CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 novembre 2017, n. 27024
Tributi – ICI – Variazione della rendita – Modificazione della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dal contribuente – Attribuzione nuova rendita – Efficacia dalla data di notifica – Applicazione dalla data della denuncia
Esposizione dei fatti di causa
1. La società I.V. di P.L. e C. s.n.c. impugnava gli avvisi di accertamento e liquidazione dell’ICI relativa agli anni dal 2001 al 2004 assumendo che l’accertamento traeva origine dalla modificazione della rendita catastale dell’unità immobiliare che non era stata previamente notificata, laddove l’articolo 74 della legge numero 342/2000 prevede che l’atto modificativo della rendita catastale è efficace solo per i periodi successivi alla sua notifica. La commissione tributaria provinciale di Varese accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia sul rilievo che il Comune non aveva provato che gli ampliamenti dell’immobile fossero stati apportati e denunziati dopo che era stata formata la rendita catastale utilizzata dalla società nella dichiarazione Ici.
Inoltre si doveva considerare che il potere di determinare la rendita non spettava al Comune bensì all’agenzia del territorio.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Varese affidato a quattro motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la società contribuente.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Sostiene che il Comune di Varese non ha mai sostenuto che gli ampliamenti dell’immobile oggetto di imposizione erano stati apportati e denunciati dopo che era stata attribuita la rendita catastale utilizzata nella dichiarazione Ici della società contribuente. Invero la società, nonostante nel 1986 avesse realizzato un considerevole ampliamento dell’originaria consistenza dell’immobile, provato dalla visura storica catastale, nella successiva dichiarazione Ici presentata nel 1993 non aveva tenuto conto di tale ampliamento ed aveva denunciato il fabbricato con l’originaria consistenza, e corrispondente rendita, antecedenti all’ampliamento, pur in presenza di regolare denuncia di variazione presentata al catasto urbano in data 1 aprile 1986, circostanza, questa, che la obbligava a utilizzare la rendita di fabbricati similari già iscritti e non quella precedente alla variazione. La società aveva presentato una dichiarazione Ici riferita ad una consistenza di vani 21 anziché di vani 33,5 e, a fronte della denuncia di variazione catastale presentata nel 1986, era stata attribuita una prima rendita non definitiva nel 1990 mentre solo nell’anno 2000 era stata attribuita una rendita definitiva che teneva conto delle variazioni denunciate. Dunque la denuncia di variazione catastale era antecedente e non successiva alla dichiarazione Ici di ben sette anni e, se la CTR avesse correttamente esaminato i documenti ritualmente prodotti, sarebbe addivenuta ad una conclusione diversa da quella enunciata.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo numero 504/1992, all’epoca vigente, che disponeva che per i fabbricati iscritti in catasto per i quali fossero intervenute variazioni permanenti tali da influire sull’ammontare della rendita catastale si doveva determinare la base imponibile con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti (cosiddetta rendita presunta). Sostiene che la società contribuente non avrebbe mai potuto utilizzare la vecchia rendita catastale ma avrebbe dovuto riferirsi ad una rendita presunta che tenesse conto della nuova ed effettiva maggior consistenza dell’immobile verificatasi a seguito dell’ampliamento. In tale ipotesi la rendita considerata dai contribuenti ha, invero, un valore provvisorio e, a seguito dell’attribuzione della rendita definitiva, deve essere effettuato un conguaglio ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 504/1992 che autorizza il Comune a liquidare l’eventuale maggior imposta derivante dalla rendita definitiva, rispetto a quella emergente da quella provvisoria, per tutto il periodo considerato.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 74 della legge 342/2000. Sostiene che, per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, la determinazione della base imponibile deve essere effettuata avuto riguardo alla rendita catastale, a prescindere dalla data di attribuzione e/o comunicazione della medesima, posto che la rendita catastale produce effetti sin dalla data in cui il contribuente ne ha richiesto l’attribuzione. L’imposta pagata sino a tale data è, dunque, provvisoria, dovendosi successivamente procedere a conguaglio, a debito o a credito, rispetto all’importo versato in precedenza.
6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo numero 504/1992 ed all’articolo 74 della legge numero 342/2000.
Sostiene che il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce Ici in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza e la società contribuente, nel dichiarare solo una parte di minor consistenza dell’immobile, non aveva assolto il proprio obbligo dichiarativo. Nel caso di specie non può, dunque, trovare applicazione l’articolo 74 della legge numero 342/2000 poiché non si tratta di avviso di o liquidazione emesso a seguito di attribuzione della rendita catastale definitiva bensì di accertamenti in rettifica ove la rendita catastale definitiva e stata legittimamente utilizzata per la determinazione della base imponibile.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Osserva la Corte che i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto le questioni prospettate sono connesse l’una all’altra. La CTR ha motivato la decisione di rigetto dell’appello sul rilievo che l’ente territoriale non aveva provato che gli ampliamenti dell’immobile cui il Comune si era riferito fossero stati apportati e denunziati dopo che era stata formata la rendita catastale utilizzata dalla società nella dichiarazione Ici. Ciò facendo la CTR non ha motivato in ordine al rilievo svolto dall’appellante, e riprodotto nel testo del ricorso in adempimento dell’onere dell’autosufficienza, secondo cui la pretesa impositiva era basata sul fatto che la dichiarazione Ici resa dalla dante causa della società contribuente nel 1993, dopo che erano stati eseguiti lavori di ampliamento dichiarati al catasto nel 1986, dava conto della consistenza che aveva l’immobile prima di tali lavori, quando esso si componeva di vani 21, ai quali nel 1986 erano stati aggiunti ulteriori 12,5 vani.
Il Comune ha sostenuto, dunque, di aver provveduto alla rettifica della dichiarazione, a norma dell’art. 10 d. Ivo 504/92, sul presupposto che essa era, in tesi, infedele, e di aver richiesto il pagamento dell’imposta dovuta sulla base della rendita definitivamente attribuita dall’agenzia del territorio nel 2000. La CTR avrebbe dovuto accertare se quanto affermato dal Comune corrispondeva alla realtà dei fatti e, in caso affermativo, verificare la debenza dell’Ici sulla base della rendita attribuita dopo la denuncia di variazione effettuata nel 1986. Invero la Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende uniformarsi, secondo cui l’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, numero 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso (Cass. SS. UU. 3160/2011). E va considerato che, nel caso in cui la variazione della rendita consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, essa trova applicazione dalla data della denuncia (così Cass. n. 13018/2012; Cass. 17863/10; conf. Cass. 18023/04, 20854/04, 20734/06).
Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso Comune di Varese, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.
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