CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 febbraio 2018, n. 3822
Tributi – Agevolazioni fiscali – Imposte di registro, ipotecaria e catastali – Territori montani – Accorpamento o arrotondamento di proprietà – Trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici
Fatti di causa
La contribuente E.L. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni l’avviso di liquidazione di quasi 19mila euro con il quale l’Agenzia delle Entrate di Terni gli aveva revocato i benefici fiscali di cui si può godere a seguito di accorpamento o arrotondamento di proprietà in zona montana attraverso l’acquisto di un terreno agricolo ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Era infatti emerso che la contribuente prima dell’atto di acquisto non possedeva alcun terreno, risultando unicamente titolare di un contratto di affitto di un fondo rustico ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203 del 1982.
La Commissione Tributaria Provinciale di Terni accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendola in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, riconoscendo sufficiente la detenzione di altro terreno non necessariamente a titolo di proprietà.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, la quale, con la sentenza impugnata n. 37/02/13 del 2013, riformava la sentenza di primo grado affermando la validità dell’avviso di liquidazione, ritenendo che la contribuente, siccome non era proprietaria di alcun fondo, non potesse arrotondare o accorpare terreni.
La contribuente proponeva allora ricorso per Cassazione affidato a due motivi; resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Con memoria depositata a ridosso dell’udienza, il contribuente contestava le argomentazioni svolte dall’Agenzia delle entrate nel controricorso, ribadiva le ragioni già illustrate nel ricorso proposto e insisteva per il suo accoglimento.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973 perché la finalità della norma agevolativa in questione sarebbe quella di favorire l’accorpamento di più terreni al fine di migliorarne la redditività in un’ottica di salvaguardia dell’economia agro-silvo-pastorale delle zone montane. Tale norma inoltre darebbe esclusivo rilievo alla qualifica di coltivatore diretto del destinatario dell’agevolazione senza preclusioni in ordine all’arrotondamento o accorpamento con terreni condotti in affitto agrario.
Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, il contribuente ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su una questione decisiva della controversia lamentando che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sul vizio – lamentato fin dal giudizio di primo grado – del provvedimento impugnato consistente nell’assenza, in tale avviso di liquidazione, dei necessari accertamenti istruttori.
L’Agenzia delle entrate si difende affermando, quanto al primo motivo di ricorso, che il ricorrente pretenderebbe di offrire un’interpretazione estensiva di una norma che, in quanto agevolativa, è di stretta interpretazione.
Quanto al secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate rileva che l’Ufficio si è prontamente attivato richiedendo le necessarie informazioni alla Comunità Montana dei monti Martani e del Serano.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, occorre premettere che, secondo l’art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, «Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali».
Oltre alla necessità che il contribuente sia coltivatore diretto (circostanza non contestata dall’Agenzia delle entrate) la legge dunque prevede testualmente che l’agevolazione fiscale è riconosciuta «per i trasferimenti di proprietà», a coloro che arrotondano o accorpano «proprietà diretto-coltivatrici»: la legge dunque è chiara nel richiedere che l’accorpamento avvenga fra diverse proprietà. Tale interpretazione è coerente con la ratio della legge illustrata dallo stesso ricorrente, ossia quella di favorire l’accorpamento di più terreni al fine di migliorarne la redditività in un’ottica di salvaguardia dell’economia agro-silvo-pastorale delle zone montane: è infatti evidente che le economie di scala, gli investimenti e le migliorie che permettono un miglioramento della redditività delle zone montane in tanto sono incoraggiate in quanto il potenziale investitore disponga di una prospettiva a lungo termine della disponibilità dei terreni, che un titolo di proprietà può assicurare ma non anche un contratto di affitto di incerta durata. Del resto, se così non fosse, accedendo alla tesi del ricorrente sarebbe sufficiente, per godere di questa agevolazione, prendere in affitto, anche per un brevissimo periodo di tempo (e il ricorrente neppure allega la circostanza di aver concluso un contratto di affitto per un periodo particolarmente lungo), poco prima della compravendita, un terreno limitrofo a quello da acquistare. Infine non può dimenticarsi, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate nel suo controricorso, la natura speciale delle norme che offrono delle agevolazioni fiscali e dunque la tendenziale esigenza di considerarle norme di stretta interpretazione (cfr., da ultimo, Corte cost. n. 264 del 2017, secondo cui ogni disposizione fiscale di favore, in quanto recante benefici, agevolazioni o esenzioni, è di stretta interpretazione, anche in ragione della sua natura eccezionale, la quale implica che essa non può trovare applicazione fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge).
Relativamente al secondo motivo di ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’Agenzia delle entrate ha svolto un’adeguata attività informativa (in ordine ai quali il relativo potere dell’amministrazione di procedere ai necessari accertamenti circa la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973 è stato già riconosciuto da Cass. 13 giugno 1990, n. 5758), venendo a conoscenza, circostanza non contestata dal ricorrente e posta alla base dell’avviso di liquidazione, che il terreno in precedenza con il quale si pretendeva di accorpare il fondo acquistato non era detenuto a titolo di proprietà ma di affitto.
Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2168 - L' agevolazione tributaria prevista dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 è applicabile anche nel caso di acquisto della proprietà per usucapione ordinaria dei fondi…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 30 aprile 2019 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO - Sentenza 05 dicembre 2019, n. 6798 - Non sono soggette all'imposta ipotecaria trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3822 depositata il 12 febbraio 2024 - Ai fini dell’accertamento dell’ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve procedere alla valutazione complessiva, e non meramente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 agosto 2019, n. 21531 - In tema di agevolazioni e benefici contributivi previsti per le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, l'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 voce n. 1266…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…