CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 novembre 2016, n. 23160
lndennità di accompagnamento – Pensione di inabilità requisito – Reddituale – Documentazione idonea
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 532/2010, depositata il 27.4.2010, la Corte l’Appello di Reggio Calabria accoglieva in parte l’appello proposto da G.R. contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che le riconosceva l’indennità di accompagnamento ma aveva ritenuto indeterminata ogni altra domanda. La Corte, in riforma della sentenza impugnata, per quanto d’interesse, condannava invece l’INPS ad erogarle anche la pensione di inabilità, oltre accessori, con decorrenza dal 3 novembre 2009 ritenendo sufficiente ai fini della proposizione della domanda l’espressione con cui la ricorrente aveva richiesto in ricorso tutte “le provvidenze economiche previste dalla legge”. La stessa prestazione andava poi riconosciuta, secondo il giudice d’appello, dalla data in cui l’appellante aveva provato pienamente e con documentazione idonea il requisito reddituale, depositando in appello la certificazione dell’Agenzia dell’Entrate datata 29 maggio 2004 che concerneva solo i redditi della G. limitatamente agli anni 1991-2001; ed in seguito, aderendo all’invito espressamente rivoltole dalla Corte, fornendo prova, in data 3.11.2009, del requisito reddituale per gli anni successivi e per i redditi del coniuge dal 2004 fino al 2007. Nelle stesse certificazioni datate 5.10.2009 viene precisato che nessuna attestazione potesse effettuarsi per il 2008 per motivi collegati alla pendenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi. Sosteneva inoltre la Corte che ai fini del computo del requisito reddituale occorresse cumulare il reddito del richiedente con quello del coniuge e che nella fattispecie aggiungendo ai redditi personali della G. i redditi percepiti dal marito B.F., risultava che il limite previsto per gli anni in considerazione non venisse mai superato.
Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure ad un unico motivo.
Resiste M.D. con controricorso contenente ricorso incidentale fondato su un unico motivo, illustrato da memoria. Il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e Finanze sono rimasti intimati.
Motivi della decisione
1. – Con l’unico motivo di ricorso l’INPS lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. 509/1988, degli artt. 12 e 13 e 19 della legge 118/1971 e dell’art. 3 commi 6 e 7 I. 335/1995 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) atteso che la G. nata il 19.9.1937 non poteva beneficare della pensione di invalidità civile in quanto alla data in cui è stata riconosciuta la prestazione, il 3.11.2009, aveva superato il 65° anno di età.
2. – Il motivo è fondato, essendo pacifico che alla data del 3.11.2009 individuata dalla sentenza di appello per la decorrenza della pensione di invalidità civile riconosciuta in favore della G., ella avesse superato il 65° anno di età e pertanto non potesse fruire della stessa prestazione.
In tali termini, si è espressa, tra le altre, Cass. Sentenza n. 23481 del 19/11/2010: “In tema di assistenza pubblica, la disposizione di cui all’art. 8 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 – secondo cui alla titolarità della pensione di inabilità civile (art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118) e dell’assegno di invalidità civile (art. 13 della medesima legge) si sostituisce, al compimento dei sessantacinque anni, la titolarità della pensione sociale a carico dell’I.N.P.S. – presuppone che, prima del compimento di detta età, si sia in possesso della prestazione assistenziale, in modo da attuare la “sostituzione”; qualora, invece, non sia titolare di alcun trattamento previdenziale, al compimento dei sessantacinque anni l’interessato in possesso dei requisiti reddituali prescritti, può direttamente chiedere all’I.N.P.S. l’erogazione della pensione sociale, senza necessità di alcun accertamento sull’esistenza dell’invalidità.”
La correttezza di tale preliminare affermazione rimane poi ferma, quand’anche venisse accolto il ricorso incidentale, come di seguito riportato.
3. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale G.R. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 12 l. 1971 n. 118, nonché dell’art. 26 l. 153/1969 e succ. mod. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) sostenendo che essendo stata prodotta in appello certificazione dell’Agenzia dell’Entrate datata 5.10.1999 attestante che la ricorrente incidentale non risultava aver percepito redditi per gli anni dal 2004 al 2007 e per l’anno 2008 non ancora memorizzati, la Corte di Reggio Calabria non poteva far decorrere il requisito reddituale solo dalla data del 3.11.2009 in quanto lo stesso requisito preesisteva; avendo la Corte confuso il momento della produzione del certificato con il periodo di decorrenza della prestazione richiesta. Inoltre, secondo la ricorrente incidentale, fermo restando che nel caso di specie il requisito reddituale sussisterebbe anche in caso di cumulo, la Corte avrebbe errato a cumulare al reddito personale quello del coniuge in quanto ciò che rileva ai fini della concessione della pensione di inabilità, sarebbe il solo reddito personale ai fini IRPEF.
3.1 Il motivo è infondato nei limiti che di seguito specificati. Anzitutto va ribadito, secondo l’orientamento motivatamente espresso da questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 4677/2011; 5003/2011; 10658/2012) e consolidatosi dopo la sentenza n. 697/2014, che ai fini del computo del requisito reddituale richiesto per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata.
3.2. In secondo luogo va rilevato che nel caso di specie, relativamente al coniuge, la ricorrente ha provato l’esistenza del limite di reddito soltanto per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 (mentre per il 2008 esso non era certificabile) come si attesta concordemente nella sentenza e nel controricorso. Ebbene anche nel 2004 la ricorrente aveva già superato il requisito dell’età di 65 anni, essendo nata nel 1937. Pertanto, quand’anche la decorrenza della prestazione venisse retrodatata al 2004, come sarebbe corretto per emendare la pronuncia di appello sul perfezionamento dei requisiti necessari per la prestazione, la ricorrente non avrebbe comunque diritto a percepire la pensione di inabilità. In altri termini, l’errore della sentenza d’appello – che nulla ha detto sulla data di perfezionamento del requisito reddituale, limitandosi a riconoscerlo dal momento della produzione della relativa certificazione, che invece non rileva al fine in discorso – non ha prodotto effettivi pregiudizi in danno della G.; la quale comunque, per mancanza del requisito dell’età, non avrebbe titolo per percepire la pensione di invalidità, nemmeno se la decorrenza della prestazione fosse più esattamente fissata con retrodatazione dal 2004.
4. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di accogliere il ricorso principale e di rigettare quello incidentale. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda relativa alla percezione della pensione di invalidità azionata da G.R..
5. Le spese processuali, relative al giudizio di appello e di legittimità, possono essere compensate in considerazione delle vicende del processo, della natura della controversia e della normativa applicata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di G.R.. Respinge il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
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