CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 giugno 2017, n. 15028

Tributi – Accertamento – Cessione partecipazioni – Plusvalenze – Registrazioni contabili

Fatti di causa

1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n.99/28/10, depositata il 21.05.2010, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso per IVA, IRPEG ed IRAP relative all’anno di imposta 2004 nei confronti della società AREA INVESTIMENTI SRL.

Con detto accertamento, a seguito di verifica eseguita dai funzionari dell’Agenzia venivano recuperati: a) ai fini IRPEG, maggiori ricavi non contabilizzati per €.1.231.431,37, in conseguenza della vendita di un compendio immobiliare per un valore inferiore al prezzo di mercato; b) l’IVA calcolata sui maggiori ricavi non contabilizzati, per violazione dell’art. 21 del d.P.R. n.633/1972; c) plusvalenze realizzate e non contabilizzate per €.150.000,00 conseguite sulla cessione di una partecipazione acquistata nello stesso giorno in cui era stata ceduta.

2. Il giudice di appello ha rimarcato che l’Amministrazione non aveva fornito alcun chiarimento o motivazione circa il mancato accoglimento delle giustificazioni offerte dalla contribuente. Ha escluso, inoltre, che l’accertamento potesse essere validamente condotto sulla base dei valori O.M.I. a seguito del recepimento della normativa europea (legge n.88/2009) che aveva abrogato le disposizioni introdotte dal d.l. n.223/2006. Ha quindi affermato che la contribuente aveva dimostrato le ragioni economiche che avevano caratterizzato la complessa operazione, ripercorsa in motivazione.

3. L’Agenza ricorre per cassazione su due motivi; la contribuente replica con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con i due motivi si lamenta la insufficiente motivazione su alcuni fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).

2. Sotto il primo aspetto la denuncia riguarda il fatto che la vendita immobiliare era avvenuta – a dire della ricorrente – con modalità antieconomiche non giustificate dalla contribuente, come emergeva dal raffronto tra il prezzo dichiarato e quello contabilizzato (inferiore), essendosi limitato il giudice di appello ad elencare una serie di pretesi vantaggi economici, che avevano in realtà un carattere piuttosto pratico, la cui fonte probatoria era ignota, e che, comunque, non potevano assurgere ad individuare la ragione economica che avrebbe dovuto assistere le operazioni comportanti un risparmio di spesa, secondo l’orientamento giurisprudenziale affermatosi in tema di abuso del diritto. Di contro l’approfondimento delle circostanze era apparente ed inidoneo a chiarire le ragioni del convincimento finale. Si rimarca anche lo scarto, privo di plausibile spiegazione, tra il prezzo pagato in sede di contratto definitivo e quello (inferiore) pattuito in sede di contratto preliminare.

3. Sotto un secondo punto si lamenta che al giudice di appello è sfuggito che il ricorso ai valori determinati secondo l’O.M.I. era servito solo come criterio orientativo per calcolare l’effettivo valore di mercato del bene, laddove l’antieconomicità della vendita era stata preliminarmente dedotta direttamente dalla differenza tra il valore dichiarato e quello contabilizzato dalla stessa contribuente e non fondata sui valori O.M.I.

4. Entrambi i motivi risultano inammissibili.

5. Invero la CTR, sia pure sinteticamente, ha ripercorso la complessa operazione ed ha illustrato il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla decisione assunta, esaminando gli elementi indicati dalla ricorrente nelle doglianze. Di contro la ricorrente sostanzialmente sollecita una revisione dei fatti, già valutati dalla CTR anche se con esito non gradito alla ricorrente, inammissibile in sede di legittimità, non individua gli elementi presuntivi, che avrebbero fondato il rilievo e sarebbero stati trascurati nella valutazione compiuta dal secondo giudice, e non ne illustra il rilievo.

6. Per quanto attiene alla prospettazione di una possibile condotta connotata da abuso del diritto (fol. 12 del ricorso), si deve osservare che non è possibile comprendere – per carenza di autosufficienza dei motivi – quando e se abbia trovato tempestivo ingresso nella originaria contestazione tributaria e nel corso del processo.

7. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di €.9.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.