CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 gennaio 2018, n. 751
Rapporto di lavoro domestico – Trattamento economico per tredicesima, festività lavorate, ferie non godute e tfr – Transazione avvenuta tra le parti – Cessazione della materia del contendere
Fatti di causa
1. Con la sentenza depositata il 4.11.2009 il Giudice del lavoro del Tribunale di Fermo ha accolto parzialmente la domanda proposta da T.E., volta ad ottenere il pagamento della somma di euro 49.968,96 a titolo di due mensilità arretrate, di 13^ mensilità, ferie non godute, festività lavorate e trattamento di fine rapporto dal 1989 per l’attività lavorativa prestata alle dipendenze dei coniugi B.M. e T.M.C. presso la loro abitazione in M.P. con compiti di collaboratrice domestica e giardiniera, lavorando dalle ore 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 19, e ha condannato T.G. e B.E.R., ciascuno per la propria quota in relazione alla successione di B.M., a corrispondere alla ricorrente l’importo di euro 25.680,95, oltre accessori e spese.
2. La Corte di appello di Ancona, con la pronuncia n. 908/2012, in considerazione della transazione avvenuta tra B.E.R. e T.E., ha dichiarato tra questi cessata la materia del contendere e ha respinto l’appello principale, proposto da T.G., nonché quello incidentale, spiegato dalla originaria ricorrente.
3. A fondamento della decisione la Corte distrettuale ha rilevato che: 1) in conseguenza della transazione, il prosieguo del giudizio riguardava unicamente la obbligazione riferibile al T. che rispondeva della metà dell’obbligazione conseguente alle prestazioni, rese a B.M. e per l’intero, essendo unica erede, per le prestazioni rese a T.M.C. (moglie del primo); 2) l’eccezione di prescrizione presuntiva era inammissibile perché vi era stato il diniego dell’esistenza del rapporto dal quale l’obbligazione sarebbe derivata; 3) non poteva accogliersi l’eccezione relativa alla sufficienza e onnicomprensività della retribuzione perché, essendo state contestate la natura e la qualificazione del contratto, ne derivava la applicabilità delle clausole proprie del tipo contrattuale, desunte dagli elementi accertati; 4) nel caso di specie, le pretese della lavoratrice erano finalizzate ad ottenere la applicazione di istituti omessi rispetto alla retribuzione pattuita dalle parti e corrisposta in fatto; 5) la configurazione del rapporto era di tipo indubbiamente subordinato; 6) vi era stato un difetto di allegazione del T. rispetto alle prestazioni effettivamente rese dalla T. e alle clausole contrattuali applicate; 7) le testimonianze, che avevano riferito di una attività regolare di domestica, erano attendibili; 8) non era stata provata la pretesa della lavoratrice circa la debenza dell’indennizzo per ferie non godute; 9) i calcoli svolti dal CTU in primo grado non erano stati contestati ed erano stati recepiti anche per quanto riguardava la ripartizione delle obbligazioni tra gli eredi.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T.G. affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.
5. T.E. non ha svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, la violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità della sentenza di primo grado – riguardanti la denunziata motivazione apparente o inesistente – e in ordine alla genericità del dispositivo nella parte in cui i due eredi, in relazione alla successione di B.M., erano stati condannati “ciascuno per la propria quota”.
2. Con il secondo motivo il T. si duole, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, della violazione dell’art. 112 cpc per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla eccepita transazione intercorsa tra le parti.
3. Con il terzo si censura, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, la nullità della sentenza (art. 156 e ss cpc) per non essere stata determinata la esatta somma dovuta da essa ricorrente.
4. Con il quarto motivo il T. deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla transazione, intervenuta con la scrittura privata del 23.2.2006, tra T.M.C. e T.E. relativamente al rapporto di lavoro.
5. Il primo e terzo motivo, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati.
6. Giova precisare che costituisce vizio di omessa pronuncia l’omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda o su un’eccezione di parte o su un’istanza che richieda una statuizione di accoglimento o rigetto, tale da dare luogo all’inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. 23.2.1995 n. 2085) salva l’ipotesi in cui ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass. 25.2.2005 n. 4079; Cass. 29.7.2004 n. 14486).
7. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale – sia pure in modo sintetico – ha specificato (a pag. 2 della motivazione) le quote di compartecipazione passiva all’obbligazione di cui è causa di B.E.R. (che ha successivamente transatto la controversia) e di T.G. e ha rilevato (a pag. 4) l’assenza di specifica contestazione, nelle fasi di merito, oltre che dei calcoli svolti dal CTU, anche dei criteri di ripartizione delle obbligazioni tra gli eredi.
8. E’ evincibile, pertanto, il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e né il ricorrente, con le censure, ha riportato le argomentazioni del ctu onde valutare eventuali difetti nella ripartizione prospettata.
9. Anche il secondo ed il quarto motivo, anche essi da valutare congiuntamente in quanto connessi, non sono meritevoli di pregio.
10. Le doglianze riguardanti la transazione intercorsa tra T.L. e T.M.C. è questione non affrontata dalla sentenza impugnata né parte ricorrente indica in alcun modo se, e con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata sollevata in primo grado ed eventualmente riproposta in appello, sicché la sua trattazione in questa sede è inammissibile (cfr. Cass. Sez. Un. 7.4.2014 n. 8053).
11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
12. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
13. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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