CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 settembre 2017, n. 21302
Rendita vitalizia a carico Inps – Versamento della riserva matematica – Termine ordinario di prescrizione – Decorrenza dal momento della prescrizione del credito contributivo dell’Inps – Sussiste
Fatti di causa
La Corte d’appello di Firenze (sentenza depositata il 19.2.2016), accogliendo l’impugnazione di C. E. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede – che le aveva rigettato la domanda volta all’accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia nei confronti dell’Inps – le ha riconosciuto tale diritto per il periodo gennaio 1973 – settembre 1974, condannando lo stesso istituto di previdenza alla determinazione della riserva matematica e la Regione Toscana, della quale l’appellante era dipendente dal 21.9.1974, a versare direttamente all’Inps tale riserva per la regolarizzazione della posizione assicurativa.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Regione Toscana con due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., al cui accoglimento si è opposto la C. con controricorso. Ha resistito, altresì, con controricorso l’Inps, che si è rimesso alla decisione della Corte in ordine alla questione della giurisdizione sollevata col primo motivo dalla Regione Toscana, mentre si è associato all’accoglimento del secondo motivo, vertente sulla dedotta prescrizione del diritto in esame.
Il procedimento viene ora all’esame di queste Sezioni Unite per la decisione.
Ragioni della decisione
Col primo motivo, dedotto per violazione degli artt. 63 e 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, la ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo, in contrario, che questa appartiene al giudice amministrativo dal momento che la lavoratrice ha promosso l’azione contro la pubblica amministrazione con la quale ha intrattenuto un rapporto di lavoro pubblico per il conseguimento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia nei confronti dell’Inps in relazione al periodo di mancato versamento dei contributi. La ricorrente fa, altresì, notare che l’obbligo contributivo gravante in denegata ipotesi sulla Regione avrebbe dovuto essere in ogni caso adempiuto nei confronti dell’I.N.A.D.E.L. o della C.P.D.E.L. e non dell’INPS; inoltre, trattandosi di rapporto di lavoro attinente ad epoca antecedente al 30.6.1998, la giurisdizione non poteva essere che del giudice amministrativo e, comunque, la controparte era decaduta dalla relativa azione non avendola proposta entro la data del 15.9.2000.
Osserva la Corte che il motivo è infondato.
Invero, le premesse di fatto e di diritto rilevanti ai fini del petitum sostanziale utile per l’individuazione della giurisdizione sono le seguenti:- Dal gennaio del 1973 al settembre del 1974 la C. svolse per la Regione Toscana prestazioni di dattilografia “a notula” remunerate con retribuzione oraria (v. ricorso Regione Toscana). La stessa Regione sostiene che si era trattato di un rapporto di lavoro autonomo. Questa fu anche la motivazione con la quale l’Inps respinse, in data 4.12.2007, la domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 I. 1338/1962 per i contributi relativi al suddetto periodo, il cui versamento era stato omesso dalla Regione Toscana.
Ciò premesso appare evidente che non si tratta di questione attinente a rapporto di pubblico impiego, atteso che la richiesta della lavoratrice, agganciata ad un rapporto di natura privatistica precedente quello di pubblico impiego, diretta alla costituzione della rendita vitalizia presso l’Inps era strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva. In ogni caso il provvedimento asseritamente lesivo era stato emesso dall’Inps solo nel corso del 2007.
Appare, pertanto, condivisibile la decisione della Corte di merito in ordine alla ravvisata sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 13 L. n. 1338/1962, 2935, 2939, 2946 e 1227 cod. civ., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, contestando la decisione con la quale la Corte di merito ha ritenuto che nella fattispecie non era maturata l’eccepita prescrizione del diritto preteso dalla controparte.
Assume, invero, la ricorrente che, avendo la lavoratrice chiesto la condanna della datrice di lavoro a versare all’Inps la riserva matematica, il termine di prescrizione decorreva solo dal momento della prescrizione del credito contributivo dell’Inps, per cui, considerato che il periodo rispetto al quale si chiedeva l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro era compreso tra il mese di gennaio del 1973 e quello di settembre del 1974, ne conseguiva che nel mese di ottobre del 1984 si era prescritto il credito contributivo e nel mese di ottobre del 1994 il diritto alla costituzione della rendita, ragione per la quale erano da considerare tardive sia la richiesta pervenuta alla Regione Toscana in data 31 maggio 2008 per il riconoscimento contributivo, sia la domanda del versamento della riserva matematica all’Inps proposta col ricorso di primo grado depositato l’8.5.2012 e notificato il 9.10.2012.
Il motivo è fondato.
Si osserva, infatti, che questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 983 del 20.1.2016) che “il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all’art. 13, comma 5, della I. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva.” (conf. a Cass. Sez. Lav. n. 3756 del 13.3.2003).
Si è, altresì, precisato (Cass. Sez. Lav. n. 12213 del 3.7.2004) che “nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all’ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. La prescrizione del diritto al risarcimento di questo danno decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi, spettante all’ente assicuratore.”
Pertanto, ha ragione la difesa dell’ente territoriale a dolersi della decisione della Corte d’appello di ritenere inapplicabile la prescrizione alla richiesta di costituzione della rendita in esame, atteso che il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest’ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, anch’essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell’Inps per l’accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione.
In definitiva, il primo motivo va rigettato, mentre va accolto il secondo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito col rigetto dell’originaria domanda.
Motivi di equità dovuti alle alterne vicende del giudizio di merito ed al parziale accoglimento del presente ricorso inducono questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
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