CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 dicembre 2016, n. 26047

Tributi – Accertamento fiscale – Imposte di successione ereditaria Debito d’imposta personale

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 71/13/11 depositata il 2 novembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello principale proposto da Equitalia Romagna S.p.A. e – in riforma della decisione n. 81/03/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini – respingeva il ricorso promosso da G.L. contro l’iscrizione ipotecaria su di un immobile di sua proprietà a seguito di sentenza in giudicato che aveva confermato una cartella esattoriale per il pagamento in solido di imposte di successione ereditaria.

La CTR spiegava il rigetto del ricorso osservando che – trattandosi di un debito d’imposta <<personale>> – l’iscrizione ipotecaria era stata correttamente iscritta sul<< fabbricato>> di proprietà del contribuente.

Il ridetto contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due – o forse a tre – motivi anche illustrati da memoria.

L’ufficio e il concessionario resistevano con controricorso.

Diritto

1. Il contribuente ha dapprima rubricato <<1° motivo di impugnazione>> – semplicemente deducendo che l’iscrizione non poteva riguardare immobili di proprietà avendo accettato l’eredita con beneficio d’inventario – ma senza in alcun modo dire quale fosse il motivo tra quelli previsti dall’art. 360 c.p.c. per cui si chiedeva la cassazione della sentenza.

Il motivo – se con le accennate deduzioni si è effettivamente inteso proporlo – è quindi inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

2. Il contribuente sotto la rubrica<< Violazione e falsa applicazione dell’art. 490 c.p.c.>> – e poi ancora sotto la rubrica <<Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 500 c.c. e art. 779 c.p.c.>> – deduceva che la CTR era incorsa in errore ritenendo che nonostante l’accettazione di eredità con beneficio d’inventario potesse essere iscritta ipoteca sul<< fabbricato>> di cui era proprietario.

I due motivi – che essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati non solo in apicibus perché come noto ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 anche chi ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario è solidalmente obbligato seppur intra vires al pagamento dell’imposta di successione con la conseguenza che trattandosi di debito proprio risponde coi suoi beni sui quali quindi può iscriversi ipoteca (Cass. sez. trib. n. 3349 del 2011; Cass. sez. trib. n. 25670 del 2008). Ma i motivi sono altresì fondati perché comunque la cartella che chiedeva personalmente al contribuente il pagamento dell’imposta di successione è stata confermata con sentenza in giudicato, cosicché del tutto correttamente si è proceduto in virtù della stessa alla iscrizione ipotecaria sul <<fabbricato>> di sua proprietà.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare le spese processuali, che per l’ufficio si liquidano in € 2.500,00 a titolo di compenso oltre spese prenotate a debito e per il concessionario in € 2.500,00 a titolo di compenso oltre a spese forfetarie e ad accessori di legge.

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