CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 novembre 2016, n. 23288

Mansioni – Inquadramento – Riduzione del personale – Verbale di conciliazione sindacale

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lanusei, in parziale accoglimento del ricorso proposto da A.P., dipendente della s.p.a. S., dichiarava che il medesimo aveva diritto al superiore inquadramento nella VII categoria del contratto collettivo dei metalmeccanici a decorrere dal 9 gennaio 1998 e rigettava le altre domande da lui proposte nei confronti della società, volte alla declaratoria di nullità della procedura di riduzione del personale ai sensi della legge n. 223 del 1991, del connesso verbale di conciliazione sindacale del 17 novembre 2004 stipulato dalle parti suddette e del licenziamento intimato al dipendente il 31 dicembre 2004.

La Corte anzidetta, a seguito di appello di entrambe le parti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, accolta in primo grado, relativa al superiore inquadramento, e confermava la decisione impugnata con riguardo al rigetto delle altre domande.

Osservava la Corte territoriale che il Tribunale aveva accertato la correttezza della procedura di riduzione del personale, le cui modalità erano state controllate dalle organizzazioni sindacali sino all’accordo conclusivo del 22 dicembre 2033; che era priva di rilevanza ogni indagine sulla nullità di tale procedura, atteso che il dipendente aveva sottoscritto il suddetto verbale di conciliazione in sede sindacale, non impugnabile ai sensi dell’art. 2113 cod. civ., accettando espressamente il licenziamento e la sua collocazione in mobilità e percependo “un’ingente somma a titolo di incentivo all’esodo”; che il provvedimento di licenziamento avrebbe dovuto essere impugnato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione, mentre era stato impugnato “a distanza di anni”; che era infondata la domanda di superiore inquadramento, atteso che il dipendente nel verbale di conciliazione aveva dichiarato, accettando l’importo erogatogli a titolo di trattamento di fine rapporto e incentivazione all’esodo, di essere stato completamento soddisfatto di ogni suo credito, mentre l’inquadramento aveva formato oggetto di una precedente trattativa privata avviata e conclusa nel luglio 2004 con l’attribuzione al dipendente del settimo livello fin dal 1° gennaio 2003, per cui il lavoratore, con l’accettazione dell’inquadramento concordato, null’altro aveva da pretendere.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il dipendente sulla base di sei motivi. Resiste la società con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc.civ.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità, ex art. 156, comma 2, cod. proc. civ., delle sentenze di primo e secondo grado per omessa concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in relazione a due fatti decisivi per il giudizio:

a) la riduzione del personale effettuata non già per fronteggiare una crisi aziendale, insussistente nella fattispecie, ma per fruire dei benefici previsti dalla legge n. 223 del 1991 e per ottenere “una riduzione dei costi, in funzione dell’ottimizzazione del bilancio aziendale, da perseguirsi liberando i posti occupati dai dipendenti più anziani e prossimi al pensionamento per far luogo a nuove assunzioni da concordarsi tra impresa datrice di lavoro e sindacati”;

b) l’insussistenza di una “res litigiosa quale presupposto della conciliazione in sede sindacale di cui al verbale del 17 novembre 2004, nella quale fu concordato il licenziamento successivamente comunicato”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rileva l’omessa pronuncia in ordine alla “esperita azione di nullità radicale” della procedura di cui alla legge n. 223 del 1991 e della connessa conciliazione sindacale.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di contestazione tra le parti, costituiti: dall’avere l’azienda e i sindacati concordato la collocazione in mobilità e il licenziamento di diciotto dipendenti in base all’anzianità di servizio e alla prossimità del collocamento in pensione; dall’essere stati i lavoratori collocati in mobilità su base volontaria; dall’essere stato il licenziamento di esso ricorrente comunicato il 31 dicembre 2004, con effetto dal 1° gennaio 2005; dall’essersi dato atto, nel verbale di conciliazione del 17 novembre 2004, che il licenziamento era stato intimato, “contrariamente al vero, giacché esso sarebbe stato intimato solo un mese e mezzo più tardi e cioè il 31 dicembre 2004”; dalle vicende dell’intera operazione che portò alla procedura di mobilità di cui trattasi.

4. Con il quarto motivo il ricorrente rileva l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla mancanza di una “res litigiosa” tra le parti, costituente il presupposto per la conciliazione sindacale.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per avere omesso, in violazione dell’art. 132, comma 2, cod. proc. civ., di esporre concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché per avere omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio in ordine al superiore inquadramento, “fatti esposti ai capi dal n. 6 al n. 10 (pag. 6-10) della sentenza di primo grado”.

6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. “per omessa pronuncia sugli altri specifici motivi di gravame”.

7. I primi tre motivi del ricorso, che in ragione della loro connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.

La Corte di merito ha accertato, a conferma della decisione di primo grado, la correttezza della procedura di cui alla legge n. 223 del 1991, attuata sotto il controllo delle organizzazioni sindacali e la partecipazione delle stesse fino all’accordo conclusivo del 22 dicembre 2003.

Non sono sindacabili in materia le ragioni che hanno indotto l’imprenditore a ridurre il personale e comunque a far ricorso alla procedura di mobilità, costituendo tale scelta, sempre che effettuata nel rispetto della procedura prevista dalla legge, esercizio della libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost. con la conseguenza che, una volta accertata la effettività della scelta medesima non v’è spazio per un intervento del giudice.

Peraltro, la Corte di merito ha ritenuto irrilevante ogni indagine sulla nullità della procedura di riduzione del personale, osservando che il lavoratore aveva volontariamente e consapevolmente con la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale accettato espressamente il licenziamento e la sua collocazione in mobilità, “percependo un’ingente somma a titolo di incentivazione all’esodo”. Ed ha aggiunto che il provvedimento di licenziamento avrebbe dovuto essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, a prescindere dal vizio da cui era affetto.

Tali statuizioni, idonee sul punto anzidetto a definire la lite, non risultano impugnati con il ricorso di cui trattasi.

Al riguardo è principio consolidato di questa Corte che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata (o taluni punti o questioni della stessa), l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3386; Cass. 3 novembre 2011 n. 22753; Cass. 29 marzo 2013 n. 7931).

Quanto al dedotto vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, va precisato che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053/14), l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Il ricorrente non ha adempiuto a tali oneri, limitandosi a rilevare che i fatti esposti con il terzo motivo, di cui la Corte di merito avrebbe omesso l’esame, erano “decisivi, giacché dal loro esame il giudice del merito avrebbe potuto trarre elementi di convincimento per la decisione.

Ma tale mera affermazione non è in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra citata, dovendosi peraltro aggiungere che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo ratione temporis vigente), che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. 20 novembre 2009 n. 24542, Cass. 2 dicembre 2014 n. 25509).

Ed ancora, l’obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l’indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d’impugnazione (nei giudizi d’impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente – pur dovendoli prendere in considerazione – tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso (Cass. 17 maggio 2013 n. 12123).

8. Infondata è altresì la censura di cui al quarto motivo – proposta anche con il primo motivo sotto il profilo della nullità della sentenza – relativa alla mancanza di una res litigiosa, quale presupposto per una conciliazione sindacale, ben potendo le parti far ricorso a tale istituto anche al solo fine di prevenire una lite (v., con riguardo alla transazione, l’art. 1965 cod. civ.).

9. Palesemente inammissibile è il quinto motivo, con il quale il ricorrente, con riguardo alla domanda di superiore inquadramento, deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Al riguardo la Corte di merito, nel respingere la domanda, ha motivato la decisione, rilevando che il lavoratore nel verbale di conciliazione sopra citato aveva dichiarato espressamente che, con il pagamento del trattamento di fine rapporto e dell’importo erogato a titolo di incentivazione all’esodo, era stato completamente soddisfatto di ogni suo credito nascente dal rapporto di lavoro, rinunciando espressamente alle maggiori retribuzioni o contribuzioni, onde null’altro aveva da pretendere.

Tale statuizione non è stata specificamente censurata dal ricorrente, avendo il medesimo omesso di precisare i vizi logici e giuridici in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata.

10. Inammissibile è infine il sesto motivo, con il quale il ricorrente, nel denunciare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ha così esclusivamente dedotto: “Sui rimanenti motivi di gravame la Corte ha omesso di pronunciarsi”.

In violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente non indica infatti tali motivi, non consentendo così a questa la verifica della censura.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il ricorrente è tenuto al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi all’art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

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