CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 novembre 2016, n. 23292
Contratti di lavoro – Termine – Impugnativa – Causale giustificativa
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Milano con la sentenza n. 305 del 2011, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da F.L., avente ad oggetto l’impugnativa del termine apposto a due contratti di lavoro intercorsi con W.E. Srl, il primo dal 19/8/2003 al 20/12/2003 a motivo di “una nuova strategia aziendale che mira all’acquisizione di nuove quote di mercato attraverso un aumento dell’indice di penetrazione di vendita dei prodotti con conseguente necessità di incrementare l’intensità della produzione” ed il secondo dal 21/1/2004 al 6/8/2004 a motivo della “temporanea necessità di incremento della produzione di nuovi modelli e la loro conseguente immissione nel flusso di distribuzione alla rete commerciale per un opportuno approvvigionamento”. La Corte riteneva che la causale giustificativa del termine fosse sufficientemente specifica, e pertanto fosse coerente con la prescrizione dell’art. 1 del D.lgs n. 368 del 2001, e che dall’istruttoria testimoniale e dall’esame del programma di produzione fosse risultato confermato che nel primo periodo in cui F.L. aveva lavorato l’azienda avesse incrementato la produzione per valutazioni di tipo commerciale e, nel secondo periodo, per la produzione di nuovi modelli del reparto cooking.
Per la cassazione della sentenza F.L. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso W.E. Srl. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Nella memoria ex art. 378 c.p.c., W.E. Srl riferisce preliminarmente che a far data dal 6 marzo 2008 la signora L. è stata assunta a tempo indeterminato, sicché sarebbe cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di riammissione in servizio.
1.1. Il rilievo non è fondato. Secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 6909 del 2009, Cass. n. 7772 del 2015) la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Tale situazione non si verifica nella fattispecie in esame, atteso che l’assunzione a tempo indeterminato dal 2008 non implica il venir meno dell’ interesse all’ accertamento dell’ illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro (del 2003-2004), in una valutazione complessiva degli effetti favorevoli che l’accoglimento della domanda potrebbe determinare.
2. Come primo motivo di ricorso, F.L. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.lgs. n. 368 del 2001 e critica la decisione della Corte territoriale argomentando, quanto al primo contratto, che sarebbe del tutto generica la dichiarata intenzione di incrementare l’intensità della produzione; quanto al secondo contratto, che la causale era parimenti generica, non essendo indicato a quali nuovi modelli si riferisse l’aumento della produzione, né l’entità di tale incremento, né per quanto tempo esso fosse previsto. Aggiunge che le motivazioni addotte non contengono alcun riferimento temporale, che la Corte avrebbe ingiustificatamente desunto da una verifica a posteriori. Contesta inoltre l’argomentazione della Corte d’appello secondo la quale la significativa attività sindacale in azienda agevolava il controllo sul requisito della specificità della causale, in quanto gli accordi sindacali prodotti in atti erano relativi a periodi differenti rispetto a quelli nei quali ella aveva lavorato, o a unità produttive differenti rispetto alla fabbrica cooking cui era stata addetta.
2.1. Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha reiteratamente affermato (v. ex multis Cass. 27-4- 2010 n. 10033, Cass. n. 2680 del 2015) che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale quale sia l’esigenza aziendale che viene soddisfatta con la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa sia chiamata a realizzare, al fine di assicurarne la trasparenza e la veridicità, nonché l’immodificabilità nel corso del rapporto. Non contraddice peraltro la natura temporanea dell’esigenza che viene soddisfatta con la prestazione a termine l’essere la stessa riferita all’ attività imprenditoriale nel suo complesso, quando risponda ad una strategia od esigenza aziendale di durata limitata.
Né si richiede che sia specificata in contratto la durata dell’esigenza cui l’assunzione è correlata, in quanto l’indicazione della durata dell’assunzione a tempo determinato assolve anche la funzione di circoscrivere l’ambito temporale delle esigenze indicate, essendo allo scopo comunque necessario che la verifica a posteriori confermi che la richiamata esigenza si era manifestata nel periodo in cui si è svolto il contratto a tempo determinato.
Si è aggiunto che spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine.
2.2. Nel caso, la Corte territoriale ha fatto applicazione dei principi sopra richiamati, adeguatamente valutando le clausole appositive del termine, nel loro significato letterale e calandone la portata nella realtà aziendale, ritenendo, con motivazione adeguata che in quanto tale sfugge al sindacato di legittimità, che esse fossero idonee ad esplicitare e circoscrivere le necessità di temporaneo incremento della produzione che giustificavano l’assunzione a termine della L.. Inoltre, il riferimento alla presenza sindacale, effettuato a fini di corroborare la motivazione già di per sé completa, non viene incrinato dall’osservazione che gli accordi sindacali richiamati si riferissero a sedi e periodi diversi, considerato che l’aspetto rilevante secondo la Corte d’appello è il monitoraggio da parte sindacale della situazione del personale assunto a termine, attività quindi diversa ed ulteriore rispetto alla sottoscrizione degli accordi.
3. Come secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.
Il motivo attinge la sentenza della Corte d’appello, laddove ha ritenuto che l’istruttoria avesse confermato che nei periodi in cui la L. aveva lavorato per W., l’azienda avesse incrementato la produzione dapprima per una valutazione di tipo commerciale, e più specificamente, nel secondo periodo, per la produzione di nuovi modelli. Contesta la ricostruzione delle risultanze fattuali operata dalla Corte meneghina ed in particolare il significato della deposizione del teste B., e sostiene che dalla sua deposizione sarebbe emerso che la punta di produzione del cooking negli anni 2002 e 2003 era stata determinata anche dal contratto stipulato con I., circostanza che sarebbe stata trascurata dalla Corte d’appello.
3.1. Il motivo è inammissibile: occorre qui ribadire che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (pur nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134/2012), non equivale a revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione del giudice del merito per una determinata soluzione della questione esaminata, posto che essa equivarrebbe ad un giudizio di fatto, risolvendosi in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità: con la conseguente estraneità all’ambito del vizio di motivazione della possibilità per questa Corte di procedere a nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma e propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694). Sicché, per la configurazione di un vizio di motivazione su un asserito fatto decisivo della controversia è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze fondanti il convincimento del giudice, onde la ratio decidendi appaia priva di base, ovvero che si tratti di elemento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata (Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 18368 del 2013, Cass. n. 16655 del 2011, n. 16655; Cass. (ord.) n. 2805 del 2011).
3.2. La ricorrente si limita invece a proporre la propria lettura degli atti e dei documenti che sono già stati esaminati dalla Corte d’Appello: in tal modo, si chiede a questa Corte di riesaminare tutte le risultanze richiamate, cercando in esse i contenuti che potrebbero essere rilevanti nel senso patrocinato. Né si esplicita per quale ragione l’esigenza di produzione connessa alla commessa I. risulterebbe circostanza decisiva per escludere l’effettività delle ragioni prospettate a sostegno dell’assunzione a termine.
4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
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