Tributi – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica
Svolgimento del processo
La controversia, promossa da S. s.a.s. di M.T. & C., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto da quest’ultima contro la sentenza della CTP di Roma n. 235/08/2009 che aveva accolto il ricorso della contribuente ed annullato la cartella di pagamento n. 09720080090554212 per Iva, Irap e crediti d’imposta disconosciuti dall’Ufficio relativamente all’anno 2004.
Osservava il Giudice di appello, in particolare, che la mancata indicazione del responsabile del procedimento sulla cartella di pagamento costituiva violazione della vigenti disposizioni di legge e segnatamente dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente. Concludeva, quindi, che nonostante l’art. 36, comma 4-ter, L. n. 31 del 2008 prevedesse la nullità dell’atto di riscossione privo di tale requisito solo a decorrere dal 1 giugno 2008, ciò non di meno doveva disporsi in via giudiziale l’annullamento della impugnata cartella esattoriale, come richiesto dal contribuente, trattandosi di atto amministrativo imperfetto.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza, cui resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. la contribuente.
II Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione
Con l’unico mezzo di impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n.3, violazione degli artt. 7, L. n. 212 del 2000 e 36, comma 4 ter, L. n. 31 del 2008, giacché la CTR non avrebbe considerato che il contenuto degli atti della riscossione è tassativamente indicato dalla prima disposizione citata e che non ogni carenza comporta la invalidità dell’atto, sanzione introdotta, per quanto qui rileva, dalla seconda disposizione, soltanto a decorrere dal 1 giugno 2008.
Il ricorso è fondato.
La questione posta dalla ricorrente Agenzia ha trovato soluzione nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di mancata indicazione del responsabile del procedimento, secondo cui siffatto obbligo ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.
L’ordinamento, tuttavia, non tutela l’interesse all’astratta regolarità del procedimento amministrativo, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio subito dalla parte in dipendenza del vizio denunciato, purché la parte medesima deduca e dimostri il nocumento subito, pregiudizio che, nel caso in esame, non risulta neanche dedotto dalla società.
Va rilevato, altresì, che il D.L. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter nel disporre che “La cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art. 25 e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella”, prevede che “Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.” (ex multis, Cass. n. 332/2016; n. 13747/2013).
E la Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione di costituzionalità di tale norma, con la sentenza n. 58/2009, ha escluso “che, anteriormente all’emanazione della disposizione impugnata, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento”. Deve pertanto escludersi che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella impugnata costituisca motivo di nullità della stessa. Consegue, per quanto sopra detto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo esame della controversia – impregiudicate le questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato, avendole ritenute assorbite – ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.