CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 dicembre 2017, n. 30233
Cartella esattoriale – Contribuzione minore Inps e somme aggiuntive – Organismo di diritto pubblico nella veste di società per azioni – Esonero dalle contribuzioni minori
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza del 22 febbraio 2012, respingeva il gravame proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza di primo, grado che aveva accolto l’opposizione a ruolo esattoriale, svolta da E.P.G. S.p.A., in riferimento a cartella avente ad oggetto contribuzione minore e somme aggiuntive, per il periodo agosto 2007-febbraio 2008; accoglieva, in motivazione, l’appello incidentale proposto dalla S.p.A. E.P.G. relativamente al capo della sentenza di primo grado che aveva disposto la compensazione per intero, fra le parti, delle spese di lite.
2. La Corte escludeva la sussistenza dell’obbligazione contributiva argomentando – in adesione ad altri precedenti della medesima Corte fiorentina – dalla natura pubblica dell’opponente; in particolare, osservava come non fosse significativa la veste formale di società per azioni della E.P.G. e come, invece, dovesse attribuirsi dirimente rilievo alle caratteristiche sostanziali della sua attività (corrispondente alla competenza delle cessate Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale Pubblica) e alla presenza, nella specie, di indici atti a identificare, anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria, un organismo di diritto pubblico, esonerato, come tale, dalle contribuzioni minori.
3. Quanto al gravame proposto, in via incidentale, dalla E.P.G. S.p.A., la Corte affermava di non condividere l’orientamento del giudice di primo grado, che aveva posto a base della compensazione l’esistenza di un giurisprudenza non ancora consolidata, non risultando pronunce difformi in materia, a fronte, invece, di plurime sentenze tutte favorevoli alle tesi della società, e in mancanza del richiamo ad altri giusti motivi che consentissero di derogare al principio di soccombenza.
4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’I.N.P.S., affidandosi a due motivi; la S.p.A. E.P.G. ha resistito con controricorso.
5. Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata, in continuità con le numerose decisioni di questa Corte che hanno già, con dovizia di passaggi argomentativi che si hanno qui per richiamati, negato alla E.P.G. S.p.A. la natura di ente di diritto pubblico (v., al riguardo, Cass. nn. 3714, 4274, 4275, 7023 del 2016, alle cui motivazioni si rinvia).
6. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, con il quale l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di legge in tema di contribuzione di maternità (art. 21, L. n. 1204/1871) malattia (art. 6, L. n. 138/1943), assegni familiari (art. 75, d.P.R. n. 797/1955), fondo di garanzia – gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24, L. n. 88/1989 (art. 2, co. 8, L. n. 297/1982), nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 20 D.L. n. 112/2008 conv. con modif. in L. n. 133/2008, art. 49 L n. 88/1989, dell’art. 5 L. n. 274/1991 e della Legge della Regione Toscana n. 77/1988, e l’assorbimento del secondo motivo di censura, indirizzato avverso la regolazione delle spese dei gradi di merito.
7. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sulle singole obbligazioni contributive nonché sull’eventuale loro misura e decorrenza, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
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