CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 dicembre 2016, n. 26048
Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Irrogazione sanzioni
Svolgimento del giudizio
M. C. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 6/49/11 del 21 gennaio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’agenzia delle entrate, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni da quest’ultima notificatole (28 novembre 2007) a titolo di imposta proporzionale di registro sulla sentenza della corte di appello di Milano depositata il 18 novembre 2003, e registrata il 25 marzo 2005.
La commissione tributaria regionale ha, in particolare, ritenuto che: – la sentenza in oggetto contenesse, nel subordinare l’attribuzione per intero alla ricorrente di un immobile, ex articolo 720 cod.civ., al pagamento a favore della sorella della quota in denaro a quest’ultima spettante, una vera e propria condizione sospensiva; – conseguentemente, fosse stato rispettato dall’amministrazione finanziaria il termine quinquennale di decadenza di cui al primo comma dell’articolo 76 d.P.R. 131/86.
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.
Vi è memoria della ricorrente.
Motivi della decisione
Par. 1. Con l’unico articolato motivo di ricorso la C. deduce – ex art. 360, 1A co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 20, 27 terzo comma e 76 d.P.R. 131/86; per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ravvisato nel dispositivo della sentenza in oggetto (dapprima assoggettata dall’ufficio ad imposta in misura fissa) una condizione sospensiva, nonostante che l’obbligo al pagamento della quota della sorella condividente, ivi previsto, concretasse la mera enunciazione di un sinallagma contrattuale; dipendente dalla volontà dell’assegnatario, e non da un evento futuro ed incerto.
Conseguentemente, si assume: – l’imposta proporzionale di registro doveva essere richiesta nel termine triennale dalla presentazione per la registrazione di cui all’articolo 76, secondo comma, lett. a) d.P.R. 131/86 (termine qui non rispettato, dal momento che l’avviso di liquidazione in oggetto era stato notificato il 28 novembre 2007, a fronte di una richiesta di registrazione della sentenza antecedente al 2 dicembre 2003, data di notifica del biglietto di cancelleria con invito al pagamento dell’imposta ex art. 10 lett. c) d.P.R. 131/86 cit.); – non potevano essere comunque applicate sanzioni di sorta, non sussistendo l’obbligo di comunicazione all’amministrazione finanziaria dell’avveramento di una (inesistente) condizione sospensiva.
Par. 2.1 Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso opposte dall’agenzia delle entrate.
Quanto all’asserita carenza del requisito di autosufficienza ex art.366 n.6) cod.proc., si osserva come la questione posta dalla ricorrente sia interamente incentrata sull’interpretazione, ai fini dell’imposizione di registro, del dispositivo della sentenza della corte di appello di Milano su citata; segnatamente, sulla attribuibilità della natura di “condizione sospensiva” all’obbligo di pagamento del conguaglio posto a carico della ricorrente stessa in qualità di assegnataria dell’immobile, ex art. 720 cod.civ.. Su tale presupposto, si ritiene che il requisito in questione sia soddisfatto dalla testuale riproduzione, in ricorso, dell’elemento fondamentale di riferimento e valutazione; appunto costituito dal dispositivo della sentenza in esame, secondo cui: “PQM – Dispone l’attribuzione a M. C. ex articolo 720 codice civile dell’intero immobile Albergo Everest, (…) previa corresponsione alla sorella germana Bianca rosa della quota in denaro a costei spettante (…); manda il conservatore dei RRII ad effettuare le dovute trascrizioni, previa acquisizione della quietanza rilasciata da Biancarosa C. relativamente al soddisfacimento del credito spettantele Ciò pone questa corte in condizione di espletare il richiesto controllo di legittimità all’esito della semplice lettura del ricorso stesso, e senza necessità alcuna di indagini, o ricerche di altro genere, tra le produzioni e gli atti di causa.
Quanto all’asserita sollecitazione di un inammissibile vaglio su elementi fattuali, basterà osservare come la questione – all’esatto contrario – susciti una delibazione di natura prettamente giuridica; riferita, in particolare, alla sussunzione della fattispecie concreta (come evincibile dal su riportato dispositivo) nella previsione di legge, costituita dagli articoli 27 terzo comma e 76 d.P.R. 131/86. Dal che si evince la corretta impostazione della censura, richiamante appunto la violazione o falsa applicazione normativa ex art. 360, 1A co. n. 3 cod.proc.civ..
Par. 2.2 Ciò detto, il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
La commissione tributaria regionale, pur dopo aver premesso in linea generale (ed anche con richiamo a precedenti di legittimità) che il pagamento di un conguaglio in sede di scioglimento della comunione non costituisce condizione di efficacia della pronuncia giudiziale di divisione, ma mero effetto di perequazione del valore delle quote attribuite a ciascun condividente, è poi contraddittoriamente venuta meno a tale principio; assumendo che nella sentenza di appello, qui dedotta, tale pagamento aveva invece proprio la natura di condizione sospensiva dell’efficacia dell’attribuzione della quota assegnata a M. C..
Questa conclusione va rettificata mediante riaffermazione del principio secondo cui: “la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell’ambito dell’attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l’adempimento di tale obbligo – al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ. per l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l’inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) – non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni” (Cass. n. 22833 del 24/10/2006, citata anche dalla CTR).
Si evidenzia dunque la differenza tra la presente ipotesi e quella ex articolo 2932 cod.civ.; nella quale soltanto il pagamento del prezzo si pone come condizione di efficacia dell’effetto costitutivo di trasferimento. Al contrario, nel caso della divisione, l’assegnazione dei beni ai condividenti, come disposta in sentenza, resta ferma indipendentemente dal pagamento del conguaglio; il quale si pone come controprestazione che legittima il condividente-creditore ad agire, sulla base dello stesso titolo di assegnazione, per il recupero della somma a tale titolo dovutagli.
Non si tratta dunque di evento futuro ed incerto, né di elemento accidentale di un contratto traslativo; bensì di obbligo perfetto nella sua efficacia in correlazione sinallagmatica e perequativa (art.728 cod.civ.) con l’assegnazione (perfetta anch’essa) dei beni al condividente.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione tributaria regionale, una diversa soluzione potrebbe discendere dallo specifico tenore testuale della sentenza di divisione in esame, in base alla quale l’assegnazione della quota presupponeva la “previa corresponsione” del conguaglio. Si tratta infatti di statuizione puramente consequenziale all’assegnazione, e non istitutiva di una condizione di efficacia tra le parti; pertanto, di per sé inidonea a mutare la qualificazione giuridica dell’obbligo al pagamento, così come testé appurata. Posto che questo, e non altro, è il senso da attribuire alla sentenza di divisione in oggetto, l’interpretazione che di essa viene qui data, ai fini dell’imposizione di registro, non contravviene alla regola generale (che, anzi, applica) per cui l’atto sottoposto a registrazione, quand’anche abbia natura di provvedimento giudiziario, deve essere tassato in base al suo concreto contenuto, ed agli effetti giuridici da esso prodotti.
Va in definitiva esclusa la qualificazione giuridica di condizione sospensiva; e, con ciò, deve essere superata, perché qui ininfluente, la distinzione ad effetti fiscali tra condizione potestativa e condizione meramente potestativa; distinzione la cui rilevanza fiscale è stata invece affermata dalla giurisprudenza con riguardo alla diversa fattispecie di trasferimento costitutivo del consenso mancante ex articolo 2932 cit. (Cass.nn.21625/15; 8544/14; 16818/14).
Inconferente era dunque il richiamo al regime di tassazione di cui all’art. 27 d.P.R. 131/86.
Par. 2.3 Da quanto fin qua ritenuto, consegue – da un lato – che l’imposta di registro sulla sentenza in oggetto doveva essere applicata ab initio in misura proporzionale, e non fissa; e – dall’altro – che non sussistevano i presupposti della denuncia, da parte della contribuente, dell’avveramento della condizione sospensiva ex art. 19 d.P.R. 131/86.
Su tali presupposti, va innanzitutto escluso che l’amministrazione finanziaria sia incorsa nella lamentata decadenza, dal momento che l’atto impositivo in questione ha avuto ad oggetto il recupero di un’imposta proporzionale erroneamente applicata, in sede di registrazione, in misura fissa. Da ciò deriva che l’imposta in oggetto aveva natura non principale, ma suppletiva, proprio perché volta a correggere un errore ovvero un’omissione dell’ufficio, ex art. 42 d.P.R. 131/86 cit.; e, dunque, che essa era esigibile nel termine di tre anni dalla data di registrazione dell’atto ex art. 76, 2^ co.lett.c) d.P.R. 131/86. Tale termine triennale di decadenza è stato qui rispettato, dal momento che l’avviso di liquidazione opposto è stato notificato alla C. il 28 novembre 2007, a fronte della registrazione della sentenza in data 25 marzo 2005, al n. 8153 (come anche riferito dalla stessa ricorrente).
Dove il ricorso deve invece trovare parziale accoglimento, è sulle sanzioni.
Da quanto precede deriva infatti che l’iniziale assoggettamento della sentenza ad imposizione in misura fissa derivò, appunto, da un errore dell’ufficio (che ravvisò nella fattispecie l’ipotesi di cui al primo comma dell’articolo 27 cit.), non già dal comportamento della contribuente; la quale, inoltre, non poteva venire sanzionata per non aver denunciato, ex art. 19 cit., l’avveramento di una condizione sospensiva inesistente.
Ne segue che il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, né essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod.proc.civ., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alle sanzioni, le quali non devono essere applicate.
Il parziale accoglimento delle tesi della contribuente, in una con l’errore iniziale posto in essere dall’amministrazione finanziaria, depongono per la compensazione delle spese di legittimità e merito.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso;
cassa, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alle sanzioni applicate; compensa le spese di legittimità e merito.