunio occorso al sig. G.A. ammontasse ad euro 272.406,69. Lo stesso INAIL col ricorso in appello, oltre ad impugnare la sentenza di primo grado per non aver accolto la domanda di regresso nel quantum sopraindicato, aveva svolto una modifica del petitum chiedendo la condanna degli appellati al pagamento del medesimo importo pari al costo aggiornato delle prestazioni.
5.- La Corte d’appello ha dunque errato allorché, dopo aver affermato contraddittoriamente che in sede di regresso le variazioni dell’ammontare del credito dell’Inail non costituiscano domande nuove ma mere precisazioni del petitum originario, non ha riformato la sentenza appellata sia tenendo conto dell’attestazione del costo prodotta in primo grado, sia giudicando la domanda riformulata in appello dall’INAIL.
6.- Così facendo la Corte d’Appello si è posta contro l’indirizzo consolidato di legittimità secondo cui “In tema di azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore dì lavoro responsabile dell’infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell’INAIL conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall’Istituto) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del “petitum” originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio” (Cass. 3704/2012; e, con riferimento all’azione di rivalsa, da ultimo anche Cass. n. 5594/2015).
7.- Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione dei principi di legge applicabili alla fattispecie, deve essere cassata, con rinvio della causa ad un diverso giudice indicato nel dispositivo, il quale nella nuova decisione si atterrà ai principi prima richiamati.
Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.
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