CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 gennaio 2018, n. 855
Natura subordinata del rapporto – Imprescrittibilità dell’azione di qualificazione del rapporto – Pregresso ruolo di amministratore di società – Compatibilità con un contestuale rapporto di lavoro subordinato
Fatti di causa
Con sentenza del 14 febbraio 2012, la Corte d’Appello di Venezia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Vicenza ed accoglieva la domanda proposta da M.R., nei confronti della D. S.r.l., avente ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso dal novembre 1996 al 30.9.2002 tra il R. e la Società, di cui il primo era stato amministratore, l’attribuzione dell’inquadramento nella categoria B del CCNL per gli addetti all’industria chimica – farmaceutica e la condanna della Società alla regolarizzazione della posizione contributiva.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di decadenza ex art. 2113 c.c. dall’azione di impugnazione dell’intervenuta risoluzione dell’originario rapporto di collaborazione per non essere questa riconducibile ad un negozio transattivo, infondata l’eccezione di prescrizione dell’azione essendo questa diretta alla qualificazione del rapporto e pertanto imprescrittibile, sussistente la subordinazione, in sé compatibile con il ruolo di amministratore rivestito dal R., per essere provato da parte di questi lo svolgimento, in una con l’attività gestoria, di una vera e propria attività di lavoro.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso il R..
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’inconfigurabilità nella specie di un negozio transattivo soggetto, quanto alla sua impugnazione, al termine di decadenza di cui alla predetta norma.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., la Società ricorrente lamenta la mancata applicazione della prescrizione con riguardo ai singoli diritti conseguenti all’accertamento della natura subordinata del rapporto, ivi compreso quello al versamento dei contributi.
Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione è dedotto nel terzo motivo in relazione all’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale nella formulazione del proprio giudizio.
Il primo motivo deve ritenersi inammissibile non recando l’impugnazione della Società ricorrente confutazione alcuna del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’inconfigurabilità nella specie di un atto complesso in cui lo scioglimento del rapporto si ricolleghi ad una manifestazione di volontà abdicativa o transattiva di diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo.
Infondato risulta invece il secondo motivo, atteso che, ferma l’imprescrittibilità dell’azione di qualificazione del rapporto, la prescrizione dei relativi diritti non investe quelli connessi alla posizione previdenziale neppure venuti a maturazione.
Ancora inammissibile si rivela il terzo motivo, non risultando qui fatte oggetto di specifiche censure le argomentazioni in base alle quali, facendo corretta applicazione dei principi alla cui stregua questa Corte ha ritenuto compatibili con il ruolo di amministratore di società la sussistenza di un contestuale rapporto di lavoro subordinato, la Corte territoriale ha ritenuto provato lo svolgimento da parte del R. di una attività propriamente lavorativa ed esclusa la riconducibilità dei modi di esecuzione della stessa all’attività gestoria dello stesso R..
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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