Imposte dirette – Riscossione – Amministratore Unico di società di capitali – Solidarietà tributaria – Non sussiste
Ragioni di fatto e di diritto
La Commissione tributaria regionale di Bari, sezione di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da G. D. avverso l’avviso di mora notificatole dal concessionario incaricato della riscossione – su richiesta dell’ufficio imposte dirette di Ostuni ai sensi dell’art. 98 del d.P.R. n. 602 del 1973 – quale responsabile in solido con la fallita s.r.l. V., della quale era amministratore unico, per le sanzioni a questa irrogate per l’anno 1992.
Il G. di appello ha infatti ritenuto sussistente la solidarietà nella responsabilità dell’amministratore di società di capitali, ex art. 98 comma 6, solo con riguardo alle sanzioni previste dal titolo terzo del d.P.R. n. 602 del 1973 alle quali non erano riconducibili, invece, quelle contestate estranee alla fase di riscossione dei tributi.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con due motivi.
La D. è rimasta intimata.
Il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. ratione temporis applicabile alla presente fattispecie posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26 giugno 2009 quando la legge n. 69 del 2009 che ha abrogato la disposizione non era ancora entrata in vigore.
Ed infatti è costante l’insegnamento di questa Corte che afferma che “Il motivo di ricorso per cassazione, soggetto al d.lgs. n. 40 del 2006, deve in ogni caso concludersi con la formulazione di un quesito di diritto idoneo, tale da integrare il punto di congiunzione tra l’enunciazione del principio giuridico generale richiamato e la soluzione del caso specifico, anche quando un error in procedendo sia dedotto in rapporto alla affermata violazione dell’art. 112 c.p.c.., non essendovi spazio, in base al testo dell’art. 366-bis c.p.c., per ipotizzare una distinzione tra i motivi d’impugnazione associati a vizi di attività a seconda che comportino, o no, la soluzione di questioni interpretative di norme processuali” (cfr. Cass. 9.8.2016 n. 16690 e 10758 del 2013).
Tanto premesso va rilevato che nel caso in esame a conclusione della censura la ricorrente chiede alla Corte “se violi il principio della mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato una sentenza che non si è pronunciata su eccezioni pertinenti che ha fatto l’Ufficio su questione fondamentale tendente ad ottenere l’inammissibilità del ricorso di controparte, quando invece l’On. le G. di seconde cure ha trascurato di pronunciarsi su un punto essenziale della controversia”.
Si tratta di enunciazione generica che si esaurisce nella esposizione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed omette di precisare, come è avvenuto nel caso in esame, su quale specifica questione il G. aveva omesso di pronunciare ( cfr. Cass. n. 4146 del 2011, n. 22486 del 2013 e n. 13469 del 2015). Né, d’altro canto, è possibile desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (cfr. Cass. s.u. n. 6420 del 2008 e da ultimo n. 13469 del 2015 cit.).
II secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione dell’art. 98 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 12 della legge n. 4/29, degli artt. 11, 25 e 27 del d.lgs. n. 472 del 1997 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., è infondato.
Ritiene il Collegio che si debba dar seguito a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 22464 del 2008 che ha consapevolmente disatteso quanto affermato nella sentenza della stessa Corte n. 27036 del 2007 ed ha ritenuto che “in tema di solidarietà tributaria, l’amministratore o legale rappresentante di società di capitali non è solidalmente responsabile per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni, ad essa direttamente imputabili, di norme relative all’accertamento delle imposte sui redditi contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicandosi il principio di solidarietà sancito dall’art. 98, sesto comma, del d.P.R 29 settembre 1973 n. 602 alle sole sanzioni civili previste dal titolo III di quest’ultimo decreto.”
Ed infatti ” in tema di solidarietà tributaria, l’amministratore o legale rappresentante di società di capitali non è solidalmente responsabile per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni, ad essa direttamente imputabili, di norme relative all’accertamento delle imposte sui redditi contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, applicandosi il principio di solidarietà sancito dall’art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 alle sole sanzioni civili previste dal titolo III di quest’ultimo decreto (Cass. 5055/93, 2984/02, 4072/02, 4074/02, 18160/02, 19857/05). Da tale indirizzo si discosta la sola sentenza 27036/07, sulla scorta di argomenti, di prevalente carattere logico, che non paiono tuttavia a questo Collegio tali da condurre ad un superamento della precedente giurisprudenza consolidata. In particolare, la sentenza da ultimo citata non sembra adeguatamente valorizzare il dato letterale desumibile, nella collocazione sistematica della norma, dall’evidente riferimento alle pene pecuniarie e sopratasse previste dal (solo) d.P.R. n. 602 del 1973, né tiene alcun conto dell’ulteriore argomento rappresentato proprio dalla successiva introduzione, nel sistema, del principio della responsabilità della persona fisica per le violazioni ad essa riferibili, di cui al citato art. 2 del d.lgs. n. 472 del 1997; introduzione dalla quale è lecito argomentare proprio la precedente insussistenza di una generalizzata responsabilità degli amministratori per gli illeciti delle persone giuridiche.” (cfr. Cass. 22464 del 2008 cit.).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della parte rimasta intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.