CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2017, n. 21399
Tributi – Accertamento da studi di settore – Agente di commercio – Scostamento dagli standard – Valutazioni dei fattori soggettivi riferiti al caso concreto – Assunzione sub-agente, licenziato per infruttuosità
Fatti di causa
1. V.P., titolare di piccola attività imprenditoriale di rappresentanza di coloranti e vernici, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria indicata in epigrafe, con la quale, rigettando sia l’appello principale del contribuente sia l’incidentale dell’Ufficio, è stata confermata la sentenza di primo grado che, in controversia concernente avviso di accertamento per IRPEF del 2003 emesso in base a studio di settore, aveva determinato in €. 80.000,00 l’importo dei ricavi (a fronte del dichiarato pari ad €. 67.911,00 e dell’accertato pari ad €. 92.706,00).
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con i due motivi di ricorso, il contribuente denuncia l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza, essendosi il giudice a quo limitato a confermare il valore medio dei ricavi determinato in primo grado senza tener conto delle ragioni da lui esposte in sede di contraddittorio procedimentale e in sede contenziosa (concernenti, in particolare, l’assunzione di un subagente – avvenuta nel gennaio 2003 ma cessata nel giugno 2004 non essendosi rivelata fruttuosa -, che aveva determinato la non congruità con lo studio di settore), e pur avendo affermato che l’Ufficio avrebbe dovuto espletare ulteriori verifiche.
Il ricorso è fondato.
Il giudice d’appello, dopo aver affermato che lo studio di settore «deve tener conto anche di altri fattori soggettivi riferiti al caso concreto, inerenti le condizioni nelle quali viene svolta l’attività», che «il contribuente ha fatto presente la particolare situazione gestionale cui è andato incontro con l’assunzione del collaboratore nell’anno 2003, poi licenziato nel giugno dell’anno successivo» e che l’Ufficio «avrebbe dovuto fondare il proprio accertamento con ulteriori e più approfondite verifiche», ha poi confermato l’importo dei ricavi determinato dal primo giudice nella misura media (rispetto al minimo e al massimo previsti nello studio di settore, rispettivamente pari ad €. 71.338,00 e ad €. 92.706,00) di €. 80.000,00.
Ciò ha fatto, però, in maniera apodittica, senza minimamente dar conto delle ragioni in base alle quali ha ritenuto congruo il detto importo, pur a fronte delle argomentazioni del contribuente circa la peculiarità (pur evidenziata in sentenza) della situazione determinatasi con l’assunzione nell’anno in esame del subagente, pochi mesi dopo licenziato per l’infruttuosità del suo apporto.
2. Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame alla CTR della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.
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