CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 dicembre 2017, n. 30234
Professionisti – Avvocati – Riscatto degli anni di laurea – Compensazione del debito – Somma incamerata dalla Cassa forense a seguito di ricongiungimento della contribuzione presso l’Inps – Precedente rapporto lavorativo – Diritto ad ottenere la restituzione dei contributi eccedenti – Non sussiste
Fatti di causa
la sentenza n. 467/2011, la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello proposto dall’avv.to R.D.L. avverso la sentenza di primo grado di rigetto della sua domanda tesa ad ottenere l’affermazione del diritto al riscatto degli anni di laurea attraverso la compensazione del relativo debito con la maggior somma incamerata dalla Cassa a seguito del ricongiungimento della contribuzione, versata presso l’INPS in virtù di precedente rapporto lavorativo, o in subordine, del diritto all’indennizzo derivante da un affermato arricchimento senza causa.
La Corte territoriale ha motivato la decisione in ragione della insussistenza di una situazione creditoria in capo all’avvocato R.D.L. tale da costituire presupposto per la richiesta compensazione, alla luce della giurisprudenza costituzionale espressa con la sentenza n. 439 del 2005, della legge n. 45/1990 e della sentenza di questa Corte di cassazione n. 13382/2001, che dimostravano che la contribuzione versata era dovuta e non indebita. Né tanto meno poteva essere riconosciuto alcun impoverimento a danno dell’avvocato R.D.L. con conseguente infondatezza della domanda subordinata.
Avverso tale sentenza l’avvocato D.L. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo cui resiste, con controricorso illustrato da memoria, la Cassa nazionale per l’assistenza e la previdenza forense.
Ragioni della decisione
1) Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio che viene ravvisato nella mancanza di risposta alla peculiarità della domanda che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non presupponeva un diritto al rimborso della contribuzione incamerata, sulla cui inesistenza il ricorrente concorda con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ma solo ad un diverso utilizzo della medesima contribuzione. Con formula non del tutto chiara, poi, il ricorrente critica la sentenza impugnata in quanto non avrebbe accertato l’indubbio pregiudizio sofferto a causa dell’ignoranza degli effetti della domanda di ricongiunzione che sarebbe stata determinata da una carenza di comunicazione da parte della contro ricorrente.
2) Il ricorso è infondato. La Corte territoriale nel motivare la decisione non ha omesso di valutare alcun elemento controverso ed essenziale ai fini della interpretazione della domanda proposta dall’avvocato D.L. e ciò alla luce di una esatta ricognizione della disciplina codicistica in materia di compensazione dei crediti e di arricchimento senza causa. La sentenza impugnata, infatti, mostra di aver ben compreso che il ricorrente non aveva chiesto la restituzione della contribuzione, risultata eccedente a seguito della ricongiunzione dei contributi già versati all’INPS, ma la compensazione di un suo affermato credito derivante da tale eccedenza con il debito conseguente ad una domanda di riscatto degli anni di laurea.
3) Secondo quanto affermato da questa Corte di cassazione, l’interpretazione della domanda, in base alla quale il giudice del merito ritenga in essa compresi, oppure no, alcuni aspetti della controversia, spetta allo stesso giudice, ed attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte. Pertanto, un eventuale errore al riguardo può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass., sent. n. 8953 del 2006, 24295/2006, 2630/2014, 21874/2015).
4) Della corretta interpretazione della domanda, con particolare riferimento anche all’implicito presupposto dell’esistenza di una partita creditoria a favore dell’istante tale da giustificare la richiesta di compensazione, in verità non dubita neanche il ricorrente che tenta, piuttosto, di ravvisare nella motivazione il difetto di non aver saputo cogliere la differenza esistente tra richiesta di restituzione e compensazione. Tale critica, però, non coglie la ragione specifica della motivazione che poggia sull’affermazione che non sussistono i presupposti legali (art. 1241 cod. civ.) della compensazione, mancando, in capo al D.L., il credito da opporre in compensazione per l’estinzione del proprio debito.
5) Ciò in quanto se non esiste il diritto ad ottenere la restituzione dei contributi eccedenti non può esistere neanche un diritto che consenta di disporre, comunque, delle somme corrispondenti a tale contribuzione eccedente La sentenza, a tal fine, afferma il divieto di restituzione delle eccedenze contributive richiamando le motivazioni della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 439/2005) ed i contenuti della legge n. 45 del 1990 relativi al carattere generale dell’istituto della ricongiunzione nella previdenza dei professionisti; tali argomenti sono stati utilizzati dalla Corte territoriale per dimostrare – correttamente – che la fattispecie in esame non costituiva in alcun modo neanche il presupposto in fatto di un indebito arricchimento con consequenziale ingiustificato impoverimento dell’istante poiché i versamenti effettuati non erano indebiti ma contribuzioni dovute.
5. E’, poi, del tutto irrilevante – al fine di dare sostegno al motivo di ricorsola circostanza che la sentenza impugnata non abbia considerato lo stato soggettivo di ignoranza sulle non positive conseguenze economiche della ricongiunzione ottenuta prospettato in ricorso, ove si allude anche ad una responsabilità della Cassa da omessa informazione senza che si specifichi, posto che la sentenza impugnata non esamina la questione, quando e dove sia stata prospettata tale circostanza.
5. La Corte territoriale, dunque, alla luce dei presupposti di fatto evidenziati dall’istante ha correttamente ribadito che l’impossibilità per il soggetto iscritto alla Cassa di previdenza di utilizzare i contributi versati in eccedenza non comporta alcun diritto alla loro restituzione nemmeno a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., in conseguenza dell’inesistenza, in ragione dei fini solidaristici perseguiti dalle casse o dagli istituti di previdenza e assistenza, di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, o non possono più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale e, quindi, in conseguenza dell’inesistenza di un giustificato vantaggio della cassa o dell’istituto di previdenza e assistenza che ha riscosso i contributi (in tal senso già Cass. n.1572/2006).
6) In definitiva, la domanda principale e quella subordinata sono state interpretate dalla Corte d’appello di Salerno in modo conforme alla
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese generali nella misura del 15 per cento ed alle spese accessorie di legge.